CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 46975/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Git1/4 A. 4'CØ14 • 4.ø 41 ca..DG ít" t•A Mi 44 /4 eA [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Avezzano, per avere assolto l'imputato dal reato di cui al capo A) della rubrica, lo ha ritenuto l'imputato responsabile del reato (capo B) di cui all'art. 95, in relazione all'art. 79, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 115 del 2002, perché, ottenuta l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del procedimento penale n. 55/2015, non comunicava nei termini previsti dalla legge di aver realizzato, nell'anno 2016, un reddito pari a euro 22.883,00, pari alla somma del reddito proprio dei familiari conviventi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], superiore al limite previsto dalla legge, pari ad euro 14.627,14 (11.528,41+1032,91 per ogni familiare convivente). Con l'aggravante di aver commesso il fatto mantenendo l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta dal Giudice presso il Tribunale di Avezzano in data 13/06/ 2017. 2. Il ricorso si fonda su quattro motivi con cui si deducono: 2.1. Violazione di legge in relazione al reato continuato ex art. 81 cod. pen. e la mancata valutazione della condotta dell'imputato ai fini dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. Nello specifico, si ritiene errato l'accertamento relativo ai redditi familiari e non a quelli percepiti singolarmente. 2.2. Mancata assunzione di una prova decisiva, in riferimento alla mancata escussione di [OSCURATO:PERSONA], madre dell'imputato. Il ricorrente si duole della carenza del quadro probatorio e sostiene che la sua dichiarazione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non possa ritenersi falsa, bensì superficiale ed erronea. 2.3. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nella conferma della condanna per il reato di cui al capo B), in quanto l'onere relativo alla comunicazione e rettifica dei redditi per l'anno 2017, stante la revoca avvenuta da parte dell'Agenzia delle entrate in data 29 maggio 2018, spettava all'Autorità giudiziaria. Poiché i redditi di cui si tratta facevano capo alla madre, l'imputato non ne aveva e non avrebbe potuto averne conoscenza, tanto più che, alla data di presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per l'anno fiscale 2016, essi non erano ancora disponibili. 2.4. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione: mancando il presupposto relativo al capo A (riformato in quanto il fatto non sussiste), egli non avrebbe potuto compiere il reato di cui al capo B, ovvero il reato per aver attestato falsamente il reddito relativo all'anno 2016. 3. Il Procuratore Generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato. 2. Il primo motivo non ha pregio. Nel caso in esame, correttamente la Corte territoriale fa riferimento ai redditi familiari, atteso il consolidato principio espresso da questa Corte di legittimità a mente del quale, per l'individuazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, occorre tenere conto, a norma dell'art. 3, comma 2, della legge 30 Luglio 1990, n. 217, della somma dei redditi facenti capo all'interessato e agli altri familiari conviventi (ex multis, Sez. 4, n. 13265 del 28/01/2004, Zen, Rv. 228035 -01). Quanto al mancato accoglimento della richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., la sentenza impugnata, con ragionamento immune da censure, ha in particolare affermato che deve ritenersi sussistente una reiterazione nel reato, incompatibile con l'istituto di cui all'articolo 131-bis cod. pen., atteso che «in realtà, anche la dichiarazione resa per l'anno 2016 era falsa, avendo conseguito il nucleo familiare un reddito di € 50.000 circa». Parimenti infondato è il secondo motivo. Invero, è pacifico il dato dell' incoerenza tra reddito dichiarato ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio e il reddito complessivo familiare, sicché del tutto coerente e logico si appalesa il ragionamento della Corte territoriale la quale ha ritenuto che di tale circostanza fosse ben a conoscenza del ricorrente, trattandosi di familiari conviventi, e che l'imputato aveva l'obbligo di comunicare all'autorità procedente il mutamento della sua situazione reddituale a seguito del superamento, da parte del suo nucleo familiare, del limite di legge consentito per l'ammissione al beneficio. Del tutto generica si appalesa poi la doglianza sulla mancata audizione della madre dell'imputato, da questi ritenuta avente valore decisivo. La Corte territoriale, peraltro, ha implicitamente formulato, nei termini appena richiamati, una valutazione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado. La rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale rappresenta, invero, un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, indispensabile la integrazione, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820). Manifestamente infondato è anche il terzo motivo. Il rilievo difensivo - secondo cui l'onere relativo alla comunicazione e rettifica dei redditi per l'anno 2017, stante la revoca avvenuta da parte dell'Agenzia delle entrate in data 29 maggio 2018, spettava all'Autorità giudiziaria - non ha pregio ove considerato alla luce del chiaro disposto normativo e del congruo passaggio motivazionale, che resiste alle confuse critiche difensive e ribadisce, in modo lucido e pertinente, che è l'odierno ricorrente ad essere tenuto ad effettuare le dovute comunicazioni, a fronte di una variazione del reddito. D'altro canto, sono le conseguenze che la variazione avrebbe comportato a rientrare nell'esclusiva competenza dell'Autorità giudiziaria e non la comunicazione relativa alla variazione del reddito, come erroneamente suggerito dalla difesa. Analoga valutazione di manifesta infondatezza spetta al quarto motivo. Come chiarito dalla Corte territoriale, per la contestazione di cui al capo A) del capo di imputazione, il riferimento è quello relativo al reddito percepito dal nucleo familiare di Eramo nell'anno 2015. L'attestazione di cui si contesta la falsità concerne, invece, il reddito dell'anno 2016. Risulta evidente, pertanto, che si tratti di due profili temporali e fattuali diversi; il che giustifica un'autonoma valutazione con differenti esiti decisori. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i