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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 luglio 2023

Cassazione n. 43804/2023

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12 luglio 2023 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ivrea; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo OSSERVA Rilevato che, con unico motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere il giudice illegittimamente trattato il processo all'udienza del 12 luglio 2023 senza accogliere l'istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non consentiti; Considerato che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso le sentenze di patteggiamento ai soli casi tassativamente indicati (ex plurimis: Sez. 4, n. 31242 del 22/06/2023, Kwasi; Sez. 4, n. 20263 del 30/05/2023, Spada; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014), che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza; Rilevato che i vizi lamentati dal ricorrente non sono previsti tra le ipotesi in cui è ammessa l'impugnazione delle sentenze di patteggiamento; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, I'll ot

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12 luglio 2023 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ivrea; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo OSSERVA Rilevato che, con unico motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere il giudice illegittimamente trattato il processo all'udienza del 12 luglio 2023 senza accogliere l'istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non consentiti; Considerato che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso le sentenze di patteggiamento ai soli casi tassativamente indicati (ex plurimis: Sez. 4, n. 31242 del 22/06/2023, Kwasi; Sez. 4, n. 20263 del 30/05/2023, Spada; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014), che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza; Rilevato che i vizi lamentati dal ricorrente non sono previsti tra le ipotesi in cui è ammessa l'impugnazione delle sentenze di patteggiamento; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, I'll ot
Sentenza Cassazione n. 43804/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris