CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33088/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di due episodi di furto in abitazione e di un episodio di tentato furto in abitazione; considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché, oltre a risultare puramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi e alternativi rispetto a quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3-8 della sentenza impugnata); osservato, poi, che le doglianze riportate a pag. 8 del ricorso - a corredo del secondo motivo di ricorso - sono altresì manifestamente infondate, dal momento che, vertendosi nell'ambito del giudizio abbreviato, sono pienamente utilizzabili sotto il profilo probatorio tutti gli atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero e, in particolare, le dichiarazioni rese dalle persone offese e da quelle informate sui fatti, anche con riferimento ai riconoscimenti fotografici; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm