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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30412/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] si duole dell'omesso riconoscimento, da parte del giudice dell'esecuzione, del ne bis in idem in relazione a due sentenze di condanna che, a suo modo di vedere, atterrebbero al medesimo fatto storico; che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha, nondimeno, chiarito che Castagna, il 22 maggio 2014, pose in essere due distinte condotte, effettuando altrettante transazioni non autorizzate, dell'importo di euro 391,77 ciascuna, sui conti correnti di diverse persone offese — [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] — onde tangibile è, a dispetto delle riscontrate analogie, il concorso, sotto il profilo sia naturalistico che giuridico, di una pluralità di reati e la conseguente preclusione all'applicazione delle regole fissate dagli artt. 649 e 669 cod. proc. pen.; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] si duole dell'omesso riconoscimento, da parte del giudice dell'esecuzione, del ne bis in idem in relazione a due sentenze di condanna che, a suo modo di vedere, atterrebbero al medesimo fatto storico; che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha, nondimeno, chiarito che Castagna, il 22 maggio 2014, pose in essere due distinte condotte, effettuando altrettante transazioni non autorizzate, dell'importo di euro 391,77 ciascuna, sui conti correnti di diverse persone offese — [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] — onde tangibile è, a dispetto delle riscontrate analogie, il concorso, sotto il profilo sia naturalistico che giuridico, di una pluralità di reati e la conseguente preclusione all'applicazione delle regole fissate dagli artt. 649 e 669 cod. proc. pen.; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
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