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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 04944/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15558-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi in proprio ed elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 95, presso il loro studio - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 10/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 15558/2020 Numero sezionale 1004/2022 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 4944/2022Data pubblicazione 15/02/2022 evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Milano, invocandone la condanna al pagamento delle competenze professionali loro dovute a fronte dell’attività di assistenza e consulenza da essi prestata in favore del resistente nell’ambito di alcuni giudizi civili svolti innanzi la curia milanese.

Con l’ordinanza impugnata, resa nella resistenza del Giorlando, il Tribunale di Milano declinava la propria competenza a favore del Tribunale di Palermo, luogo di residenza del resistente, in applicazione del cd. foro del consumatore, e condannava i ricorrenti alle spese.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e Luciano, affidandosi ad un solo motivo.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.

INAMMISIBILITA’ del ricorso.

Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] e Andrea evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA], invocandone la condanna al pagamento della somma di € 9.825,29 oltre accessori.

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Milano dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Palermo, in applicazione del cd.

“foro del consumatore”, condannando i ricorrenti alle spese della fase processuale.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e Andrea, affidandosi ad un unico motivo, con il quale lamentano la violazione dell’art. 91 c.p.c., perché il giudice di merito non avrebbe potuto pronunciarsi sulle spese, posta la natura F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 15558/2020 interlocutoria dell’ordinanza impugnata.

La censura è inammissibile, Numero sezionale 1004/2022Numero di raccolta generale 4944/2022 alla luce del principio secondo cui “L'art. 38, comma 2, c.p.c., può Data pubblicazione 15/02/2022 trovare applicazione solo in tema di competenza per territorio derogabile, mentre, ove sia sollevata un'eccezione di incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile, l'ordinanza che l'accoglie (e che potrebbe anche essere pronunciata d'ufficio) ha natura decisoria, indipendentemente dal fatto che la controparte vi abbia aderito, sicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire anche sulle spese del procedimento” (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 11764 del 08/06/2016, Rv. 639916 e Cass. Sez. 6-L, Ordinanza n. 17187 del 26/06/2019, Rv. 654377).

La competenza prevista dal D. Lgs. n. 206 del 2005, invero, appartiene al genere della competenza per materia e territorio, e quindi l’ordinanza che accoglie la relativa eccezione, che ben potrebbe essere rilevata anche d’ufficio, ha natura decisoria (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6995 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], non massimata)”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore.

Con la memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato alcuni precedenti, relativi a diversi giudizi aventi ad oggetto il recupero di onorari dovuti a fronte di assistenza prestata in favore di imprecisati soggetti, dai quali emergerebbe –ad avviso dei ricorrenti– la prova di una prassi applicativa altalenante dei giudici di merito.

Detti documenti, oltre a non essere ammissibili perché non compresi nel novero della produzione consentita dall’art. 372 c.p.c., non sono comunque rilevanti ai fini della decisione, posto che essi si riferiscono a fattispecie diverse da quella oggetto del presente giudizio.

L’esistenza di una incertezza applicativa avrebbe, invero, potuto giustificare la compensazione, totale o parziale, delle spese di lite, ma la relativa decisione non è utilmente sindacabile in questa sede, essendo espressione di una facoltà discrezionale del giudice di merito (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 31/01/2014 Rv. 629389; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 30592 del 20/12/2017, Rv. 646611; Cass.3 di 4 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 15558/2020 Numero sezionale 1004/2022 Sez. 1, Sentenza n. 1703 del 24/01/2013, Rv. 624926; Cass.

Numero di raccolta generale 4944/2022 Sez. 5, Ordinanza n. 8421 del 31/03/2017, Rv. 643477).

Data pubblicazione 15/02/2022 Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, in coerenza con la proposta del relatore.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 1.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge..

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 27 gennaio 2022.

Il Presidente (L.G.

Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15558-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi in proprio ed elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 95, presso il loro studio - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 10/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 15558/2020 Numero sezionale 1004/2022 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 4944/2022Data pubblicazione 15/02/2022 evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Milano, invocandone la condanna al pagamento delle competenze professionali loro dovute a fronte dell’attività di assistenza e consulenza da essi prestata in favore del resistente nell’ambito di alcuni giudizi civili svolti innanzi la curia milanese. Con l’ordinanza impugnata, resa nella resistenza del Giorlando, il Tribunale di Milano declinava la propria competenza a favore del Tribunale di Palermo, luogo di residenza del resistente, in applicazione del cd. foro del consumatore, e condannava i ricorrenti alle spese. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e Luciano, affidandosi ad un solo motivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISIBILITA’ del ricorso. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] e Andrea evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA], invocandone la condanna al pagamento della somma di € 9.825,29 oltre accessori. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Milano dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Palermo, in applicazione del cd. “foro del consumatore”, condannando i ricorrenti alle spese della fase processuale. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e Andrea, affidandosi ad un unico motivo, con il quale lamentano la violazione dell’art. 91 c.p.c., perché il giudice di merito non avrebbe potuto pronunciarsi sulle spese, posta la natura F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 15558/2020 interlocutoria dell’ordinanza impugnata. La censura è inammissibile, Numero sezionale 1004/2022Numero di raccolta generale 4944/2022 alla luce del principio secondo cui “L'art. 38, comma 2, c.p.c., può Data pubblicazione 15/02/2022 trovare applicazione solo in tema di competenza per territorio derogabile, mentre, ove sia sollevata un'eccezione di incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile, l'ordinanza che l'accoglie (e che potrebbe anche essere pronunciata d'ufficio) ha natura decisoria, indipendentemente dal fatto che la controparte vi abbia aderito, sicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire anche sulle spese del procedimento” (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 11764 del 08/06/2016, Rv. 639916 e Cass. Sez. 6-L, Ordinanza n. 17187 del 26/06/2019, Rv. 654377). La competenza prevista dal D. Lgs. n. 206 del 2005, invero, appartiene al genere della competenza per materia e territorio, e quindi l’ordinanza che accoglie la relativa eccezione, che ben potrebbe essere rilevata anche d’ufficio, ha natura decisoria (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6995 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], non massimata)”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. Con la memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato alcuni precedenti, relativi a diversi giudizi aventi ad oggetto il recupero di onorari dovuti a fronte di assistenza prestata in favore di imprecisati soggetti, dai quali emergerebbe –ad avviso dei ricorrenti– la prova di una prassi applicativa altalenante dei giudici di merito. Detti documenti, oltre a non essere ammissibili perché non compresi nel novero della produzione consentita dall’art. 372 c.p.c., non sono comunque rilevanti ai fini della decisione, posto che essi si riferiscono a fattispecie diverse da quella oggetto del presente giudizio. L’esistenza di una incertezza applicativa avrebbe, invero, potuto giustificare la compensazione, totale o parziale, delle spese di lite, ma la relativa decisione non è utilmente sindacabile in questa sede, essendo espressione di una facoltà discrezionale del giudice di merito (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 31/01/2014 Rv. 629389; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 30592 del 20/12/2017, Rv. 646611; Cass.3 di 4 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 1.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 27 gennaio 2022. Il Presidente (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A
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