CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 gennaio 2022
Cassazione n. 19420/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; L'Avv del ricorrente si riporta al ricorso e chiede l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Brescia, con decisione del 24 gennaio 2022 ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia dell'Il febbraio 2020 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 9 di reclusione ed euro 32.000,00 di multa, esclusa l'aggravante dell'art. 80 T.U. stup. (capo 13 dell'imputazione: art. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 6 e 80, comma 2, T. U. stup., fatto aggravato in quanto commesso da più di tre persone in concorso; commesso da ottobre 2005 sino a gennaio 2006). 2. Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla eccepita incompetenza territoriale. Tutti i testi e le stesse intercettazioni hanno collocato il ricorrente sempre nel territorio portoghese. La consegna della droga sarebbe avvenuta in Portogallo a tale Borgia, condannato con sentenza definitiva. [OSCURATO:PERSONA] sia Borgia escludono che la droga fosse mai arrivata in Italia, restando il dubbio "se il [OSCURATO:PERSONA] li ha truffati e/o il Borgia se ne è appropriato". La sentenza pertanto ha un percorso argomentativo viziato sulla competenza territoriale laddove afferma dati contrari a quelli utilizzati ai fini probatori, per l'affermazione di responsabilità. Risulta certo che nessuna condotta è stata mai posta in essere dal ricorrente nel territorio italiano, in particolare a Brescia; errata risulta, pertanto, la determinazione della competenza territoriale. 2. 2. Contraddittorietà della motivazione con travisamento della prova con la violazione dei canoni di valutazione della prova. Violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen.). La Corte di appello ha ritenuto la responsabilità del ricorrente solo sulla base delle dichiarazioni di Serra, collaboratore di giustizia. Le dichiarazioni di Serra sono inattendibili e frammentarie e le telefonate, (21 - P intercettate, non possono costituire riscontri alle stesse. Non è nemmeno certa l'individuazione del ricorrente, quale interlocutore di Serra, nella persona dell'odierno ricorrente (denominato a volte zio, altre volte baffo e a volte il tedesco). Comunque, il contributo di [OSCURATO:PERSONA] deve ritenersi inidoneo allo scopo, a produrre l'evento della cessione della droga. Al massimo sarebbe configurabile un tentativo, non un reato consumato. Infatti, la droga non è mai arrivata in Italia per le stesse dichiarazioni di Serra e di Borgia (il corriere). Anche la consegna delle autovetture (Mercedes SLK e una Porsche) non risulta idonea a far ritenere consumato il reato. 2. 3. Illogicità, contraddittorietà e assenza della motivazione sul trattamento sanzionatorio. La Corte di appello ha confermato la condanna del ricorrente alla pena di anni 9 di reclusione, e 32.000,00 euro di multa partendo da una pena base di 8 anni e mesi 6 di reclusione ed euro 30.000,00 di multa. La Corte di appello non ha però motivato Sull'aumento di mesi sei di reclusione, operato sulla pena base di 8 anni e mesi sei. Nessuna motivazione nella sentenza sull'aumento della pena base di mesi sei di reclusione. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericità. Lo stesso reitera i motivi di appello e chiede alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto, non consentita. 4. Sulla competenza territoriale la Corte di appello richiama la ricostruzione dei fatti (nemmeno contestata dal ricorso in appello) come operata dal Tribunale e con applicazione corretta della giurisprudenza in materia di questa Corte di Cassazione ritiene la competenza del Tribunale di Brescia. Infatti, il delitto di acquisto e cessione di sostanze stupefacenti si consuma nel momento in cui è raggiunto il consenso tra venditore e acquirente indipendentemente dall'effettiva consegna della merce e del pagamento del prezzo (vedi Sez. 2 - , Sentenza n. 30374 del 16/05/2019 Ud. (dep. 10/07/2019 ) Rv. 276981 - 0; Sez. 1, Sentenza n. 20020 del 04/04/2013 Cc. (dep. 09/05/2013 ) Rv. 256030 - 0). Nel caso in giudizio la Corte di appello rileva che [OSCURATO:PERSONA] era in territorio bresciano al momento degli accordi telefonici presi per la cessione della droga. Conseguentemente l'accordo per la cessione si è verificato in Italia a Brescia. Nel ricorso in cassazione non ci si confronta con tale motivazione specifica, ma si reitera in maniera generica il motivo di appello, ribadendo la presenza del ricorrente nel Portogallo, che nessun rilievo può avere per la determinazione della competenza territoriale. 5. Sull'affermazione di responsabilità la decisione della Corte di appello (e la sentenza di primo grado, in doppia conforme) contiene adeguata motivazione, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, sulla responsabilità del ricorrente per il delitto in contestazione. In tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482). In tema di motivi di ricorso per Cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da 1111°74;7--.. attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 262965). In tema di impugnazioni, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in Cassazione solo perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. (Sez. 1, n. 3385 del 09/03/1995 - dep. 28/03/1995, Pischedda ed altri, Rv. 200705). 5. 1. Relativamente alle intercettazioni telefoniche che sono state ampiamente valutate dalla Corte di appello e dal giudice di primo grado, si deve rilevare che dalle stesse, emerge in maniera evidente la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], senza che nel ricorso in cassazione sia denunciato un palese travisamento, un contenuto talmente difforme da apparire evidente ed incontestabile. Infatti, l'interpretazione del significato delle intercettazioni è una valutazione di merito: « In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 - dep. 28/05/2015, Sebbar, Rv. 26371501). 6. La Corte di appello evidenzia la piena attendibilità delle dichiarazioni di Serra che ha collaborato e ha ricostruito tutti i passaggi della questione. Rileva la sentenza che l'appello "nemmeno specifica le ragioni per cui deduce la non credibilità delle dichiarazioni rese dal Serra". Inoltre, la sentenza evidenzia i numerosi riscontri alle dichiarazioni, già precise e dettagliate, del Serra; ovvero la consegna delle due macchine ([OSCURATO:PERSONA] SLK, che doveva essere utilizzata per il trasporto e della Porsche, quale parziale corrispettivo dell'acquisto), le telefonate intercettate sull'utenza di Serra provenivano dal Portogallo dove risulta accertato fosse residente [OSCURATO:PERSONA]. Lo stesso nome dato al ricorrente nelle telefonate intercettate (zio, baffo o tedesco) risulta da elementi certi, dalla sua età e dalla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] aveva effettivamente i baffi vistosi. Il ricorso in maniera generica contesta la motivazione adeguata e logica della Corte di appello (peraltro, in doppia conforme), prospetta un non precisato travisamento della prova - senza specificare quale prova sarebbe travisata -, ma non si confronta con la decisione, reiterando in maniera acritica i motivi di appello e chiedendo alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto. 7- Del tutto generico il motivo sul trattamento sanzionatorio. La Corte di appello ritiene adeguata al fatto la pena irrogata dal Tribunale al di sopra del minimo edittale. Il ricorrente ritiene non motivato l'aumento di 6 mesi di reclusione della pena base. Tuttavia, la sentenza del Tribunale evidenzia la sussistenza dell'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 73, T. U. stup. e l'aumento della pena base (modesto, di soli sei mesi) deve ritenersi effettuato ped'aggravante in oggetto. Il Tribunale adeguatamente motiva anche il "sensibile scostamento dal minimo edittale" in considerazione della natura e quantitativo della droga, della struttura organizzata e della dimensione internazionale del reato. Nel ricorso in cassazione non sussistono motivi specifici di legittimità sul trattamento sanzionatorio, limitandosi il ricorrente a ritenere eccessiva la pena e non giustificato l'aumento di mesi 6. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen., per ciascun ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il