CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 2022
Cassazione n. 08752/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità in merito all'accertamento delle condotte di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla correlazione tra la reazione violenta ed il legittimo operato dei pubblici ufficiali (vedi p. 4 della sentenza impugnata); ritenuto che l'ulteriore motivo di ricorso sulla recidiva è inammissibile perché rivolto a sollecitare una diversa valutazione della gravità dei precedenti sulla base della riproposizione di censurersenza un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito adeguatamente argomentate (vedi pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 11/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]