CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04380/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]] XHULJO nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza indicata in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti, con cui il ricorrente ha censurato l'affermazione della responsabilità, la determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche, sono riproduttivi di profili di doglianze già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 2, 3 e 4 della sentenza impugnata); considerato che il motivo sulla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. è privo di specificità, essendosi il ricorrente limitato a indicare che nulla osterebbe all'applicabilità dell'invocato istituto; rilevato, inoltre, che il motivo sul diniego della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato, in ragione della pena inflil:ta al ricorrente (5 anni di reclusione), superiore ai limiti normativamente previsti per la concessione del beneficio in parola; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso