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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07539/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] uditi in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, e per l'imputato, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 19 febbraio 2020 (dep. il giorno 8 aprile 2020) la Corte di appello di Palermo - a seguito del gravame interposto nell'interesse di Claudio DOMINA - ha confermato la pronuncia del 3 ottobre 2017, con la quale il Tribunale di Palermo - per quel che qui rileva - aveva affermato la responsabilità dell'imputato (quale amministratore della fallita CARTITUR s.r.I.) per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena sospesa di anni due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e alle pene accessorie fallimentari per la durata di anni dieci.

2. Avverso la sentenza di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo (di seguito enunciato, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale ha addotto la violazione della legge sostanziale e processuale, indicata negli artt. 40, comma 2, cod. pen. e 516 cod. proc. pen. nonché il vizio di motivazione per travisamento della prova in relazione all'elemento soggettivo del delitto in imputazione (art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, dovendosi tuttavia annullare con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari.

1. Il ricorrente - sub specie della violazione della legge sostanziale e processuale e del vizio di motivazione - ha rappresentato che: - con il secondo motivo di gravame era stata dedotta l'insussistenza dell'elemento soggettivo del delittd;innputazione, sia a voler ritenere che nel caso di specie fosse prescritto il dolo generico sia invece a voler ritenere che fosse necessario il dolo specifico (in particolare, poiché la società fallita era inattiva dal 2005 - 2006, le scritture contabili erano state consegnate in modo completo per gli anni 2006 e 2007, così consentendo la ricostruzione del patrimonio e del volume d'affari per tali anni; l'imputato, nominato amministratore delegato nel giugno 2006 e rimasto in carica fino al novembre del 2009, non aveva alcun interesse a non consegnare le scritture contabili); - la Corte di appello invece ha ritenuto la sussistenza dell'elemento soggettivo, individuato nel dolo generico, escludendo espressamente che fosse necessario in relazione all'ipotesi di bancarotta in contestazione il dolo specifico e ritenendo irrilevante la circostanza dell'inattività della società fallita; ed ha poi argomentato sul dolo allorché ha escluso, in relazione al terzo motivo di gravame, la riqualificazione del fatto come bancarotta semplice.

Tanto premesso l'imputato ha rimarcato che, nel caso di specie, a giudizio della Corte d'appello ricorrerebbe la ipotesi di fraudolenta tenuta della contabilità per cui è prescritto soltanto il dolo generico e dunque sarebbe superfluo l'accertamento del dolo di recare pregiudizio ai creditori; tuttavia, la specifica contestazione mossa con l'imputazione evoca comunque il profilo del dolo •specifico, ragion per •cui la Corte avrebbe •comunque violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui agli artt. 516 e seguenti cod. proc. pen.; sotto tale profilo, pertanto, ricorrerebbe una nullità perché l'imputato sarebbe stato condannato per un fatto diverso nel suo elemento soggettivo e comunque risulterebbe carente la dimostrazione del dolo come descritto in imputazione.

In ogni caso, ad avviso del ricorrente, in maniera erronea e illegittima sarebbe stata affermata la sussistenza del dolo generico che avrebbe dovuto ricorrere nelle forme del dueo intenzionale e la cui sussistenza avrebbe richiesto un vaglio rigoroso, non potendosi far derivare l'esistenza dell'elemento soggettivo dal solo fatto che le scritture contabili siano tenute in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari ossia dal solo elemento materiale; e nel caso di specie sarebbe stata omessa l'individuazione e la rigorosa valutazione di qualsiasi elemento sintomatico in tal senso, tratto dalle modalità di realizzazione della condotta.

