CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21536/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13959/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viale XXI Aprile n. 11, studio Romano-Panunzio, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia; - resistente - avverso la sentenza n. 2146/15, depositata il 4 dicembre 2015, della Commissione tributaria regionale della Calabria; udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 16 febbraio 2022, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. \)w Rilevato che: 1. - [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattro motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 2146/15, depositata il 4 dicembre 2015, con la quale la Commissione tributaria regionale della Calabria ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva annullato gli avvisi di liquidazione dell'INVIM e dell'imposta di registro dovute dal contribuente in relazione al giudicato formatosi sulla sentenza (n. 389/2007, del 28 gennaio 2008) con la quale la Commissione tributaria provinciale di Cosenza aveva definito l'impugnazione di un avviso di accertamento recante rettifica dei valori dichiarati nella denuncia di successione in morte di [OSCURATO:PERSONA]; - l'Agenzia delle Entrate si è tardivamente costituita al fine di partecipare alla discussione del ricorso. Considerato che: 1. - col primo motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., e del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 53, assumendo che la gravata sentenza aveva omesso di pronunciare sull'eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi di appello; - il secondo motivo, sempre ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 112 cod. proc. civ., sull'assunto che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare sul motivo di impugnazione degli avvisi di liquidazione, quale riproposto in appello, involgente l'avvenuta violazione del «dispositivo della sentenza n. 389/13/07 passata in giudicato che aveva imposto la valutazione dei beni caduti in successione "ai sensi degli artt. 52, 4 0 comma e 79 del DPR 131/86»; - il terzo motivo, formulato anch'esso ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione dell'art. 2909 cod. civ., deducendo il ricorrente che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice del gravame, la sentenza passata in giudicato aveva parzialmente accolto l'impugnazione proposta da esso esponente, così che era stata attribuita «al giudicato una portata diversa da quella sua propria»; - col quarto motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 5, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, deducendo che la gravata sentenza aveva omesso di esaminare la portata del giudicato che si era formato sull'accertamento di valore e, così, il motivo di impugnazione degli avvisi di liquidazione col quale esso esponente aveva dedotto la violazione del giudicato che aveva imposto di valutare i beni, oggetto della denuncia di successione, «ai sensi degli artt. 52:, 40 comma e 79 del DPR 131/86»; 2. - va premesso che il giudice del gravame ha rilevato che la sentenza impugnata aveva condiviso «le deduzioni del contribuente che ha sostenuto la nullità degli avvisi per omessa o insufficiente motivazione atteso che l'ufficio - che, così operando„ sarebbe incorso nella violazione dell'art. 52 comma 2 DPR 131/1986 - nell'emettere gli avvisi di liquidazione si era limitato a fare riferimento solo alla sentenza con indicazione del valore deciso e del calcolo dei tributi dovuti senza specificare il criterio di valutazione applicato tra quelli prescritti dall'art. 51 e omettendo la descrizione dei beni o diritti e relativi valori oggetto dell'asse ereditario, nonché l'attribuzione del valore in base ai coefficienti catastali vigenti nel 1982.»; - e così, in buona sostanza, si è rilevato che la pronuncia di prime cure, in accoglimento dei motivi di ricorso, aveva attribuito agli avvisi di liquidazione un vizio di motivazione che, diversamente, avrebbe potuto ascriversi al precedente avviso di accertamento, definito con giudicato, posto, poi, che gli avvisi di liquidazione avrebbero potuto impugnarsi (solo) per vizi propri; 3. - tanto premesso, il terzo motivo di ricorso è destituito di fondamento in quanto, - come reso esplicito dal suo obiettivo contenuto, - la gravata sentenza non ha affatto attribuito al giudicato una portata diversa da quella che ne costituiva il contenuto suo proprio, diversamente avendo rilevato la non ascrivibilità agli avvisi di liquidazione del precetto normativo concernente la identificazione del criterio utilizzato per la rettifica di valore (d.p.r. n. 131 del 1986, combinato disposto di cui agli artt. 51, e 52, cc. 2 e 2 bis); 4. - con riferimento ai residui motivi, - che vanno ritenuti inammissibili, - va, quindi, rilevato, innanzitutto, che secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla Corte di Cassazione nel caso (qui ricorrente) di deduzione di un error in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di ricorso, così che il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione, per il principio di autosufficienza, deve essere contenuta nello stesso ricorso, nè può risolversi in un mero rinvio agli atti processuali (cfr., ex plurimis, Cass., 29 settembre 2017, n. 22880; Cass., 8 giugno 2016, n. 11738; Cass., 30 settembre 2015, n. 19410; CaSS., 2 dicembre 2014, n. 25482; Cass., 10 novembre 2011, n. 23420; Cass., 16 ottobre 2007, n. 21621; Cass., 20 settembre 2006, n. 20405); 4.1 - in disparte, allora, la loro stessa impropria formulazione (a riguardo della identificazione del parametro del sindac:ato devoluto alla Corte), i motivi di ricorso risultano del tutto aspecifici, e privi di autosufficienza, con riferimento alle censure di omesso esame di eccezioni e motivi di ricorso, in quanto la parte non dà affatto conto degli effettivi termini in cui dette questioni erano state proposte davanti al giudice di prime cure e riproposte davanti al giudice del gravame; né il ricorrente dà conto dell'erronea interpretazione, quale ascrivibile alla gravata sentenza, con riferimento agli effettivi contenuti (in tesi generici) del motivo di appello dell'Agenzia che ha, poi, trovato accoglimento; 4.2 - per di più, nella fattispecie, dalla stessa esposizione dei fatti di causa emerge un (sia pur succinto) contenuto del ricorso che si identifica (proprio) con l'interpretazione resa dal giudice del gravame, - quanto ai motivi di ricorso oggetto di accoglimento in primo grado, - e il giudice del gravame, come anticipato, ha specificamente ricostruito il contenuto della sentenza, davanti a lui impugnata, in relazione ai motivi di ricorso spiegati dal contribuente (e lì accolti), accertamento, questo, che nemmeno forma oggetto di specifica censura; 5. - non va assunta alcuna statuizione in ordine alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità, in difetto di attività difensiva da parte della Agenzia delle Entrate, mentre nei confronti del ricorrente sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quell'o previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater). P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 1.7 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovu