CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 giugno 2023
Cassazione n. 23258/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23446/2020 R.G. proposto da : D'[OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex legein Roma, piazza Cavour, presso la Cancellazione della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. , PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA PRESSO la CORTE D'APPELLO di BOLOGNA-intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 2221/2020 depositata il10/8/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/6/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Rimini, con sentenza n. 71/2019, dichiarava il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. su richiesta del Pubblico Ministero. 2. La Corte d’appello di Bologna, a seguito del reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA]Amico, ex amministratore della società, rilevava –fra l’altro e per quanto qui di interesse – che il giudice delegato per la fase prefallimentare aveva tenuto ben cinque udienze per assicurare il contraddittorio con la società e che alla fine la notifica era stata validamente eseguita il 23 ottobre 2019 presso l’amministratore formale [OSCURATO:PERSONA]. Reputava che l’eccezione di estinzione sollevata dalla difesa, con riguardo al fatto che la richiesta di concessione di un nuovo termine per provvedere alla notifica era stata presentata quando il termine precedentemente assegnato era già scaduto, non potesse essere accolta, in quanto nel procedimento prefallimentare l’esigenza di reperire il debitore prevaleva su eventuali decadenze o perdite di facoltà processuali. Constatava che il reclamante non aveva fornito la prova “ufficiale” dell’eventuale mancato superamento dei limiti dimensionali posti dall’art. 1, comma 2, l. fall., essendosi limitato a disconoscere il credito dell’Agenzia delle Entrate e a contestare le risultanze delle indagini della Guardia di Finanza,pretendendo poi di addossare il proprio onere probatorio a soggetti istituzionali che avrebbero potuto sopperire alla sua asserita mancanza di poteri. Evidenziava che non era stata prodotta alcuna documentazione di rilievo al fine di dimostrare il mancato superamento delle soglie di non fallibilità e, in particolare, riguardo ai ricavi. Osservava, infine, che la cancellazione dal registro delle imprese per trasferimento della sede all’estero non comportava il decorso del termine annuale previsto dall’art. 10 l. fall. per la dichiarazione di fallibilità dell’imprenditore. 3. [OSCURATO:PERSONA]Amico ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza di rigetto del reclamo, pubblicata in data 10 agosto 2020, prospettando quattro motivi di doglianza. L’intimato fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto difese. Considerato che: 4. Il primo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza impugnata per vizio di motivazione, perché la decisione indica al suo interno circostanze di fatto insussistenti rispetto al giudizio di primo grado. 5. Il motivo è inammissibile. La motivazione che il giudice deve offrire, a mente dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. costituisce la rappresentazione dell’iter logico-intellettivo seguito dal giudice per arrivare alla decisione. La motivazione assume perciò carattere solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., 22232/2016). La contestazione che censuri l’(asserita) “indicazione” di circostanze “insussistenti” non denuncia un vizio di motivazione, perché si duole non della perscrutabilità delle ragioni offerte dal giudice a giustificazione della propria statuizione, ma della valorizzazione di talune circostanze ai fini della decisione. Si tratta, in altri termini, di una critica non al corretto argomentare del giudice, ma all’individuazione da parte di quest’ultimo degli elementi fondanti il proprio convincimento, che non rientra nel canone di critica utilizzato. Peraltro, la critica è indirizzata a una parte della motivazione che si limita a riassumere imotivi di reclamo, sicché l’indicazione censurata, quand’anche fosse errata, sarebbe irrilevante nell’economia della decisione impugnata, perché non involge gli argomenti addotti dalla Corte di merito a fondamento della statuizione. 6. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 15, comma 3, l. fall., 142 e 143 cod. proc. civ. e la falsa applicazione dell’art. 145 cod. proc. civ.: la notifica dell’istanza di fallimento e del decreto di convocazione doveva essere considerata nulla – a dire di parte ricorrente - perché effettuata oltre il “ termine ordinatorio massimo concesso” dal giudice per provvedere a tale incombente, senza il rispetto del termine di quindici giorni liberi previsto dall’art.15, comma 3, l. fall. ed a mani del legale rappresentante della società piuttosto che presso la sede sociale. 7. Il motivo risulta in parte inammissibile, in parte infondato. 7.1 La Corte d’appello ha ritenuto infondata l’eccezione difensiva di estinzione del procedimento (dato che la richiesta di rinnovazione del termine per la notificazione era intervenuta solo quando il termine precedentemente concesso era già scaduto) perché una simile difesa “non trova[va] spazio in un procedimento come quello pre- fallimentare, dove l’esigenza di reperire ove possibile il debitore (e ciò era stato fatto in tutti i modi possibili) prevale sulle eventuali decadenze o perdita di facoltà processuali conseguenti al comportamento di una delle parti” (v. pag. 4). Il mezzo in esame reitera l’eccezione già sollevata in sede di reclamo, ma non si cura di considerare e criticare gli argomenti offerti dai giudici distrettuali per disattendere la stessa. La mancata e specifica contestazione della ratio decidendi posta a fondamento, sul punto, della pronuncia impugnata rende inammissibile la censura in esame sotto questo profilo. In vero, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata; queste ultime, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo il motivo che non rispetti questo requisito; in riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 , comma 1, n. 4, cod. proc. civ. (Cass. 6496/2017, Cass. 17330/2015, Cass.359/2005). 7.2 Non risulta fondata la contestazione concernente il mancato rispetto del termine a comparire previsto dall’art. 15, comma 3, ultimo periodo, l. fall., dato che lo stesso ricorrente riconosce che la notifica venne perfezionata in un’epoca (23 ottobre 2019) che consentiva il rispetto di tale termine in relazione all’udienza fissata (per il 29 novembre 2019). 7.3 Infine, non si presta a censure il rilievo della Corte di merito secondo cui la notifica era stata ritualmente perfezionata presso l’amministratore formale [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento è ammissibile aisensi dell'art. 145 cod. proc. civ. (che, invero, richiama gli artt. 140 e 143 cod. proc. civ.) e deve perciò ritenersi valida, rilevando in tal senso, da un lato, l'idoneità della notifica in parola all'instaurazione del contraddittorio con la persona giuridica - cui è pertanto assicurato l'esercizio del diritto di difesa -e, dall'altro lato, la connotazione non esclusiva, ma meramente alternativa, del procedimento notificatorio semplificato di cui all'art. 15, comma 3, l. fall., che non preclude, sussistendone i presupposti, l'impiego delle forme ordinarie (Cass. 16864/2018). 8. Il terzo motivo di ricorso prospetta la falsa applicazione degli artt. 15, comma 4, e 1, comma 2, lett. b), l. fall., in quanto la Corte territoriale, nonostante la riconosciuta utilizzabilità di strumenti probatori alternativi ai bilanci ai fini della dimostrazione del mancato superamento delle soglie di fallibilità, si è limitata a rimarcare che la società debitrice era priva di documentazione contabile e ha fatto discendere da questa situazione, quale sanzione, l’impossibilità per la stessa di poter provare in altra maniera il ricorrere delle condizioni di non fallibilità. Il reclamante, non avendo accesso alla documentazione contabile della società, non poteva che riferirsi a quanto allegato dal Pubblico Ministero e alla documentazione reperibile presso i pubblici uffici al fine di dimostrare il ricorrere dei requisiti di non fallibilità previsti dall’art.1, comma 2, l. fall.. 9. Il motivo non è fondato. La Corte d’appello, dopo aver osservato che “non rileva la produzione di documentazione non ufficiale , ma unicamente la produzione dei bilanci regolarmente approvati e depositati presso la Camera di commercio”, ha ritenuto che la prova della mancanza dei presupposti per la fallibilità dovesse “prevalentemente, anche se non esclusivamente, essere rappresentata dai bilanci per così dire ufficiali”. Ha poi constatato che “nessuna documentazione di rilievo” era stata “però prodotta in questa sede con riferimento alle soglie di legge e particolarmente ai ricavi”. 9.1 Le prime affermazioni fatte dai giudici distrettuali sono errate e devono essere corrette, ai sensi dell’art. 384, comma 4, cod. proc. civ.. L’intenzione della Corte territoriale, ripetutamente manifestata, di attribuire particolare rilievo alla documentazione “ufficiale” dell’impresa impone di ricordare che la compagine sociale deve non solo depositare i bilanci presso l'ufficio del registro delle imprese entro trenta giorni dalla loro approvazione, ai sensi dell'art. 2435, comma 1, cod. civ. (richiamato per la società a responsabilità limitata dall'art. 2478-bis, comma 2, cod. civ.), ma anche tenere una serie di libri e scritture contabili, ex art. 2214 cod. civ. , al fine di registrare l’andamento della propria attività. Esiste, dunque, un’ampia gamma di documenti che la società è obbligata a tenere che, pur non essendo destinati a essere resi pubblici (o “ufficiali”, per dirla come la Corte felsinea) attraverso il deposito presso il registro delle imprese, assumono un valore probatorio pari a quello dei bilanci (se non, in alcuni casi, addirittura maggiore, essendo direttamente rappresentativi dell’integrale evoluzione di dati che i bilanci riportano soltanto in maniera riassuntiva). Allo stesso modo esiste una larghissima varietà di documenti (quali, solo a titolo esemplificativo, i contratti conclusi dall’imprenditore o la documentazione bancaria relativa ai rapporti da questi tenuti), formati da terzi e/o dalla parte stessa, il cui contenuto è idone o a forni re la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa. A fronte di questa ampia varietà di documentazione rappresentativa delle caratteristiche dell’impresa la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che,al fine di d imostrare i requisiti di non fallibilità di cui all'art.1, comma 2, l. fall.,i bilanci degli ultimi tre esercizi non assurgono a prova legale, potendo il debitore assolvere l'onere che gli incombe con strumenti probatori alternativi, segnatamente avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (Cass.25025/2020, Cass. 35381/2022). Si deve perciò escludere che i bilanci costituiscano la prova “ufficiale” o “prevalente” delle condizioni in cui versa il debitore, perché una simile interpretazione del disposto normativo pone in discussione la possibilità per il debitore di fornire la prova in maniera alternativa attraverso mezzi di pari (o addirittura maggiore) capacità dimostrativa e finisce per attribuire ai bilanci valore di prova legale, valore, invece, che deve essere negato (Cass. 24548/2016, Cass. 14790/2014), a prescindere dal fattoche ciò avvenga in senso favorevole o sfavorevole all’imprenditore. 9.2 La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che l'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, l. fall. grava sul debitore, atteso che questa disposizione pone come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali (Cass.625/2016, Cass. 13746/2017, Cass. 25188/2017). L’espressione “possesso congiunto” utilizzata in esordio dall’art. 1, cpv., l. fall. impone, poi, che il mancato superamento sia stato mantenuto rispetto a ciascun parametro di non fallibilità e lungo tutto il periodo temporale di riferimento (tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento per i requisiti di cui alle lettere a e b ovvero al momento della dichiarazione di fallimento, per il requisito sub c; Cass. 3158/2018), sicché non sfugge al fallimento l’imprenditore che abbia superato anche solo uno dei valori soglia per una sola volta (Cass. 2711/2021). L’onere della prova gravante sul debitore riguarda, perciò, il mancato superamento di ciascuno dei limiti dimensionali previsti dall’art. 1, comma 2, l. fall. nel periodo di riferimento. Ne discende che l’assenza di alcuna prova in ordine alla consistenza dei ricavi impediva di ritenere che tale onere probatorio fosse stato adempiuto in maniera esaustiva, come ha esattamente rilevato la Corte di merito. 10. Il quarto motivo di ricorso si duole della violazione o falsa applicazione dell’art. 10 l. fall., in quanto la Corte d’appello, preso atto che [OSCURATO:SOCIETA]. era stata cancellata dal registro delle imprese sin dal 20 febbraio 2015 e non aveva proseguito la propria attività all’estero, doveva rilevare l’impossibilità di dichiararne il fallimento per il superamento del termine annuale previsto dall’art. 10 l. fall.. 11. Il motivo non è fondato. Questa Corte, infatti, ha costantemente precisato che laddove la cancellazione di una società dal registro delle imprese italiano sia avvenuta non a compimento del procedimento di liquidazione dell'ente, o per il verificarsi di altra situazione che implichi la cessazione dell'esercizio dell'impresa e da cui la legge faccia discendere l'effetto necessario della cancellazione, bensì come conseguenza del trasferimento all'estero della sede della società, e quindi sull'assunto che questa continui, invece, a svolgere attività imprenditoriale, benché in altro Stato, non trova applicazione l'art. 10 l. fall., atteso che un siffatto trasferimento (almeno nelle ipotesi in cui la legge applicabile nella nuova sede concordi sul punto con i principi desumibili dalla legge italiana) non determina il venir meno della continuità giuridica della società trasferita e non ne comporta, quindi, in alcun modo, la cessazione dell'attività, come peraltro è agevolmente desumibile dal disposto degli artt.2437, comma 1, lett. c), e 2473, comma 1, cod. civ. (Cass., Sez. U., 5945/2013; nello stesso senso Cass. 10793/2018). Nel caso di specie non è in contestazione che la cancellazione dal registro delle imprese avvenne per trasferimento della sede all’estero. Questa ragione di cancellazione non determinava il venir meno della continuità giuridica della società trasferita, impedendo così l’applicazione l'art. 10 l. fall.. Poco importa che l’attività sociale non sia, eventualmente, proseguita all’estero, perché una simile circostanza non valeva a mutare le ragioni che aveva determinato la cancellazione della compagine dal registro delle imprese e la loro irrilevanza ai fini della declaratoria di insolvenza. 12. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto. La mancata costituzione in questa sede della procedura intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, d