Inoltre, la Corte di appello non avrebbe motivato in relazione a una prova contraria decisiva sempre ai fini della sussistenza o meno del dolo intenzionale, perché non avrebbe argomentato in ordine alla dedotta inattività della società sin dall'anno 2006, circostanza pacifica, ed anzi lo avrebbe ritenuto irrilevante e non conducente sol perché la bancarotta documentale generica non richiederebbe il dolo specifico; tuttavia, non si ravviserebbe quale possa essere l'interesse della società fallita inattiva dal 2006 ad arrecare pregiudizioVcreditori e a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio del volume degli affari, atteso che i creditori di essa nel 2006 erano gli stessi del momento del fallimento intervenuto nel febbraio del 2010.

Ancora, con il secondo motivo di appello era stato prospettato il difetto dell'elemento soggettivo in capo all'imputato, poiché egli era l'amministratore di diritto della fallita [OSCURATO:SOCIETA]. ma il vero amministratore di essa di fatto era [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: dunque, il DOMINA - semplice dipendente della società - non aveva nella compagine sociale alcun ruolo gestionale effettivo ed era impossibilitato a porre in essere qualunque azione di controllo e intervento diretto nell'amministrazione di essa (che peraltro era inattiva già al momento della sua nomina).

La Corte d'appello avrebbe rigettato le doglianze difensive rilevando che non sarebbe stato provato che il DOMINA fosse soltanto una c.d. testa di legno, non essendo stato dimostrato che un altro soggetto avesse assunto durante il periodo in cui egli era amministratore della società l'effettiva gestione di essa.

Ma sotto tale profilo vi sarebbero stati un travisamento della prova e l'omessa valutazione di una prova contraria decisiva perché i Giudici di appello avrebbero riportato in maniera difforme i dati tratti dalle dichiarazioni di Alessio [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe rappresentato di essere stato lui e non il padre a disinteressarsi della società fallita ed avrebbe chiarito che dell'aspetto economico e finanziario della società rispondeva il padre.

Ancora, si sarebbero travisate le dichiarazioni del curatore fallimentare, avv. [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe espresso il parere che la società fosse gestita di fatto dai [OSCURATO:PERSONA]; e non si sarebbe tenuto conto e, quindi, si sarebbe travisato il dato - sempre rappresentato da Alessio [OSCURATO:PERSONA] - secondo cui Marco DOMINA era un dipendente della [OSCURATO:SOCIETA] che si occupava della manutenzione degli impianti; e sarebbe illogica la sentenza nella parte in cui comunque ha inteso ancorare la qualifica di amministratore di diritto e di fatto del DOMINA al contenuto di una relazione consegnata al liquidatore in data 11 marzo 2010, poiché sulla base di un mero documento postumo rispetto al fallimento a firma del DOMINA (contenente presunti chiarimenti sullo stato patrimoniale) non potrebbe trarsi la qualità di amministratore di fatto del suddetto del tutto sconfessata dalle valutazioni appena sopra indicate.

La Corte poi sarebbe incorsa in una ulteriore contraddizione allorché: - ha comunque avvertito la necessità di analizzare la tesi difensiva, affermando che - anche a ritenere che dominus della società fosse un soggetto terzo - comunque ciò non avrebbe potuto condurre ad una sentenza liberatoria per il DOMINA; - ed ha richiamato al riguardo la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'amministratore di diritto risponde della propria condotta omissiva ai sensi dell'art. 40, comma 2, cod. pen., specificando che sotto il profilo del dolo sarebbe sufficiente anche la generica consapevolezza che l'amministratore di fatto compia atti che rientrano nel paradigma normativo della bancarotta e dunque essendo sufficiente anche il dolo eventuale.

Ad avviso della difesa, l'argomentazione della Corte sarebbe difforme dalla più recente giurisprudenza e nel caso di specie si sarebbe al più potuta ravvisare una negligenza da parte dell'imputato e dunque un atteggiamento psicologico colposo sussumibile nell'ipotesi della bancarotta documentale semplice, con la conseguente riqualificazione della condotta a lui ascritta, come prospettato con il terzo motivo di appello rispetto al quale la Corte di appello si è limitata, nel rigettare, a riportare una massima della giurisprudenza di legittimità, così rendendo una motivazione carente, non comprendendosi neppure come, ad avviso della Corte di merito, il valore attribuito ai beni della fallita nello stato patrimoniale, difforme da quello ritenuto dal curatore fallimentare, possa impedire la chiesta riqualificazione.

1.1. Anzitutto, è in questa sede inammissibile la doglianza relativa alla violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza che, ove sussistente, «integra una nullità a regime intermedio che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo» e non anche - come nella specie è avvenuto - per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886 - 01; Sez. 5, n. 9281 del 08/01/2009, Parente, Rv. 243161 - 01; Sez. 5, n. 14101 del 05/10/1999, Modaudo, Rv. 215797 - 01).

1.2. Ciò posto, l'imputato è stato ritenuto responsabile dell'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale prevista dall'art. 216, comma 1, n. 2, seconda parte, legge fall., ossia della tenuta della contabilità in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

Si tratta di un'ipotesi delittuosa che richiede: - sotto il profilo oggettivo il requisito dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito, che ne costituisce l'evento (che; invece, è estraneo al fatto tipico descritto del delitto di bancarotta semplice documentale dall'art. 217, comma 2, legge fall.: Sez. 5, n. 11390 del 09/12/2020 - dep. 2021, Cammarota, Rv. 280729 - 01); - e sotto il profilo soggettivo richiede il dolo generico, «costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore» (Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018 - dep. 2019, Pisano, Rv. 274630 - 01; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650 - 01; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 01).

Con l'atto di appello, per quel che qui rileva, la difesa aveva censurato la statuizione di condanna, allegando: che il compendio probatorio consentisse di attribuire al DOMINA con certezza il solo ruolo di amministratore di diritto - "testa di legno", poiché egli era un mero dipendente della società fallita, privo di qualunque potere di controllo e di intervento nella gestione; che unico responsabile dell'irregolare tenuta delle scritture fosse l'amministratore di fatto; che in capo al DOMINA non potesse ravvisarsi il dolo (generico o specifico) del reato, in particolare perché (alla luce del fatto che ha ricoperto il ruolo di amministratore del giugno 2006 al novembre 2009 e che la società era inattiva dal 2005/2006) egli non aveva alcun interesse a non consegnare le scritture t - sfa11-01~ r- obbligatorie e arrecare pregiudizio ai creditori.

La Corte territoriale ha dato conto, alla luce di quanto rassegnato dal curatore del fallimento, delle anomalie, dell'incompletezza e delle incongruenze riscontrate nelle scritture contabili anche nel periodo in cui il DOMINA ne era amministratore, e della conseguente impossibilità di ricostruire il patrimonio o il movimento degli affari; ed ha così ravvisato l'elemento oggettivo della detta ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale, non condividendo - conformemente al diritto - sul punto la tesi difensiva, secondo cui il fatto dell'imputato dovesse al più sussumersi nell'ipotesi di bancarotta semplice.

Inoltre, la Corte di appello ha negato la fondatezza della prospettazione difensiva, che aveva assunto che il DOMINA fosse una mera "testa di legno", in ragione del contenuto di una nota che lo stesso imputato aveva consegnato al liquidatore della società (in data 11 marzo 2010), dal quale ha tratto la piena conoscenza da parte dell'imputato delle vicende societarie (con particolare riguardo allo stato patrimoniale della società e ai beni di essa) e il compimento da parte sua di atti di gestione (segnatamente la vendita di due vettura aziendali negli anni 2008 e 2009) nonché la disponibilità in capo a lui delle giacenze del conto corrente della società utilizzate anche per le spese di liquidazione.

Dunque, in maniera congrua e logica il DOMINA è stato ritenuto effettivo e non solo formale amministratore; e rispetto a tale valutazione il ricorso ha prospettato un diverso apprezzamento dei medesimi dati in atti, non consentito ún questa sede di legittimità (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01).Alla luce dell'attribuzione al DOMINA del suo ruolo di effettivo amministratore della società, .in forza dei dati appena esposti, non può dirsi rilevante il denunciato travisamento della prova.

