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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 gennaio 2021

Cassazione n. 08765/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 9248-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 117/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 28/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre per cassazione avverso la pronuncia della Corte d'appello di Lecce 28 gennaio 2021, n. 117, che ha dichiarato inammissibile ex art. 327 c.p.c. l'appello della ricorrente.

La società [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso lamenta "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 327 e 160 c.p.c., tempestività dell'atto di impugnazione; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 170 c.p.c. e delle norme di diritto in punto di notificazione presso il domicilio eletto nel giudizio; omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia": la Corte d'appello ha erroneamente dichiarato inammissibile il gravame in quanto vi era stata una prima, tempestiva notificazione dell'impugnazione presso il domicilio indicato da controparte sia nella comparsa di costituzione che nel procedimento di correzione di errore materiale; controparte si è limitata a indicare genericamente il trasferimento del proprio domicilio professionale nel settembre 2019 senza documentare la comunicazione all'ordine degli avvocati e la data in cui il trasferimento sarebbe stato reso conoscibile ai terzi mediante pubblicazione anche telematica nel relativo albo; la prima notificazione dell'atto d'appello è quindi avvenuta correttamente, con conseguente tempestività della proposizione dell'appello.

Ric. 2021 n. 09248 sez.

M2 - ud. 03-12-2021 -2- Il motivo è inammissibile.

La Corte d'appello, nell'escludere la riattivabilità del procedimento notificatorio quando il notificante abbia indicato, per l'esecuzione della notificazione, l'indirizzo del procuratore domiciliatario di controparte indicato nel precedente grado di giudizio e non quello effettivo e regolarmente risultante dall'albo professionale, ha seguito la giurisprudenza di questa Corte.

Secondo le sezioni unite il notificante deve riscontrare l'effettivo domicilio del procuratore, "dovendosi escludere che tale onere di verifica - attuabile anche per via informatica o telematica - arrechi un significativo pregiudizio temporale o impedisca di fruire, per l'intero, dei termini di impugnazione", così che solo ove la notificazione "in detti luoghi abbia avuto ugualmente esito negativo per caso fortuito o forza maggiore (per la mancata od intempestiva comunicazione del mutamento del domicilio o per il ritardo della sua annotazione ovvero per la morte del procuratore o, comunque, per altro fatto non imputabile al richiedente attestato dall'ufficiale giudiziario), il procedimento notificatorio, ancora nella fase perfezionativa per il notificante, può essere riattivato e concluso (così Cass. n. 3818/2009, da ultimo ripresa da Cass. n. 25339/2015).

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della Ric. 2021 n. 09248 sez.

M2 - ud. 03-12-2021 -3- controricorrente, che liquida in euro 5.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 3 dicembre 2021.

Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) :T13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9248-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 117/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 28/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre per cassazione avverso la pronuncia della Corte d'appello di Lecce 28 gennaio 2021, n. 117, che ha dichiarato inammissibile ex art. 327 c.p.c. l'appello della ricorrente. La società [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso lamenta "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 327 e 160 c.p.c., tempestività dell'atto di impugnazione; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 170 c.p.c. e delle norme di diritto in punto di notificazione presso il domicilio eletto nel giudizio; omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia": la Corte d'appello ha erroneamente dichiarato inammissibile il gravame in quanto vi era stata una prima, tempestiva notificazione dell'impugnazione presso il domicilio indicato da controparte sia nella comparsa di costituzione che nel procedimento di correzione di errore materiale; controparte si è limitata a indicare genericamente il trasferimento del proprio domicilio professionale nel settembre 2019 senza documentare la comunicazione all'ordine degli avvocati e la data in cui il trasferimento sarebbe stato reso conoscibile ai terzi mediante pubblicazione anche telematica nel relativo albo; la prima notificazione dell'atto d'appello è quindi avvenuta correttamente, con conseguente tempestività della proposizione dell'appello. Ric. 2021 n. 09248 sez. M2 - ud. 03-12-2021 -2- Il motivo è inammissibile. La Corte d'appello, nell'escludere la riattivabilità del procedimento notificatorio quando il notificante abbia indicato, per l'esecuzione della notificazione, l'indirizzo del procuratore domiciliatario di controparte indicato nel precedente grado di giudizio e non quello effettivo e regolarmente risultante dall'albo professionale, ha seguito la giurisprudenza di questa Corte. Secondo le sezioni unite il notificante deve riscontrare l'effettivo domicilio del procuratore, "dovendosi escludere che tale onere di verifica - attuabile anche per via informatica o telematica - arrechi un significativo pregiudizio temporale o impedisca di fruire, per l'intero, dei termini di impugnazione", così che solo ove la notificazione "in detti luoghi abbia avuto ugualmente esito negativo per caso fortuito o forza maggiore (per la mancata od intempestiva comunicazione del mutamento del domicilio o per il ritardo della sua annotazione ovvero per la morte del procuratore o, comunque, per altro fatto non imputabile al richiedente attestato dall'ufficiale giudiziario), il procedimento notificatorio, ancora nella fase perfezionativa per il notificante, può essere riattivato e concluso (così Cass. n. 3818/2009, da ultimo ripresa da Cass. n. 25339/2015). Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della Ric. 2021 n. 09248 sez. M2 - ud. 03-12-2021 -3- controricorrente, che liquida in euro 5.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 3 dicembre 2021. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) :T13
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