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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 2023

Cassazione n. 14046/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.SILVA Davide ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confer- mato la decisione del Tribunale di Piacenza che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di cui all'art.186 comma 2 lett.c),, 2 bis e 2 sexies C.d.S. per avere guidato in stato di ebbrezza alcolica in tempo di notte e per avere provocato un sinistro stradale.

2. Il ricorrente deduce manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova decisiva nella parte in cui è stato affermato che non vi era l'obbligo in capo ai verbalizzanti di procedere all'esame pre-test, evidenziando sotto di- verso profilo gli obblighi gravanti sugli acc:ertatori di assicurarsi del corretto funzionamento dell'etilometro, enucleando i principi desumibili dall'art.186 commi 4 e ss C.d.S. e dall'art.379 del relativo regolamento.

Con una distinta articolazione si duole della interpretazione assegnata dai giudici di merito agli indici sintomatici dello stato di ebbrezza e con una terza articolazione lamenta la mancata sussunzione dei fatti ai sensi dell'art.186 comma 1 lett.a) C.d.S., mentre con una ultima articolazione si duole del rico- noscimento della circostanza aggravante di cui all'art.186 comma 2 bis C.d.S. in assenza di fondamentali atti di indagine che evidenziassero le caratteristiche del luogo del sinistro.

3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della de- cisione.

La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindac:ato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione meramente ripropositivi di censure già sviluppate nel giudizio di appello e disattese con adeguata motivazione logico giuridica. 3.1 In relazione al primo motivo di ricorso il giudice di appello ha fatto corretta interpretazione dell'art.186 C.d.S. che prevede la facoltatività dell'esame preliminare con apparecchi portatili (186 C.d.S.), tenuto altresì conto che, essendosi verificato un incidente stradale l'esame alcolemico stru- mentale risulta espressamente previsto come doveroso dal successivo comma 4, a prescindere dai profili sintomatici dello stato di ebbrezza, ponendosi l'al- ternativa dell'esame ematico presso ente ospedaliero nel caso in cui il soggetto coinvolto abbia necessità di cure mediche.

Manifestamente nfondato è per- tanto anche il secondo motivo di ricorso, al primo intimamente collegato.3.2 Quanto alla attendibilità dell'esame alcolimetrico eseguito dai verbaliz- zanti mediante etilometro, che assume rilievo in relazione al terzo motivo di ricorso in cui si richiede una diversa qualificazione del fatto reato evidenziando la mancata prova dell'assolvimento degli obblighi concernenti omologa, tara- tura, revisioni e libretto metrologico dello strumento impiegato, la giurispru- denza di legittimità ha da un lato escluso che tali elementi abbiano rilievo pro- batorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza di talchè il conducente sottoposto ad accertamento etilometrico non può fare valere un generico inte- resse ad essere portato a conoscenza dei dati relativi alle omologazioni e alle revisioni (sez.4, n.33978 del 17/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.281828), ma ha un onere di allegazione che non si risolve nella mera contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, ma deve consistere in una prova contraria a detto accertamento, "dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumen- tazione, ovvero vizi correlati all'omologazione dell'apparecchio, non essendo sufficiente la mera allegazione della difettosità dell'apparecchio" (sez.4, n.7285 del 9.12.2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.280937), ovvero "dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli" (sez.4, n.11679 del 15/12/2020, Ibnezzayer, Rv. 280958).

Il giudice di appello ha pertanto del tutto corretta- mente argomentato sul fatto che il ricorrente non ha addotto alcun elemento tale da evidenziare un difetto di funzionamento dell'etilometro, ovvero di situa- zioni ambientali e personali che potessero interferire con la funzionalità dello stesso. 3.3 Profili di inammissibilità si rinvengono anche nel quarto motivo di ricorso laddove i giudici di merito hanno fornito adeguata contezza della ricorrenza del rapporto di necessaria occasionalità tra la condizione di ebbrezza alcolica rile- vata a carico del conducente e il sinistro che si è verificato.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricor- rente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al paga- mento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 27 Febbraio 2023 Il consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.SILVA Davide ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confer- mato la decisione del Tribunale di Piacenza che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di cui all'art.186 comma 2 lett.c),, 2 bis e 2 sexies C.d.S. per avere guidato in stato di ebbrezza alcolica in tempo di notte e per avere provocato un sinistro stradale. 2. Il ricorrente deduce manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova decisiva nella parte in cui è stato affermato che non vi era l'obbligo in capo ai verbalizzanti di procedere all'esame pre-test, evidenziando sotto di- verso profilo gli obblighi gravanti sugli acc:ertatori di assicurarsi del corretto funzionamento dell'etilometro, enucleando i principi desumibili dall'art.186 commi 4 e ss C.d.S. e dall'art.379 del relativo regolamento. Con una distinta articolazione si duole della interpretazione assegnata dai giudici di merito agli indici sintomatici dello stato di ebbrezza e con una terza articolazione lamenta la mancata sussunzione dei fatti ai sensi dell'art.186 comma 1 lett.a) C.d.S., mentre con una ultima articolazione si duole del rico- noscimento della circostanza aggravante di cui all'art.186 comma 2 bis C.d.S. in assenza di fondamentali atti di indagine che evidenziassero le caratteristiche del luogo del sinistro. 3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della de- cisione. La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindac:ato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione meramente ripropositivi di censure già sviluppate nel giudizio di appello e disattese con adeguata motivazione logico giuridica. 3.1 In relazione al primo motivo di ricorso il giudice di appello ha fatto corretta interpretazione dell'art.186 C.d.S. che prevede la facoltatività dell'esame preliminare con apparecchi portatili (186 C.d.S.), tenuto altresì conto che, essendosi verificato un incidente stradale l'esame alcolemico stru- mentale risulta espressamente previsto come doveroso dal successivo comma 4, a prescindere dai profili sintomatici dello stato di ebbrezza, ponendosi l'al- ternativa dell'esame ematico presso ente ospedaliero nel caso in cui il soggetto coinvolto abbia necessità di cure mediche. Manifestamente nfondato è per- tanto anche il secondo motivo di ricorso, al primo intimamente collegato.3.2 Quanto alla attendibilità dell'esame alcolimetrico eseguito dai verbaliz- zanti mediante etilometro, che assume rilievo in relazione al terzo motivo di ricorso in cui si richiede una diversa qualificazione del fatto reato evidenziando la mancata prova dell'assolvimento degli obblighi concernenti omologa, tara- tura, revisioni e libretto metrologico dello strumento impiegato, la giurispru- denza di legittimità ha da un lato escluso che tali elementi abbiano rilievo pro- batorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza di talchè il conducente sottoposto ad accertamento etilometrico non può fare valere un generico inte- resse ad essere portato a conoscenza dei dati relativi alle omologazioni e alle revisioni (sez.4, n.33978 del 17/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.281828), ma ha un onere di allegazione che non si risolve nella mera contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, ma deve consistere in una prova contraria a detto accertamento, "dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumen- tazione, ovvero vizi correlati all'omologazione dell'apparecchio, non essendo sufficiente la mera allegazione della difettosità dell'apparecchio" (sez.4, n.7285 del 9.12.2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.280937), ovvero "dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli" (sez.4, n.11679 del 15/12/2020, Ibnezzayer, Rv. 280958). Il giudice di appello ha pertanto del tutto corretta- mente argomentato sul fatto che il ricorrente non ha addotto alcun elemento tale da evidenziare un difetto di funzionamento dell'etilometro, ovvero di situa- zioni ambientali e personali che potessero interferire con la funzionalità dello stesso. 3.3 Profili di inammissibilità si rinvengono anche nel quarto motivo di ricorso laddove i giudici di merito hanno fornito adeguata contezza della ricorrenza del rapporto di necessaria occasionalità tra la condizione di ebbrezza alcolica rile- vata a carico del conducente e il sinistro che si è verificato. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricor- rente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al paga- mento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 27 Febbraio 2023 Il consigliere es
Sentenza Cassazione n. 14046/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris