CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39729/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Salerno, con sentenza del 21/03/2022, ha confermato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Salerno del 07/07/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di ricettazione di un telefono cellulare di provenienza illecita. Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, fra loro connessi con cui si contestano la violazione di legge con riferimento all'acquisizione e alla valutazione prova decisiva ai fini dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato nonché il vizio della motivazione, non sono consentiti dalla legge perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto finalizzate a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità; Considerato che la ricostruzione dei fatti è stata operata con motivazione esente da vizi logici e giuridici dai giudici di merito i quali hanno indicato una serie di elementi indiziari, unitariamente valutati, comprovanti la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di ricettazione contestato escludendosi la meno grave ipotesi ex art. 712 c.p. e che a fronte di detta ricostruzione la tesi difensiva non è diretta a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata, ma si risolve nella contrapposizione, a fronte del giudizio espresso dai giudici di merito, di una alternativa ricostruzione dei fatti, evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen.; Considerato che il terzo motivo relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in quanto la motivazione sul punto (v. ff. 7-8) appare adeguata e corretta in diritto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 1