CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23765/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 del GIP TRIBUNALE di AREZZO(dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che il Tribunale di Arezzo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di otto mesi di reclusione per il reato di cui agli artt. 216, comma 1 n. 2 e 223 comma 1, I. fall., nonché per il reato di cui agli artt. 217 comma 1 n. 4 e 224 comma 1, I. fall.; - che avverso tale decisione, l'imputato, per il tramite del suo difensore, ricorre per cassazione deducendo la violazione dell'art. 219 I. fall., nella parte in cui il tribunale avrebbe ritenuto di applicare la continuazione fallimentare configurandola giuridicamente come una circostanza aggravante; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha limitato la proponibilità del ricorso avverso la sentenza di patteggiamento ai soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; - che, sotto il profilo sanzionatorio, a prescindere dalla natura degli aumenti applicati, non vengono dedotti profili specifici di eventuale illegalità della pena concretamente applicata; • che, d'altronde, la configurazione formale della cosiddetta continuazione fallimentare, prevista dall'art. 219, comma secondo, n.1, legge fall., come circostanza aggravante, ne comporta l'assoggettabilità al giudizio di bilanciamento con le eventuali attenuanti (Sez. 5 n. 48361 del 17/09/2018, Rv. 274182) - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammen