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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 14680/2025

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente RISCOSSIONE A [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consiglier a dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 14 / 05/2025 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 16117 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 16117 del ruolo generale dell’anno 2023, proposto EQUITALIA GIUSTIZIA S.p.A. (C.F.: 09982061005 ) , in persona del rappresentanteper procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA]- testa (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 66L17 F839U ) -ricorrente- nei confronti di PUCCI Rosaria(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53B55 A102R ) rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: BRC FLV75L01 D086B ) -controricorrente- nonché AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (C.F.: 13756881002), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catan- zaron. 220/2023, pubblicata in data 23 febbraio 20 23 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 14 maggio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., avverso una cartella di pagamento Ric. n. 16117/2023 –Sez. 3 – A d. 14 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 notificatale dall’Agenzia delle Entrate –Riscossione, per crediti iscritti a ruolo da Equitalia Giustizia S.p.A., aventi ad oggetto somme dovute a titolo di multa ed ammende, in virtù di una sentenzapenale.

L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Castrovillari.

La Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso la Pucci.

Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’altro ente inti- mato.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo del ricorsosi denunzia «Falsa applicazione dell’art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, dell’art. 227-ter, D.P.R. 115/2002 e dell’ art. 21 - octies, co. 2, l. n. 241/1990, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.: la sen- tenza è errata nella parte in cui la Corte d’Appello di Catanzaro ha interpretato l’art. 227-ter come implicante la decadenza per Equitalia Giustizia S.p.A. dal potere di procedere alla riscos- sione coattiva dei crediti a mezzo ruolo, dichiarando la nullità della cartella di pagamento».

La società ricorrente deduce che «la Corte di appello di Catan- zaro ha rigettato l’appello promosso da Equitalia Giustizia S.p.A., rilevando la violazione del termine per l’iscrizione a ruolo previsto dall’art. 227-ter, d.P.R. n. 115/02, e ponendo come conseguenza di questa violazione la decadenzadal potere di procedere alla iscrizione e alla conseguente riscossione Ric. n. 16117/2023 –Sez. 3 – A d. 14 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 coattiva mediante ruolo,confermando l’annullamento della car- tella», laddove, invece, a suo avviso, «l’art. 227-ter oggetto di contestazione non prevede che il mancato rispetto del termine determini la decadenza del potere di iscrivere a ruolo né, tan- tomeno, l’improcedibilità della riscossione a mezzo ruolo e la nullità della cartella».

Il ricorso è manifestamente fondato. 1.1 La decisione impugnata non risulta, infatti, conforme al consolidato indirizzo di questa Corte, cui va certamente data continuità, secondo il quale, in primo luogo,«in tema di riscos- sione di spese processuali penali, il termine per procedere all’iscrizione a ruolo di cui all’art. 227 ter, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, non è previsto a pena di decadenza e non ha, perciò, natura perentoria, in difetto di una esplicita previsione normativa in tal senso e dell’assenza di uno spazio operativo funzionale per l’istituto della decadenza nella riscossione di questo tipo di spese, non aventi natura tributaria» e, inoltre, «la riscossione delle spese processuali penali, non aventi natura tributaria, non è soggetta alla decadenza stabilita dall ’ art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, che non ha portata generale e si applica soltanto ai crediti erariali per i quali sussiste l’esigenza di un termine finale entro cui il contribuente deve venire a co- noscenza delle pretese del fisco, non già in ogni ipotesi di ri- scossione a mezzo ruolo, anche perché il rinvio operato dall’art. 223 d.P.R. n. 115 del 2002 alla succitata disposizione è recet- tizio e, cioè, limitato al testo vigente al momento dell’entrata in vigore della norma di richiamo, risultando perciò irrilevanti le modifiche successive (relative alla menzionata necessità infor- mativa)» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12614 del 10/05/2023; conf., più di recente: Sez. 3, Ordinanza n. 5796 del 04/03/2025, in controversia con oggetto quasi integralmente sovrapponibile a quello del presente ricorso).

Ric. n. 16117/2023 –Sez. 3 – A d. 14 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 In accoglimento del ricorso, va, dunque , cassata la sentenza impugnata. 1.2Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito:la materia del contendere ancora con- troversa deve, infatti, ritenersi circoscritta alla sola questione della decadenzarilevata dal giudice di merito, atteso che la sta- tuizione di rigetto degli ulteriori motivi di opposizione all’esecu- zione in origine avanzatidalla ricorrente, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., aventi ad oggetto la pretesa prescrizione del credito iscritto a ruolo, non è stata oggetto di appello.

D’altra parte, l’appello non sarebbe, comunque, stato ammissi- bile in relazione ai motivi di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., quali vanno certamente qualificati quelli relativi alla genericità e al difetto di motivazione della car- tella di pagamento opposta.

Alla luce delle illustrate considerazioni, l’originaria opposizione proposta dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] rigettata. 1.3A lla cassazione, con decisione nel merito nei termini indi- cati,deve seguire la nuova regolamentazione delle spese di lite dell’intero giudizio,che va informata al principio della soccom- benza eva operata esclusivamente in favore della sola odierna ricorrente (tenuto conto, per il primo grado, della mancata im- pugnazione da parte di Agenzia delle Entrate -Riscossione della disposta compensazione), con liquidazione dei compensi ope- rata partitamente per singoli gradi alla stregua dei valori previ- sti tra il minimo ed il medio dello scaglione tariffario di riferi- mento. 2.Il ricorso è accolto e l a sentenza impugnata è cassata .

Deci- dendo nel merito, l’opposizione all’esecuzione della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è rigettata.

Per le spese dell’interogiudizio si provvede, sulla base del prin- cipio della soccombenza, come in dispositivo.

P.Q.M Ric. n. 16117/2023 –Sez. 3 – A d. 14 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 La Corte: - accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, deci- dendo nel merito, rigetta l’opposizione all’esecuzione pro- posta dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA]; - condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] alla refusione in fa- vore di Equitalia Giustizia S.p.A. delle spese dell’intero giudizio, liquidate come segue: a) per il primo grado di giudizio, €3.000,00 (tremila/00)per compensi professio- nali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori, fiscali e previdenziali,di legge; b) per il grado di appello, € 4.000 ,00 (quattromila/00) per compensi professionali, oltre al rimborso del contributo unificato, ove versato, ed oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori, fiscali e previ- denziali, di legge; c) per il giudizio di legittimità, € 2.500,00 (duemila cinquecento/00per compensi profes- sionali, oltrealle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi,liquidati in € 200,00 (du

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente RISCOSSIONE A [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consiglier a dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 14 / 05/2025 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 16117 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 16117 del ruolo generale dell’anno 2023, proposto EQUITALIA GIUSTIZIA S.p.A. (C.F.: 09982061005 ) , in persona del rappresentanteper procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA]- testa (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 66L17 F839U ) -ricorrente- nei confronti di PUCCI Rosaria(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53B55 A102R ) rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: BRC FLV75L01 D086B ) -controricorrente- nonché AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (C.F.: 13756881002), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catan- zaron. 220/2023, pubblicata in data 23 febbraio 20 23 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 14 maggio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., avverso una cartella di pagamento Ric. n. 16117/2023 –Sez. 3 – A d. 14 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 notificatale dall’Agenzia delle Entrate –Riscossione, per crediti iscritti a ruolo da Equitalia Giustizia S.p.A., aventi ad oggetto somme dovute a titolo di multa ed ammende, in virtù di una sentenzapenale. L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Castrovillari. La Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso la Pucci. Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’altro ente inti- mato. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo del ricorsosi denunzia «Falsa applicazione dell’art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, dell’art. 227-ter, D.P.R. 115/2002 e dell’ art. 21 - octies, co. 2, l. n. 241/1990, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.: la sen- tenza è errata nella parte in cui la Corte d’Appello di Catanzaro ha interpretato l’art. 227-ter come implicante la decadenza per Equitalia Giustizia S.p.A. dal potere di procedere alla riscos- sione coattiva dei crediti a mezzo ruolo, dichiarando la nullità della cartella di pagamento». La società ricorrente deduce che «la Corte di appello di Catan- zaro ha rigettato l’appello promosso da Equitalia Giustizia S.p.A., rilevando la violazione del termine per l’iscrizione a ruolo previsto dall’art. 227-ter, d.P.R. n. 115/02, e ponendo come conseguenza di questa violazione la decadenzadal potere di procedere alla iscrizione e alla conseguente riscossione Ric. n. 16117/2023 –Sez. 3 – A d. 14 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 coattiva mediante ruolo,confermando l’annullamento della car- tella», laddove, invece, a suo avviso, «l’art. 227-ter oggetto di contestazione non prevede che il mancato rispetto del termine determini la decadenza del potere di iscrivere a ruolo né, tan- tomeno, l’improcedibilità della riscossione a mezzo ruolo e la nullità della cartella». Il ricorso è manifestamente fondato. 1.1 La decisione impugnata non risulta, infatti, conforme al consolidato indirizzo di questa Corte, cui va certamente data continuità, secondo il quale, in primo luogo,«in tema di riscos- sione di spese processuali penali, il termine per procedere all’iscrizione a ruolo di cui all’art. 227 ter, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, non è previsto a pena di decadenza e non ha, perciò, natura perentoria, in difetto di una esplicita previsione normativa in tal senso e dell’assenza di uno spazio operativo funzionale per l’istituto della decadenza nella riscossione di questo tipo di spese, non aventi natura tributaria» e, inoltre, «la riscossione delle spese processuali penali, non aventi natura tributaria, non è soggetta alla decadenza stabilita dall ’ art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, che non ha portata generale e si applica soltanto ai crediti erariali per i quali sussiste l’esigenza di un termine finale entro cui il contribuente deve venire a co- noscenza delle pretese del fisco, non già in ogni ipotesi di ri- scossione a mezzo ruolo, anche perché il rinvio operato dall’art. 223 d.P.R. n. 115 del 2002 alla succitata disposizione è recet- tizio e, cioè, limitato al testo vigente al momento dell’entrata in vigore della norma di richiamo, risultando perciò irrilevanti le modifiche successive (relative alla menzionata necessità infor- mativa)» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12614 del 10/05/2023; conf., più di recente: Sez. 3, Ordinanza n. 5796 del 04/03/2025, in controversia con oggetto quasi integralmente sovrapponibile a quello del presente ricorso). Ric. n. 16117/2023 –Sez. 3 – A d. 14 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 In accoglimento del ricorso, va, dunque , cassata la sentenza impugnata. 1.2Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito:la materia del contendere ancora con- troversa deve, infatti, ritenersi circoscritta alla sola questione della decadenzarilevata dal giudice di merito, atteso che la sta- tuizione di rigetto degli ulteriori motivi di opposizione all’esecu- zione in origine avanzatidalla ricorrente, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., aventi ad oggetto la pretesa prescrizione del credito iscritto a ruolo, non è stata oggetto di appello. D’altra parte, l’appello non sarebbe, comunque, stato ammissi- bile in relazione ai motivi di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., quali vanno certamente qualificati quelli relativi alla genericità e al difetto di motivazione della car- tella di pagamento opposta. Alla luce delle illustrate considerazioni, l’originaria opposizione proposta dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] rigettata. 1.3A lla cassazione, con decisione nel merito nei termini indi- cati,deve seguire la nuova regolamentazione delle spese di lite dell’intero giudizio,che va informata al principio della soccom- benza eva operata esclusivamente in favore della sola odierna ricorrente (tenuto conto, per il primo grado, della mancata im- pugnazione da parte di Agenzia delle Entrate -Riscossione della disposta compensazione), con liquidazione dei compensi ope- rata partitamente per singoli gradi alla stregua dei valori previ- sti tra il minimo ed il medio dello scaglione tariffario di riferi- mento. 2.Il ricorso è accolto e l a sentenza impugnata è cassata . Deci- dendo nel merito, l’opposizione all’esecuzione della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è rigettata. Per le spese dell’interogiudizio si provvede, sulla base del prin- cipio della soccombenza, come in dispositivo. P.Q.M Ric. n. 16117/2023 –Sez. 3 – A d. 14 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 La Corte: - accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, deci- dendo nel merito, rigetta l’opposizione all’esecuzione pro- posta dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA]; - condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] alla refusione in fa- vore di Equitalia Giustizia S.p.A. delle spese dell’intero giudizio, liquidate come segue: a) per il primo grado di giudizio, €3.000,00 (tremila/00)per compensi professio- nali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori, fiscali e previdenziali,di legge; b) per il grado di appello, € 4.000 ,00 (quattromila/00) per compensi professionali, oltre al rimborso del contributo unificato, ove versato, ed oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori, fiscali e previ- denziali, di legge; c) per il giudizio di legittimità, € 2.500,00 (duemila cinquecento/00per compensi profes- sionali, oltrealle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi,liquidati in € 200,00 (du
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