CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11101/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Salerno ha confermato la sentenza con cui il Tribunale aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di appropriazione indebita aggravata sicché, con le circostanze attenuanti generiche stimate prevalenti sulle contestate aggravanti, lo aveva condannato alla pena finale - condizionalmente sospesa - di mesi 4 di reclusione ed Euro 300 di multa oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento del danno patito dalla costituita parte civile; 2. ricorre per cassazione il difensore del Trombetta lamentando: 2.1 insufficienza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione quanto al motivo di gravame articolato in punto di configurabilità del delitto di appropriazione indebita nel compimento di atti di gestione e dispositivi nell'interesse, anche indiretto, della società e nella compensazione di posizioni debitorie di altro socio; 2.2 insufficienza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione che, in merito alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., ha dato rilievo a circostanze del tutto inconferenti quali l'arco di tempo in cui si sarebbe sviluppata la condotta dell'imputato e non già, come invece sarebbe stato necessario, il valore dei beni oggetto di apprensione. 3. Il ricorso è inammissibile. La Corte di Appello ha rilevato, in primo luogo, come fosse incontroverso il "fatto" della rimozione, da parte del Trombetta, di tutte le attrezzature che egli aveva smontato, caricato su un camion e portato in un altro luogo rispetto a quello in cui era stata sin'allora condotta la attività della [OSCURATO:SOCIETA] che egli aveva costituito con il denunziante [OSCURATO:PERSONA] che, secondo la difesa, la aveva unilateralmente abbandonata; ha aggiunto che tale ultima circostanza ed in genere i rapporti civilistici con il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero comunque legittimato l'imputato ad agire "di forza" compiendo atti di spoliazione dei beni sociali. E' vero che questa Corte ha avuto modo di affermare in più occasioni che non integra il reato di appropriazione indebita, ma una mera condotta di distrazione non rilevante ai sensi dell'art. 646 cod. pen., il compimento, da parte dell'amministratore di una società di capitali, di atti di disposizione patrimoniale comunque idonei a soddisfare anche indirettamente l'interesse sociale, e non un interesse esclusivamente personale del disponente (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 30942 del 03/07/2015, PM in proc. Costantin ed altri, Rv. 264555; Sez. 2 - , Sentenza n. 19147 del 01/03/2019, Minuzzo, Rv. 276100). E, tuttavia, nel caso di specie, correttamente la Corte di Appello ha ritenuto la configurabilità del delitto di appropriazione indebita argomentando il suo apprezzamento -in termini con i quali la difesa del ricorrente non si è adeguatamente confrontata e, in particolare, segnalando che il Trombetta, lungi dall'aver proseguito a gestire la pizzeria nell'interesse della società, si è invece materialmente appropriato delle attrezzature addirittura trasferendole altrove ed ivi proseguito ad esercitare l'attività di cui ha incamerato tutti gli utili senza adottare alcuna iniziativa diretta a porre in liquidazione della società nelle forme previste dal codice civile. Quanto all'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., la Corte di Appello, diversamente da quanto ritenuto dalla difesa nel ricorso, ha compiutamente ed incensurabilmente motivato sull'entità del danno patrimoniale con riferimento vuoi al valore delle attrezzature richiamato, vuoi anche, pure indirettamente, dall'entità del finanziamento pubblico ricevuto per il loro acquisto e, in secondo luogo, dalla quantità degli utili come ricavabile dagli imponibili degli anni 2012- 2014. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 2