Difatti, la mancata rispondenza alle acquisizioni processuali delle argomentazioni con le quali il giudice di merito ha motivato il proprio convincimento può venire in rilievo nel giudizio di legittimità sub specie del «c.d.

"travisamento della prova"», che consiste «nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova», purché «il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica» (Sez. 2, n. 46288/2016, cit.), ossia «solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato» (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 - 01).

Nel caso in esame - si è appena rilevato - la sentenza di appello ha attribuito al DOMINA un effettivo ruolo gestorio sulla scorta di una nota da lui stesso redatta, la cui capacità rappresentativa è stata genericamente (e, in questa sede, irritualmente) negata dal ricorrente.

E la Corte di merito - quando «per dovere di completezza» ha fatto riferimento alla prospettazione difensiva, secondo cui sarebbe stato altro soggetto il dominus della società (ossia Alessio [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]) - ha comunque ribadito che l'imputato avesse amministrato in prima persona la società e fosse pienamente consapevole della situazione di essa durante la propria gestione.

Ragion per cui, se si considera che «in tema di reati fallimentari, la previsione di cui all'art. 2639 cod. civ. non esclude che l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto possa verificarsi in concomitanza con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali - in tempi successivi o anche contemporaneamente - esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione» (Sez. 5, n. 12912 del 06/02/2020, Pauselli, Rv. 279040 - 01) - le dichiarazioni rese da Alessio [OSCURATO:PERSONA] (sul disinteresse proprio e non del padre [OSCURATO:PERSONA] verso la società fallita) e «il parere» espresso dal curatore fallimentare avvocato [OSCURATO:PERSONA] (secondo cui la società fosse gestita di fatto dai [OSCURATO:PERSONA]), non minano gli elementi sui quali il Giudice di appello ha fondato - come detto, in maniera congrua - la propria decisione, pervenendo ad affermarne la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale e non anche di bancarotta semplice.

Non occorre, allora, dilungarsi - poiché non si tratta di un profilo decisivo nell'iter argomentativo della decisione impugnata - sui limiti entro i quali può affermarsi il concorso ex art. 40, comma 2, cod. pen. dell'amministratore formale nel reato commesso dall'amministratore di fatto.

2. Fermo quanto appena ritenuto, la sentenza deve essere annullata, d'ufficio, limitatamente alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall., applicate all'imputato per la durata fissa di dieci anni. [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 222/2018, ha dichiarato l'illegittimità della norma appena citata proprio nella parte in cui determinava in misura fissa la durata delle pene accessorie in discorso; ed il testo vigente a seguito dalla pronuncia del Giudice delle leggi si applica .con efficacia anche nel presente processo (artt. 136, comma 1,• Cost. e 30, comma 3,

I. n. 87/1953).

Pertanto, pur in mancanza di uno specifico motivo di ricorso, occorre «una rimodulazione della durata» delle dette pene accessorie «che tenga conto del venir meno della rigidità della disposizione dichiarata incostituzionale, rigidità che rende illegale, in parte qua, il trattamento sanzionatorio» (Sez. 5, n. 17614 del 07/02/2020, Scopazzini, Rv. 279354 - 01); si impone allora, come anticipato, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, poiché «le pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.»; e quindi, occorrendo compiere « valutazioni sul fatto, che eccedono i limiti del sindacato di legittimità, sarà [...] compito del giudice di rinvio individuare, in piena libertà cognitiva, la misura congrua ed adeguata al caso delle sanzioni accessorie fallimentari, facendo ricorso ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e dando conto nella motivazione delle considerazioni svolte» (Sez.

U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286; cfr. pure Sez. 5, n. 17614/2020, cit).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso il 25/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] 30r, Il presente provvedimento, redatto dal [OSCURATO:PERSONA], viene sottoscritto dal solo Presidente del Collegio in ragione dell'impedimento dell'estensore - secondo la vigente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] uditi in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, e per l'imputato, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 febbraio 2020 (dep. il giorno 8 aprile 2020) la Corte di appello di Palermo - a seguito del gravame interposto nell'interesse di Claudio DOMINA - ha confermato la pronuncia del 3 ottobre 2017, con la quale il Tribunale di Palermo - per quel che qui rileva - aveva affermato la responsabilità dell'imputato (quale amministratore della fallita CARTITUR s.r.I.) per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena sospesa di anni due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e alle pene accessorie fallimentari per la durata di anni dieci. 2. Avverso la sentenza di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo (di seguito enunciato, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale ha addotto la violazione della legge sostanziale e processuale, indicata negli artt. 40, comma 2, cod. pen. e 516 cod. proc. pen. nonché il vizio di motivazione per travisamento della prova in relazione all'elemento soggettivo del delitto in imputazione (art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, dovendosi tuttavia annullare con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari. 1. Il ricorrente - sub specie della violazione della legge sostanziale e processuale e del vizio di motivazione - ha rappresentato che: - con il secondo motivo di gravame era stata dedotta l'insussistenza dell'elemento soggettivo del delittd;innputazione, sia a voler ritenere che nel caso di specie fosse prescritto il dolo generico sia invece a voler ritenere che fosse necessario il dolo specifico (in particolare, poiché la società fallita era inattiva dal 2005 - 2006, le scritture contabili erano state consegnate in modo completo per gli anni 2006 e 2007, così consentendo la ricostruzione del patrimonio e del volume d'affari per tali anni; l'imputato, nominato amministratore delegato nel giugno 2006 e rimasto in carica fino al novembre del 2009, non aveva alcun interesse a non consegnare le scritture contabili); - la Corte di appello invece ha ritenuto la sussistenza dell'elemento soggettivo, individuato nel dolo generico, escludendo espressamente che fosse necessario in relazione all'ipotesi di bancarotta in contestazione il dolo specifico e ritenendo irrilevante la circostanza dell'inattività della società fallita; ed ha poi argomentato sul dolo allorché ha escluso, in relazione al terzo motivo di gravame, la riqualificazione del fatto come bancarotta semplice. Tanto premesso l'imputato ha rimarcato che, nel caso di specie, a giudizio della Corte d'appello ricorrerebbe la ipotesi di fraudolenta tenuta della contabilità per cui è prescritto soltanto il dolo generico e dunque sarebbe superfluo l'accertamento del dolo di recare pregiudizio ai creditori; tuttavia, la specifica contestazione mossa con l'imputazione evoca comunque il profilo del dolo •specifico, ragion per •cui la Corte avrebbe •comunque violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui agli artt. 516 e seguenti cod. proc. pen.; sotto tale profilo, pertanto, ricorrerebbe una nullità perché l'imputato sarebbe stato condannato per un fatto diverso nel suo elemento soggettivo e comunque risulterebbe carente la dimostrazione del dolo come descritto in imputazione. In ogni caso, ad avviso del ricorrente, in maniera erronea e illegittima sarebbe stata affermata la sussistenza del dolo generico che avrebbe dovuto ricorrere nelle forme del dueo intenzionale e la cui sussistenza avrebbe richiesto un vaglio rigoroso, non potendosi far derivare l'esistenza dell'elemento soggettivo dal solo fatto che le scritture contabili siano tenute in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari ossia dal solo elemento materiale; e nel caso di specie sarebbe stata omessa l'individuazione e la rigorosa valutazione di qualsiasi elemento sintomatico in tal senso, tratto dalle modalità di realizzazione della condotta. Inoltre, la Corte di appello non avrebbe motivato in relazione a una prova contraria decisiva sempre ai fini della sussistenza o meno del dolo intenzionale, perché non avrebbe argomentato in ordine alla dedotta inattività della società sin dall'anno 2006, circostanza pacifica, ed anzi lo avrebbe ritenuto irrilevante e non conducente sol perché la bancarotta documentale generica non richiederebbe il dolo specifico; tuttavia, non si ravviserebbe quale possa essere l'interesse della società fallita inattiva dal 2006 ad arrecare pregiudizioVcreditori e a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio del volume degli affari, atteso che i creditori di essa nel 2006 erano gli stessi del momento del fallimento intervenuto nel febbraio del 2010. Ancora, con il secondo motivo di appello era stato prospettato il difetto dell'elemento soggettivo in capo all'imputato, poiché egli era l'amministratore di diritto della fallita [OSCURATO:SOCIETA]. ma il vero amministratore di essa di fatto era [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: dunque, il DOMINA - semplice dipendente della società - non aveva nella compagine sociale alcun ruolo gestionale effettivo ed era impossibilitato a porre in essere qualunque azione di controllo e intervento diretto nell'amministrazione di essa (che peraltro era inattiva già al momento della sua nomina). La Corte d'appello avrebbe rigettato le doglianze difensive rilevando che non sarebbe stato provato che il DOMINA fosse soltanto una c.d. testa di legno, non essendo stato dimostrato che un altro soggetto avesse assunto durante il periodo in cui egli era amministratore della società l'effettiva gestione di essa. Ma sotto tale profilo vi sarebbero stati un travisamento della prova e l'omessa valutazione di una prova contraria decisiva perché i Giudici di appello avrebbero riportato in maniera difforme i dati tratti dalle dichiarazioni di Alessio [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe rappresentato di essere stato lui e non il padre a disinteressarsi della società fallita ed avrebbe chiarito che dell'aspetto economico e finanziario della società rispondeva il padre. Ancora, si sarebbero travisate le dichiarazioni del curatore fallimentare, avv. [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe espresso il parere che la società fosse gestita di fatto dai [OSCURATO:PERSONA]; e non si sarebbe tenuto conto e, quindi, si sarebbe travisato il dato - sempre rappresentato da Alessio [OSCURATO:PERSONA] - secondo cui Marco DOMINA era un dipendente della [OSCURATO:SOCIETA] che si occupava della manutenzione degli impianti; e sarebbe illogica la sentenza nella parte in cui comunque ha inteso ancorare la qualifica di amministratore di diritto e di fatto del DOMINA al contenuto di una relazione consegnata al liquidatore in data 11 marzo 2010, poiché sulla base di un mero documento postumo rispetto al fallimento a firma del DOMINA (contenente presunti chiarimenti sullo stato patrimoniale) non potrebbe trarsi la qualità di amministratore di fatto del suddetto del tutto sconfessata dalle valutazioni appena sopra indicate. La Corte poi sarebbe incorsa in una ulteriore contraddizione allorché: - ha comunque avvertito la necessità di analizzare la tesi difensiva, affermando che - anche a ritenere che dominus della società fosse un soggetto terzo - comunque ciò non avrebbe potuto condurre ad una sentenza liberatoria per il DOMINA; - ed ha richiamato al riguardo la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'amministratore di diritto risponde della propria condotta omissiva ai sensi dell'art. 40, comma 2, cod. pen., specificando che sotto il profilo del dolo sarebbe sufficiente anche la generica consapevolezza che l'amministratore di fatto compia atti che rientrano nel paradigma normativo della bancarotta e dunque essendo sufficiente anche il dolo eventuale. Ad avviso della difesa, l'argomentazione della Corte sarebbe difforme dalla più recente giurisprudenza e nel caso di specie si sarebbe al più potuta ravvisare una negligenza da parte dell'imputato e dunque un atteggiamento psicologico colposo sussumibile nell'ipotesi della bancarotta documentale semplice, con la conseguente riqualificazione della condotta a lui ascritta, come prospettato con il terzo motivo di appello rispetto al quale la Corte di appello si è limitata, nel rigettare, a riportare una massima della giurisprudenza di legittimità, così rendendo una motivazione carente, non comprendendosi neppure come, ad avviso della Corte di merito, il valore attribuito ai beni della fallita nello stato patrimoniale, difforme da quello ritenuto dal curatore fallimentare, possa impedire la chiesta riqualificazione. 1.1. Anzitutto, è in questa sede inammissibile la doglianza relativa alla violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza che, ove sussistente, «integra una nullità a regime intermedio che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo» e non anche - come nella specie è avvenuto - per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886 - 01; Sez. 5, n. 9281 del 08/01/2009, Parente, Rv. 243161 - 01; Sez. 5, n. 14101 del 05/10/1999, Modaudo, Rv. 215797 - 01). 1.2. Ciò posto, l'imputato è stato ritenuto responsabile dell'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale prevista dall'art. 216, comma 1, n. 2, seconda parte, legge fall., ossia della tenuta della contabilità in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Si tratta di un'ipotesi delittuosa che richiede: - sotto il profilo oggettivo il requisito dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito, che ne costituisce l'evento (che; invece, è estraneo al fatto tipico descritto del delitto di bancarotta semplice documentale dall'art. 217, comma 2, legge fall.: Sez. 5, n. 11390 del 09/12/2020 - dep. 2021, Cammarota, Rv. 280729 - 01); - e sotto il profilo soggettivo richiede il dolo generico, «costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore» (Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018 - dep. 2019, Pisano, Rv. 274630 - 01; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650 - 01; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 01). Con l'atto di appello, per quel che qui rileva, la difesa aveva censurato la statuizione di condanna, allegando: che il compendio probatorio consentisse di attribuire al DOMINA con certezza il solo ruolo di amministratore di diritto - "testa di legno", poiché egli era un mero dipendente della società fallita, privo di qualunque potere di controllo e di intervento nella gestione; che unico responsabile dell'irregolare tenuta delle scritture fosse l'amministratore di fatto; che in capo al DOMINA non potesse ravvisarsi il dolo (generico o specifico) del reato, in particolare perché (alla luce del fatto che ha ricoperto il ruolo di amministratore del giugno 2006 al novembre 2009 e che la società era inattiva dal 2005/2006) egli non aveva alcun interesse a non consegnare le scritture t - sfa11-01~ r- obbligatorie e arrecare pregiudizio ai creditori. La Corte territoriale ha dato conto, alla luce di quanto rassegnato dal curatore del fallimento, delle anomalie, dell'incompletezza e delle incongruenze riscontrate nelle scritture contabili anche nel periodo in cui il DOMINA ne era amministratore, e della conseguente impossibilità di ricostruire il patrimonio o il movimento degli affari; ed ha così ravvisato l'elemento oggettivo della detta ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale, non condividendo - conformemente al diritto - sul punto la tesi difensiva, secondo cui il fatto dell'imputato dovesse al più sussumersi nell'ipotesi di bancarotta semplice. Inoltre, la Corte di appello ha negato la fondatezza della prospettazione difensiva, che aveva assunto che il DOMINA fosse una mera "testa di legno", in ragione del contenuto di una nota che lo stesso imputato aveva consegnato al liquidatore della società (in data 11 marzo 2010), dal quale ha tratto la piena conoscenza da parte dell'imputato delle vicende societarie (con particolare riguardo allo stato patrimoniale della società e ai beni di essa) e il compimento da parte sua di atti di gestione (segnatamente la vendita di due vettura aziendali negli anni 2008 e 2009) nonché la disponibilità in capo a lui delle giacenze del conto corrente della società utilizzate anche per le spese di liquidazione. Dunque, in maniera congrua e logica il DOMINA è stato ritenuto effettivo e non solo formale amministratore; e rispetto a tale valutazione il ricorso ha prospettato un diverso apprezzamento dei medesimi dati in atti, non consentito ún questa sede di legittimità (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01).Alla luce dell'attribuzione al DOMINA del suo ruolo di effettivo amministratore della società, .in forza dei dati appena esposti, non può dirsi rilevante il denunciato travisamento della prova. Difatti, la mancata rispondenza alle acquisizioni processuali delle argomentazioni con le quali il giudice di merito ha motivato il proprio convincimento può venire in rilievo nel giudizio di legittimità sub specie del «c.d. "travisamento della prova"», che consiste «nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova», purché «il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica» (Sez. 2, n. 46288/2016, cit.), ossia «solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato» (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 - 01). Nel caso in esame - si è appena rilevato - la sentenza di appello ha attribuito al DOMINA un effettivo ruolo gestorio sulla scorta di una nota da lui stesso redatta, la cui capacità rappresentativa è stata genericamente (e, in questa sede, irritualmente) negata dal ricorrente. E la Corte di merito - quando «per dovere di completezza» ha fatto riferimento alla prospettazione difensiva, secondo cui sarebbe stato altro soggetto il dominus della società (ossia Alessio [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]) - ha comunque ribadito che l'imputato avesse amministrato in prima persona la società e fosse pienamente consapevole della situazione di essa durante la propria gestione. Ragion per cui, se si considera che «in tema di reati fallimentari, la previsione di cui all'art. 2639 cod. civ. non esclude che l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto possa verificarsi in concomitanza con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali - in tempi successivi o anche contemporaneamente - esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione» (Sez. 5, n. 12912 del 06/02/2020, Pauselli, Rv. 279040 - 01) - le dichiarazioni rese da Alessio [OSCURATO:PERSONA] (sul disinteresse proprio e non del padre [OSCURATO:PERSONA] verso la società fallita) e «il parere» espresso dal curatore fallimentare avvocato [OSCURATO:PERSONA] (secondo cui la società fosse gestita di fatto dai [OSCURATO:PERSONA]), non minano gli elementi sui quali il Giudice di appello ha fondato - come detto, in maniera congrua - la propria decisione, pervenendo ad affermarne la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale e non anche di bancarotta semplice. Non occorre, allora, dilungarsi - poiché non si tratta di un profilo decisivo nell'iter argomentativo della decisione impugnata - sui limiti entro i quali può affermarsi il concorso ex art. 40, comma 2, cod. pen. dell'amministratore formale nel reato commesso dall'amministratore di fatto. 2. Fermo quanto appena ritenuto, la sentenza deve essere annullata, d'ufficio, limitatamente alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall., applicate all'imputato per la durata fissa di dieci anni. [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 222/2018, ha dichiarato l'illegittimità della norma appena citata proprio nella parte in cui determinava in misura fissa la durata delle pene accessorie in discorso; ed il testo vigente a seguito dalla pronuncia del Giudice delle leggi si applica .con efficacia anche nel presente processo (artt. 136, comma 1,• Cost. e 30, comma 3, I. n. 87/1953). Pertanto, pur in mancanza di uno specifico motivo di ricorso, occorre «una rimodulazione della durata» delle dette pene accessorie «che tenga conto del venir meno della rigidità della disposizione dichiarata incostituzionale, rigidità che rende illegale, in parte qua, il trattamento sanzionatorio» (Sez. 5, n. 17614 del 07/02/2020, Scopazzini, Rv. 279354 - 01); si impone allora, come anticipato, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, poiché «le pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.»; e quindi, occorrendo compiere « valutazioni sul fatto, che eccedono i limiti del sindacato di legittimità, sarà [...] compito del giudice di rinvio individuare, in piena libertà cognitiva, la misura congrua ed adeguata al caso delle sanzioni accessorie fallimentari, facendo ricorso ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e dando conto nella motivazione delle considerazioni svolte» (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286; cfr. pure Sez. 5, n. 17614/2020, cit). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 25/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] 30r, Il presente provvedimento, redatto dal [OSCURATO:PERSONA], viene sottoscritto dal solo Presidente del Collegio in ragione dell'impedimento dell'estensore - secondo la vigente
Sentenza Cassazione n. 07539/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris