Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2023

Cassazione n. 36353/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, che - escluse le aggravanti di cui agli artt. 61 n. 5 e 625 n. 2 cod. pen., ritenute in suo favore le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle residue aggravanti e previa rideterminazione della pena - ha confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata nei suoi confronti dalla sentenza di primo grado, per il delitto di furto aggravato in concorso; considerato che il primo motivo di ricorso, che si duole di un vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva, è inammissibile ex art. 606 comma 3 cod. proc. pen. - in quanto non dedotto con i motivi di gravarne; considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è inammissibile perché aspecifico, esso non confrontandosi con la "ratio decidendi" della sentenza impugnata che, a pag. 3, con motivazione non illogica ed immune da censure, ha respinto la richiesta sulla scorta della discreta gravità del fatto e del valore non irrilevante della merce sottratta; considerato ancora che il terzo motivo di ricorso, che lamenta eccessività della pena, è indeducibile in questa sede, vuoi perché la pena irrogat:a si è assestata sui minimi assoluti, vuoi perché secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento Cigli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12 luglio 2023 Il consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, che - escluse le aggravanti di cui agli artt. 61 n. 5 e 625 n. 2 cod. pen., ritenute in suo favore le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle residue aggravanti e previa rideterminazione della pena - ha confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata nei suoi confronti dalla sentenza di primo grado, per il delitto di furto aggravato in concorso; considerato che il primo motivo di ricorso, che si duole di un vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva, è inammissibile ex art. 606 comma 3 cod. proc. pen. - in quanto non dedotto con i motivi di gravarne; considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è inammissibile perché aspecifico, esso non confrontandosi con la "ratio decidendi" della sentenza impugnata che, a pag. 3, con motivazione non illogica ed immune da censure, ha respinto la richiesta sulla scorta della discreta gravità del fatto e del valore non irrilevante della merce sottratta; considerato ancora che il terzo motivo di ricorso, che lamenta eccessività della pena, è indeducibile in questa sede, vuoi perché la pena irrogat:a si è assestata sui minimi assoluti, vuoi perché secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento Cigli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2023 Il consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 36353/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris