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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2020

Cassazione n. 47155/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catania, sezione distaccata di Giarre, in data 6/6/2013, ha inflitto ad [OSCURATO:PERSONA] ia pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione in relazione al reato previsto dagli artt. 9, comma 2, legge n. 1423 del 1956 e 5, legge n. 575 del 1965, perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di dimora nel territorio del comune di Catania ai sensi della legge n. 575 del 1965, violava le prescrizione impostegli, frequentando abitualmente pregiudicati (come da elenco contenuto nel verbale di arresto del 5/2/2011); fatto accertato in Giarre tra novembre e dicembre 2010.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Andò, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento dell'intervenuta prescrizione, motivato con l'applicazione della recidiva e con le numerose sospensioni della prescrizione disposte durante il giudizio.

In particolare, si premette che i fatti oggetto di 'contestazione risulterebbero commessi tra novembre e dicembre 2010; che la sentenza di primo grado è stata emessa in data 6/6/2013 e che la sentenza di secondo grado è stata pronunciata in data 8/10/2020.

Pertanto, sotto un primo aspetto, tra la sentenza di primo grado e quella di appello sarebbero trascorsi i 6 anni che costituiscono il termine ordinario di prescrizione del delitto de quo.

Sotto altro profilo, anche tenendo conto dell'aggravante ad effetto speciale della recidiva reiterata, il termine prescrizionale massimo, pari a 9 anni, sarebbe spirato in data 1/3/2020, tenuto conto dei periodi di sospensione a seguito della dichiarazione astensione degli avvocati intervenuta all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per un periodo massimo di 60 giorni, nonché dal 9/3/2020 al 30/6/2020, in applicazione dell'art. 83, comma 4, decreto legge 17/3/2020, n. 18.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, per avere la Corte di appello utilizzato, ai fini della decisione, prove, come la testimonianza dei testi della difesa, assunte senza alcuna richiesta di rinnovazione dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen., non risultando che il verbale stenotipico dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel corso del quale si era proceduto alla loro deposizione, fosse contenuto nel fascicolo processuale e non essendo state le dichiarazioni utilizzate dal primo Giudice.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorso deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alle risultanze documentali quali la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale, secondo la sentenza impugnata, avrebbe riferito che, nel dicembre 2010, era solito, prima di iniziare a lavorare come ambulante, prendere quotidianamente il caffè con l'imputato in [OSCURATO:PERSONA] a Giarre; circostanza in realtà mai riferita dal teste, il quale avrebbe riferito un solo accadimento, del tutto episodico e casuale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Muovendo dall'analisi del primo motivo, osserva il Collegio che le deduzioni difensive risultano, sotto più profili, inammissibili.

Sotto un primo aspetto, del tutto generica è l'affermazione secondo cui il termine di sei anni decorrente dalla pronuncia della sentenza di primo grado, sarebbe spirato alla data della pronuncia della sentenza di appello, non considerando che detto termine non era ancora sopraggiunto al momento del decreto di citazione del giudizio di appello, rientrante, ai sensi dell'art. 160, secondo comma, cod. pen., tra gli eventi interruttivi che determinano il decorso ab initio della prescrizione.

Quanto, poi, alla tesi secondo cui, anche tenendo conto degli effetti estensivi del termine prescrizionale conseguenti alla ritenuta sussistenza dell'aggravante ad effetto speciale della recidiva reiterata, il termine prescrizionale massimo sarebbe spirato prima della pronuncia della sentenza di appello, non tiene conto del periodo di sospensione della prescrizione, erroneamente calcolato, in relazione al rinvio disposto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in misura pari a soli 60 giorni, senza considerare che, in realtà, esso era stato disposto a seguito della dichiarazione di adesione, da parte del difensore, all'astensione deliberata dagli Organismi rappresentativi dell'Avvocatura, sicché l'effetto sospensivo avrebbe dovuto essere computato sino alla celebrazione dell'udienza successiva e non per soli 60 giorni.

Ne consegue, come detto, l'inammissibilità del primo motivo di ricorso.3.

Quanto, poi, al secondo motivo di doglianza, la deduzione difensiva è smentita dal chiaro tenore della sentenza di appello, che ha specificamente richiamato gli esiti dell'istruttoria e il contenuto delle deposizioni ritenute rilevanti sul piano probatorio.

E quanto alla circostanza che le stesse non fossero state utilizzate dal primo giudice, è appena il caso di osservare che non viola il principio di devoluzione il giudice di appello che valuta in termini difformi dal primo giudice l'utilizzabilità di una prova, pur in assenza di una specifica impugnazione al riguardo, atteso che il «punto» della decisione cui si riferisce l'effetto preclusivo previsto dall'art. 591, comma 1, cod. proc. pen., riguarda essenzialmente le statuizioni sostanziali, ma non le valutazioni processuali (Sez. 6, n. 1422 del 3/10/2017, dep. 2018, Gambino, Rv. 271974 - 01, proprio relativo a un caso in cui la Corte di appello aveva ritenuto utilizzabile d'ufficio la registrazione di un colloquio, la cui utilizzabilità era stata, invece, esclusa dal Tribunale).

4. Venendo, infine, al terzo motivo di censura, con cui la difesa lamenta il travisamento della prova relativo alle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], deve osservarsi che la relativa deduzione è avvenuta attraverso la allegazione di meri stralci del verbale stenotipico relativo alla deposizione del testimone; ciò che, all'evidenza, non consente di apprezzare l'effettiva sussistenza del prospettato travisamento, sicché la doglianza in parola deve ritenersi non autosufficiente.

Va, infatti, ribadito come anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art., 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trovi applicazione il principio cli autosufficienza del ricorso per cassazione, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 35164 del 8/5/2019, Talamanca, Rv. 276432 - 01, relativa a un caso in cui la Corte ha ritenuto inammissibile. il ricorso, contenente un limitato stralcio di una testimonianza ritenuta decisiva, con il quale si era dedotto il travisamento della prova dichiarativa).

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso in data 8/9/2021 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catania, sezione distaccata di Giarre, in data 6/6/2013, ha inflitto ad [OSCURATO:PERSONA] ia pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione in relazione al reato previsto dagli artt. 9, comma 2, legge n. 1423 del 1956 e 5, legge n. 575 del 1965, perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di dimora nel territorio del comune di Catania ai sensi della legge n. 575 del 1965, violava le prescrizione impostegli, frequentando abitualmente pregiudicati (come da elenco contenuto nel verbale di arresto del 5/2/2011); fatto accertato in Giarre tra novembre e dicembre 2010. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Andò, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento dell'intervenuta prescrizione, motivato con l'applicazione della recidiva e con le numerose sospensioni della prescrizione disposte durante il giudizio. In particolare, si premette che i fatti oggetto di 'contestazione risulterebbero commessi tra novembre e dicembre 2010; che la sentenza di primo grado è stata emessa in data 6/6/2013 e che la sentenza di secondo grado è stata pronunciata in data 8/10/2020. Pertanto, sotto un primo aspetto, tra la sentenza di primo grado e quella di appello sarebbero trascorsi i 6 anni che costituiscono il termine ordinario di prescrizione del delitto de quo. Sotto altro profilo, anche tenendo conto dell'aggravante ad effetto speciale della recidiva reiterata, il termine prescrizionale massimo, pari a 9 anni, sarebbe spirato in data 1/3/2020, tenuto conto dei periodi di sospensione a seguito della dichiarazione astensione degli avvocati intervenuta all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per un periodo massimo di 60 giorni, nonché dal 9/3/2020 al 30/6/2020, in applicazione dell'art. 83, comma 4, decreto legge 17/3/2020, n. 18. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, per avere la Corte di appello utilizzato, ai fini della decisione, prove, come la testimonianza dei testi della difesa, assunte senza alcuna richiesta di rinnovazione dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen., non risultando che il verbale stenotipico dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel corso del quale si era proceduto alla loro deposizione, fosse contenuto nel fascicolo processuale e non essendo state le dichiarazioni utilizzate dal primo Giudice. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alle risultanze documentali quali la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale, secondo la sentenza impugnata, avrebbe riferito che, nel dicembre 2010, era solito, prima di iniziare a lavorare come ambulante, prendere quotidianamente il caffè con l'imputato in [OSCURATO:PERSONA] a Giarre; circostanza in realtà mai riferita dal teste, il quale avrebbe riferito un solo accadimento, del tutto episodico e casuale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Muovendo dall'analisi del primo motivo, osserva il Collegio che le deduzioni difensive risultano, sotto più profili, inammissibili. Sotto un primo aspetto, del tutto generica è l'affermazione secondo cui il termine di sei anni decorrente dalla pronuncia della sentenza di primo grado, sarebbe spirato alla data della pronuncia della sentenza di appello, non considerando che detto termine non era ancora sopraggiunto al momento del decreto di citazione del giudizio di appello, rientrante, ai sensi dell'art. 160, secondo comma, cod. pen., tra gli eventi interruttivi che determinano il decorso ab initio della prescrizione. Quanto, poi, alla tesi secondo cui, anche tenendo conto degli effetti estensivi del termine prescrizionale conseguenti alla ritenuta sussistenza dell'aggravante ad effetto speciale della recidiva reiterata, il termine prescrizionale massimo sarebbe spirato prima della pronuncia della sentenza di appello, non tiene conto del periodo di sospensione della prescrizione, erroneamente calcolato, in relazione al rinvio disposto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in misura pari a soli 60 giorni, senza considerare che, in realtà, esso era stato disposto a seguito della dichiarazione di adesione, da parte del difensore, all'astensione deliberata dagli Organismi rappresentativi dell'Avvocatura, sicché l'effetto sospensivo avrebbe dovuto essere computato sino alla celebrazione dell'udienza successiva e non per soli 60 giorni. Ne consegue, come detto, l'inammissibilità del primo motivo di ricorso.3. Quanto, poi, al secondo motivo di doglianza, la deduzione difensiva è smentita dal chiaro tenore della sentenza di appello, che ha specificamente richiamato gli esiti dell'istruttoria e il contenuto delle deposizioni ritenute rilevanti sul piano probatorio. E quanto alla circostanza che le stesse non fossero state utilizzate dal primo giudice, è appena il caso di osservare che non viola il principio di devoluzione il giudice di appello che valuta in termini difformi dal primo giudice l'utilizzabilità di una prova, pur in assenza di una specifica impugnazione al riguardo, atteso che il «punto» della decisione cui si riferisce l'effetto preclusivo previsto dall'art. 591, comma 1, cod. proc. pen., riguarda essenzialmente le statuizioni sostanziali, ma non le valutazioni processuali (Sez. 6, n. 1422 del 3/10/2017, dep. 2018, Gambino, Rv. 271974 - 01, proprio relativo a un caso in cui la Corte di appello aveva ritenuto utilizzabile d'ufficio la registrazione di un colloquio, la cui utilizzabilità era stata, invece, esclusa dal Tribunale). 4. Venendo, infine, al terzo motivo di censura, con cui la difesa lamenta il travisamento della prova relativo alle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], deve osservarsi che la relativa deduzione è avvenuta attraverso la allegazione di meri stralci del verbale stenotipico relativo alla deposizione del testimone; ciò che, all'evidenza, non consente di apprezzare l'effettiva sussistenza del prospettato travisamento, sicché la doglianza in parola deve ritenersi non autosufficiente. Va, infatti, ribadito come anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art., 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trovi applicazione il principio cli autosufficienza del ricorso per cassazione, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 35164 del 8/5/2019, Talamanca, Rv. 276432 - 01, relativa a un caso in cui la Corte ha ritenuto inammissibile. il ricorso, contenente un limitato stralcio di una testimonianza ritenuta decisiva, con il quale si era dedotto il travisamento della prova dichiarativa). 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 8/9/2021 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA]
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