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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 18839/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4497/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Settimio di Salvo (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL] ) , con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 21/23, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difes o dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto in Roma, Via P. di Dono , n. 3/a , presso lo studio dell' A vv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente e ricorrente incidentale – [OSCURATO:PERSONA] professionisti – Risarcimento del danno – Graduazione delle colpe tra i corresponsabili entrambicontro [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi d a ll'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( indirizzo di p osta elettronica certificata : [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrenti – e contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; –intimati – avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli , n. 4199 /20 20 , pubblicata il 4 dicembre2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 27 febbraio 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con tre mezzi, nei confronti dei soggetti indicati in epigrafe, per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli(n. 4199/2020, pubblicata il 4 dicembre 2020) che, nel rigettare il suo gravame — e nel conferma rne , dunque, la responsabilità sua professionale per danni conseguenti alla esecuzione di lavori edili la cui direzione le era stata affidata nella sua qualità di architetto—, in accoglimento dell’appello incidentale dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari del fabbricato parzialmente crollato a causa dei detti lavori, ha determinato in aumento l’importo risarcitorio.

2. Il sig.[OSCURATO:PERSONA], condannato in solido al risarcimento per i medesimi fatti, nella sua qualità di ingegnere autore del progetto strutturale, propone ricorso incidentale con due mezzi.3.

Ad entrambi i ricorsi resistono, depositando distinti controricorsi, i predetti coniugi.

Gli altri intimati, rispettivamente committenti dei lavori, esecutore degli stessi e altri professionisti condannati in solido al risarcimento, non svolgono difese.

La ricorrente principale e i controricorrenti ha nno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Entrambi i ricorsisi espongono ad un preliminare ed assorbente rilievo di inammissibilità, per palese inosservanza del requisito di contenuto-forma prescritto dall’art. 366, comma primo, num. 3, cod. proc. civ..

Risulta, infatti, in entrambi, del tutto carente l’esposizione sommaria dei fatti, da detta norma richiesta a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, allo scopo di garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. Sez.

U. 18/05/2006, n. 11653).

La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. Sez.

U.20/02/2003, n. 2602).

Stante tale funzione, per soddisfare detto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, dei motivi di appello e delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata: il tutto nella misura in cui tali indicazioni sono essenziali per la comprensione dei motivi di ricorso e la loro valutazione.

Nel caso di specie né l’uno né l’altroricorso, come detto, soddisfano tali requisiti contenutisticie nessuno di essi consente a questa Corte di cogliere gli elementi necessari per compiere il vaglio al quale è stata chiamata.

2. Il ricorso principale(quello cioè proposto da [OSCURATO:PERSONA]) esordisce infatti con la trascrizione di uno stralcio della premessa narrativa contenuta nella stessa sentenza impugnata, selezionandone però una parte limitata: a) ad alcuni cenni del fatto sostanziale (primi due capoversi); b) alla indicazione dei soggetti nei cui confronti fu instaurato e poi esteso il contraddittorio in primo grado (terzo e quarto capoverso); c) alla indicazione dei soggetti partecipanti ai successivi giudizi di appello (dal quinto all’ottavo capoverso); d) ad un cenno alla successiva riunione dei gravami separatamente proposti (nono capoverso); e) al riferimento alla richiesta di nuova c.t.u. in appello avanzata dai coniugi Conocchia e Arminio per l’accertamento dei danni successivamente manifestatisi ed alla ordinanza in tal senso emessa dalla Corte (decimo e undecimo capoverso); f) alla indicazione della data d’udienza di precisazione delle conclusioni ed ai termini allora concessi ex art. 190 cod. proc. civ.; g) alla trascrizione, infine, del dispositivo della sentenza d’appello (pagg. 5 –7 del ricorso).

3. Viene dunque omesso ogni riferimento: i) alle ragioni in fatto e in diritto della responsabilità ascritta in domanda a ciascuno dei convenuti;ii) alle difese svolte al riguardo ed all’esistenza di eventuali domande riconvenzionali (manca, peraltro, qualsiasi ce nno all’esistenza di eventuali domande di regresso o comunque volte alla graduazione delle colpe dei vari corresponsabili); iii) alle ragioni della decisione del giudice di primo grado e prima ancora al contenuto stesso di tale decisione; iv) ai motividi gravame; v) alle motivazioni(peraltro assai corpose) della sentenza d’appello .

Nell’esposizione del ricorso si passa piuttosto, subito dopo , a lla illustrazione dei motivi, in termini tali però che neppure questi consentonodi comprendere, sia pure indirettamente, da un lato, quali fossero i temi controversi e la posizione delle diverse parti su di essi , dall'altro, e correlativamente, la pertinenza delle ragioni addotte rispetto ai motividella decisione impugnata, che – si ripete – vengono pressoché totalmente ignorati.

4. L’esposizione dei fatti contenuta nel ricorso incidentale (come detto proposto dall’Ing. [OSCURATO:PERSONA]) manifesta analoghe gravi lacune.

Esso, infatti, si apre con una «breve premessa» che si risolve sostanzialmente nella descrizione del decisum della Corte d’appello senza offrirealcuna delle indicazioni sopra elencate; alle pagg. 4 e 5 del ricorso sono riportati alcuni brevi stralci della motivazione della sentenza d’appello, ma solo nella parte in cui essa si riferisce alla posizione dell’Arch.

Mocerino e ciò al solo fine di resistere, con il controricorso contestualmente proposto, al ricorso principale di quest’ultima.

5. In ogni caso, se fosse possibile esaminare i motivi dell’uno e dell’altro ricorso, rinvenendo all'esito della loro lettura quanto necessario alla percezione del fattosostanziale e processuale, essi si dovrebbero dire comunque tutti inammissibili per ragioni intrinseche che si vanno qui di seguito a evidenziare.6.

Il primo motivo del ricorso principale — rubricato «Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 5 della legge reg. 7 gennaio 1983 n. 9 (“Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico"), degli artt. 2 e 3 della legge n. 1086del 1971 ("Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato"), nonché dell'art 2055 c.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.» —esibisce un contenuto meramente assertivo, mirato in sostanza a sostenere l’assenza di responsabilità alcuna in capo alla ricorrente e comunque la necessità di una diversa e minore graduazione della stessa in rapporto a quelle delprogettista strutturale e d e l collaudatore, senza però confrontarsi con la motivazione su entrambi tali temi addotta nella sentenza impugnata (della quale si trascrive solo un breve ma assai incompleto passaggio, alle pagg. 15 –16 del ricorso) e senza prima ancora indicare in che termini tale tema era stato devoluto in appello, ossia quali erano state le motivazioni della sentenza di primo grado e quali motivi di gravame erano stati proposti contro la stessa.

6.1. Ciò espone il motivo, di per sé, a ulteriore rilievo di inammissibilitàai sensi dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ., in relazione al principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.

In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un «non motivo», è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ. (Cass.11/01/2005, n. 359; v. anche ex aliis Cass. Sez.

U. 20/03/2017, n. 7074, in motivazione, non massimata sul punto; Id. 05/08/2016, n. 16598; Id. 03/11/2016, n. 22226; Cass. 15/04/2021, n. 9951; 05/07/2019, n. 18066; 13/03/2009, n. 6184; 10/03/2006, n. 5244; 04/03/2005, n. 4741).

6.2. Sotto altro convergente profilo può ancora rilevarsi che il motivo, lungi dal far emergere una erronea qualificazione giuridica della fattispecie, impinge esclusivamente nella ricognizione fattuale della stessa, in astratto sindacabile solo sul piano della motivazione, nei limiti del vizio rilevante ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., nella specie non dedotto.

Secondo il costante indirizzo di questa Corte, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giusta il disposto di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. nn. 16132/05, 26048/05, 20145/05, 1108/06, 10043/06, 20100/06, 21245/06, 14752/07, 3010/12 e 16038/13).

In altri termini, non è il punto d'arrivo della decisione di fatto che determina l'esistenza del vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 3 ma l'impostazione giuridica che, espressamente o implicitamente, abbia seguito il giudice di merito nel selezionare le norme applicabili alla fattispecie e nell'interpretarle.

6.3. Mette conto comunque aggiungereche la tesi di fondo su cui riposa l’assunto censorio, secondo cui non rientrerebbe tra le competenze del direttore dei lavori anche la verifica della validità del progetto strutturale, è destituita di fondamentoalla luce del principio, affermato in fattispecie del tutto analoga da Cass. n. 7370 del 13/04/2015e che si intende qui ribadire, secondo cui «i l direttore dei lavori, nell'accettare l'incarico, deve poter garantire al committente quanto meno una …capacità di supervisione e di controllo anche sulla corretta esecuzione degli elementi portanti.

Qualora una tale capacità non abbia o non possa esercitare, è tenuto ad astenersidall'accettare l'incarico o a delimitare specificamente fin dall'origine le prestazioni promesse e le sue conseguenti responsabilità, in relazione alle sue effettive competenze.

In mancanza, deve quanto meno fornire la prova che i vizi verificatisi non potevano essere obiettivamente rilevati se non a costruzione ultimata».

Nella specie nessuna di tali ipotesi emerge dalla sentenza impugnata, la quale anzi ha accertato esattamente il contrario, avendo in particolare evidenziato, a fondamento della ritenuta corresponsabilità della ricorrente che: la stessa aveva assunto l’incarico di direttore dei lavori senza alcuna limitazione alla sola parte architettonica dei lavori; era costantemente presente in cantiere; era «palese» la «abnormità dell’intervento di scalzamento che si andava ad eseguire» e la «conseguente immanente situazione di pericolo» (valutazione di merito, questa, insindacabile in questa sede, peraltro legittimamente ripresa dalla sentenza penale di non doversi procedere per prescrizione e condivisa dalla Corte d’appello); la mattina prima del crollo, allertata dagli operai circa il manifestarsi di crepe nella struttura del fabbricato limitrofo,aveva effettuato un accesso sui luoghi e, lungi dal manifestare la delimitazione delle proprie competenze e dei propri compiti riguardo ai lavori, aveva rassicurato i presenti, sostenendo che non vi fosse nulla di anomalo.

6.4. Quanto poi alla graduazione in pari misura della percentuale di colpa è appena il caso di rimarcare che si tratta di tipicavalutazione di merito non sindacabile in questa sede, tanto meno per violazione di legge (v.

Cass. n. 2782 del 26/10/1973; n. 5375 del 05/04/2003 ; n. 7245 del 30/03/2011;n. 14467 del 09/07/2020) .

7. Anche il secondo motivo —con il quale si denuncia «nullità della consulenza di secondo grado e del processo di seconde cure, ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ.» in relazione alla «mancanza del fascicolo di ufficio di prime cure, degli allegati alla consulenza tecnica dell’Ing.

Augenti e della produzione di parte della ricorrente» — si appalesa inammissibile, con riferimento ad entrambe le censure che al suo interno sono distinguibili.

7.1. Sotto un primo profilo il motivo fa riferimento alla mancata produzione in appello del fascicolo « di parte » del giudizio di primo grado e, dunque, dei documenti che, prodotti in primo grado, erano in esso inseriti (con particolare riferimento alla asseverazione ex art. 2 legge reg. n. 9 del 1983allegata alla domanda di deposito del progetto presentata al Dirigente del [OSCURATO:PERSONA] del Genio Civile di Napoli nella quale -si affermain ricorso- vi era l’ autocertifica zione della stessa Mocerinodi essere il progettista architettonico ed il direttore dei lavori di un progetto architettonico, mentre il direttore dei lavori strutturali non veniva indicato, ma era da nominarsi).

Afferma la ricorrente che tale mancata produzione era dipesa esclusivamente dal mancato rinvenimento del detto fascicolo nella cancelleria del giudice di primo grado.

Sostiene che il non aver considerato tale circostanza e l’avere anzi addebitato il mancato deposito ad una negligenza di essa ricorrente, comporta la «macroscopica … violazione di plurimi principi di rango costituzionale».

Una simile prospettazione censoria si espone a plurimi rilievi di inammissibilità.

7.1.1. Anzitutto per il carattere apodittico della premessa da cui essa muove, quella cioè del mancato rinvenimento nella cancelleria del giudice di primo grado del fascicolo di parte.

Tale premessa viene suffragata in ricorso essenzialmente attraverso il riferimento ad una istanza del 25 marzo 2019 rivolta alla Corte d’appello dal difensore degli appellati nella quale, «premessa l’accertata mancanza del fascicolo di primo grado», si chiede invitarsi il c.t.u. a provvedere alla ricostruzione degli allegati alla sua consulenza.

Orbene, tale indicazione si appalesa, anzitutto, inosservante dell’onere di specificità e autosufficienza imposto dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., mancando in ricorso alcun elemento che consenta la localizzazione della menzionata istanza nel fascicolo di causa così come pervenuto a questa Corte.

7.1.2. In ogni caso appare evidente la genericità ed insufficienza di tale riferimento, per due convergenti motivi: a) anzitutto perché si tratta di atto di parte e non, come sarebbe stato necessario, di una attestazione della cancelleria del giudice di primo grado; b) in secondo luogo, perché idoneo al più ad attestare, stando a quanto viene detto in ricorso, lo smarrimento del fascicolo « d’ufficio » (del quale per vero dà atto anche la sentenza impugnata, a pag. 21), non anche di quello «di parte»,né tanto meno il carattere incolpevole del mancato rinvenimento di quest’ultimo.

Al riguardo va rammentato che in virtù del principio dispositivo delle prove, il mancato reperimento d el fascicolo di parte deve presumersi espressione, in mancanzadella denunzia di altri eventi, di un atto volontario della parte, che è libera diritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione di esso o di alcuni deidocumenti in esso contenuti; ne consegue che è onere della parte dedurre l'incolpevole mancanza(ove ciò non risulti in maniera palese anche in assenza della parte e di una sua espressa segnalazione in tal senso) e che il giudice è tenuto ad ordinare la ricerca o disporre la ricostruzione della documentazione mancante solo ove risulti l'involontarie tà della mancanza, dovendo, negli altri casi, decidere sulla base delle prove e dei documenti sottoposti al suo esame al momento della decisione (Cass. n. 21571 del 07/10/2020; n. 10819del 29/10/ 1998 ; n. 10224 del 26/04/2017).

Con particolare riferimento al giudizio di appello va ancora rammentato che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, richiamato anche dalla Corte di merito, è onere della parte appellante produrre in giudizio ilproprio fascicolo di primo grado, con la conseguenza cheil mancato rinvenimento, nel fascicolo di parte, al momento della decisione della causa in secondo grado, dei documenti già prodotti nel giudizio diprimo grado su cui la medesima parte assuma di aver basato la propriapretesa dedotta in controversia non preclude al giudice di appello didecidere nel merito sul gravame, qualora non si alleghi che gli stessisiano stati smarriti, essendo onere della parte stessa, quando non siversi nel caso dell'incolpevole perdita dì essi (con conseguente possibilità della loro ricostruzione previa autorizzazione giudiziale), assicurarne al giudice di appello la disponibilità in funzione delladecisione (v. ex aliis Cass. n. 18287 del 25/06/2021; n. 13218 del 27/06/2016; n. 6522 del 26/04/ 2012 ; n. 12250 del 19/05/2010; n. 11196 del 15/05/ 2007 ; n. 23598 del 20/12/2004).

Sulla base di tale indirizzo, la Mocerino avrebbe quindi dovuto, prima che la causa fosse assuntain decisione, far rilevare l a mancanza del documento in questionenel proprio fascicolo di parte, allegandone l'avvenuto incolpevole smarrimento e chiedendo, conseguentemente, di disporrele opportune ricerche in cancelleria e, se del caso, di essere autorizzata al nuovo deposito, in modo da assicu rare alla Corte d'appello la disponibilità dei documenti in funzione della decisione.Non risulta, invece, che l'appellante abbia posto in essere tale condotta,con la conseguenza che legittimamente la Corte territoriale ha deciso il gravame sulla scorta deidocumenti rinvenuti in atti.

7.1.2. Va infine evidenziato che la sentenza d’appello si cura comunque di valutare nel merito la rilevanza del documento in questione, negandola in radice sul rilievo che «anche ad ammettere che il contenuto del documento sia quello richiamato dall'istante, esso non giovaalle ragioni della Mocerino.

Infatti, la circostanza che la figura del direttore dei lavori strutturali, pure in astratto prevista, non fosse stata in concreto mai indicata, induce a ritenere corretta la statuizione del Tribunale, nel senso che l'arch.

Mocerino abbia assunto entrambe siffatte qualifiche».

A supporto di tale conclusione la Corte d’appello richiama inoltre una serie di altri elementi di prova deponenti per l’assunzione tout court, da parte della Mocerino,della veste di direttore dei lavori, senza alcuna limitazione di competenza (v. sentenza, pag. 13, secondo cpv.).

Con tale ratio aggiuntiva la ricorrente omette di confrontarsi, palesandosi anche sotto detto profilo, peraltro dirimente, l’inammissibilità della doglianza.

7.2. Distinta censura è poi nel medesimo motivo svolta con riferimento alla mancata acquisizione degli allegati alla relazione di c.t.u. espletata in primo grado.

Sostienela ricorrente che, in conseguenza di ciò, la Corte d’appello non avrebbe dovuto recepire le conclusioni dell’ausiliare, né tanto meno quelle del secondo consulente che, incaricato di verificare l’esistenza degli ulteriori maggiori danni dedotti dagli appellati, ha posto a base delle proprie valutazioni il quadro del dissesto rilevato dal primo c.t.u. senza poter verificare, in mancanza di quegli allegati, «la congruità di quanto dal medesimo descritto e opinato».

Talecensura si appalesa inammissibile sotto un duplice profilo.

7.2.1. Anzitutto perché anch’essa omette di confrontarsi con la motivazione addotta in sentenza, che espressamente prende in esame la richiesta di rinnovazione della prima c.t.u.,avanzata per le esposte ragioni dall’appellante, ma la giudica inammissibile « sia perché tardivamente formulata solo nella comparsa conclusionale, sia in quanto concerne un capo di sentenza non investito dall'appello principale della Mocerino e, quindi, non suscettibile di refor matio in peiusnei confronti degli attori vittoriosi in primo grado».

A tal ultimo riguardo la Corte partenopea evidenzia in particolare che l’appellante «non [aveva] impugnato la quantificazione dei danni che il Tribunale, proprio sulla scorta della c.t.u. redatta dall'ing.

Augenti, aveva operato in sentenza», concludendo che, di conseguenza,«la mancanza di alcuni degli allegati alla prima c.t.u. rappresent a una questione assolutamente ininfluente, rispetto al thema decidendum come delineato dai motivi di gravame».

7.2.2. Mette conto peraltro soggiungere che la mancanza del fascicolo di primo grado non potrebbe comunque dar luogo al dedotto error in procedendo, né tanto meno rilevare quale motivo di nullità del procedimento e della sentenza, costituendo jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo cui «l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado,ai sensi dell'art.347 cod. proc. civ., non costituiscecondizione essenziale per la validità del giudizio d'appello, con la conseguenza che la relativaomissione non determina un vizio del procedimento o della sentenzadi secondo grado, potendo integrare il vizio di difetto di motivazione, a condizione che venga specificamente prospettato che da detto fascicolo il giudice d'appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili aliunde ed esplicitati dalla parte interessata»(v. da ultimo Cass. n. 10164 del 30/03/2022; n. 9498 del 04/04/2019);onere, quest’ultimo, che peraltro nella specie non risulta assolto in alcuna misura, mantenendo la doglianza un carattere generico, riferito alla mera mancanza degli allegati in sé considerati , senza alcuna precisazione riguardante gli elementi fattuali che da essi sarebbero in ipotesi potuti emergere ed assumere rilievo rispetto ai temi devoluti nel giudizio di appello.

8. È inammissibile anche il terzo motivo, con il quale si denuncia «violazione dell’art. 2056 cod. civ., ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.» in relazione alla liquidazione operata in primo e in secondo grado del danno da mancato godimento degli immobilidanneggiati dal crollo.

La censura è specificamente mirata a contestare il criterio utilizzato ai fini di detta liquidazione, rappresentato dal riferimento al valore locativodelle unità immobiliari.

Anche in tal caso la sua inammissibilità discende dalla totale obliterazione della motivazione della sentenza impugnata, che non consente alla ricorrente di avvedersi che, proprio con riferimento al parametro utilizzato per la liquidazione, la Corte d’appello ha evidenziato la sussistenza di un giudicato interno, trattandosi di criterio già utilizzato in primo grado e non fatto segno di alcun motivo di gravame.

9. Il primo motivo del ricorso incidentale— rubricato: « violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ. per violazione dell'art. 115 c.p.c. in ordine alla esistenza e alle risultanze della c.t.u. -Essa non può considerarsi la medesima quale "fatto storico", errore di diritto ed omessa valutazione di due fatti decisivi per il giudizio.

Censura della sentenza.

Necessità di rinvio al giudice del merito per una nuova valutazione delle risultanze processuali.

Cass. 12387/2020» — prospetta nella successiva illustrazione censure disarticolate così sintetizzabili: — la relazione di c.t.u. non è stata mai rinvenuta nella sua integralità per smarrimento del fascicolo processuale; ciò «si è andato inevitabilmente a riflettere sull’uso che il Collegio ha fatto della consulenza tecnica nel secondo grado», avendo questo dato per acclarati fatti che invece erano mere valutazioni ed erano contestate;— n essuna c.t.u. è stata disposta per indagare sullo stato degli edifici prima del crollo; — n essun contratto di locazione era stato depositato a dimostrazione del danno da mancato godimento degli immobili; — la Corte ha ritenuto la (prima) consulenza quale «punto, oggettivo e fattuale, da cui effettuare le seguenti consulenze» (così in ricorso), senza mettere in discussione «la natura degli accertamenti contenuti nella primac.t.u.», come invece avrebbe dovuto fare alla luce delle doglianze delle parti; —la Corte ha dunque ignorato «due fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti e sono perfino contenuti nei motivi di appello, ovvero: a)lo stato in cui si trovavano gli edifici, prima che iniziassero i lavori (determinante per comprendere la dinamica ed ampiezza dei danni); b) la questione relativa ai canoni di locazione per il potenziale fitto degli appartamenti operato in totale assenza di contratti documentali e documentati nonché finanche da prove indiziarie»; — la c.t.u. espletata in grado di appello, così come quella precedente, non ha mai realmente «costruito una catena causale» che dimostri come le lacune progettuali abbiano «effettivamente influito sugli accadimenti».

10. Il motivo si espone a molteplici rilievi di inammissibilità.

10.1. Anzitutto per l’affastellamento di censure diverse ed eterogenee che non consentono di comprendere quale sia il vizio cassatorio che si intende imputare alla sentenza, essendo appena il caso di rilevare che il riferimento in rubrica all’art. 115 cod. proc. civ. non trova alcun coerente sviluppo nella successiva illustrazione.

Questa,piuttosto, muovendo dal rilievo, come visto comune anche all’altro ricorso, del mancato rinvenimento di alcuni allegati alla prima consulenza, lungi dallo spiegare che riflesso patologico tale circostanza abbia avuto , in thesi , nella decisione impugnata, suscettibile di sindacato in cassazione— al riguardo essendo appena il caso di ribadire che il mancato rinvenimento di allegati alla consulenza espletata in primo grado non può dar luogo ad error in procedendo ( v. supra par. 7.2.1) —passa poi a dar contenuto ad una contestazione, nell’an e nel quantum, della ascritta responsabilità risarcitoria, in termini genericamente evocanti il vizio di cui all’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., ma in realtà meramente apodittici e oppositivi e, comunque,chiaramente estranei al relativo paradigma censorio (basti considerare che l’omissione di cui ci si duole non è riferita afatti storici ma ad asseriti rilievi critici alla consulenza ed ai motivi di appello: senza però in realtà dedurre un vizio di omessa pronuncia e senza comunque indicare specificamente il contenuto di tali motivi).

10.2. In secondo luogo, per l’evidente inosservanza del requisito di cui all’art. 366 n. 4 cod. proc. civ., trattandosi anche in questo caso di ricorso che prescinde totalmente da qualsiasi considerazione della motivazione della sentenza impugnata, totalmente ignorata con riferimento a ciascuno dei temi trattati nel confuso argomentare censorio.Le critiche sono piuttosto interamente rivolte alle valutazioni del c.t.u., peraltro solo genericamente evocate e mai trascritte nel loro contenuto, come d’altronde deve dirsi anche dei rilievi critici che sarebbero stati proposti e non considerati, donde la violazione anche degli oneri di specificità ed autosufficienza imposti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ..

10.3. Con riferimento alla responsabilità del progettista ed al suo concorrente rilievo causale, la sentenza impugnata ha disatteso il relativo motivo di gravame rilev ando che (v. pag. 28) «l e argomentazioni ad esso sottese sono già state confutate dal Giudice di primo grado, che, nel rimarcare le gravi carenze del progetto elaborato dall'ing.

Porto, ha, sulla scorta della CTU e dei chiarimenti resi dall'ing.

Augenti, anche evidenziato come le ipotizzate carenze dell'opera di altri professionisti -il geologo ed il progettista architettonico - non valgano ad esimere da responsabilità il progettista strutturale.

Questi, infatti, non poteva considerare corretti i dati indicati nel progetto architettonico, ma avrebbe dovuto far precedere la redazione del progetto strutturale da un'accurata verifica dello stato dei luoghi.

A fronte di tale congrua e coerente motivazione, l'appellante si è limitato a reiterare i medesimi argomenti già ampiamente sconfessati dal CTU nominato dal Tribunale e puntualmente richiamati in sentenza, senza addurre argomenti ulteriori, idonei a porne in risalto l'eventuale erroneità».

Una tale motivazione appare univocamente implicare una valutazione di inammissibilità del motivo di gravame per difetto del requisito di specificità prescritto dall’art. 342 cod. proc. civ., discendendone anche sotto questo ulteriore profilo l’inammissibilità della censura in questa sede proposta, in quanto mirata a riproporre il tema senza confrontarsi con tale preliminare e assorbente rilievo.

10.4. Può ancora soggiungersi che, trattandosi di valutazione di merito espressa in termini conformi dai giudici di primo e di secondo grado, la censura è in questa sede preclusa anche dal divieto della c.d. doppia conforme posto dall’art. 348-ter, ult. comma, cod. proc. civ..

10.5. Con riferimento alla liquidazione del danno la censura è infine resa inammissibile anche perché preclusa dal giudicato interno che deriva dal fatto che, sul punto, non risulta che la parte abbia proposto specifico motivo di gravame.

11. Il secondo motivo del ricorso incidentale — rubricato «Violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 3 in riferimento all'art. art. 2056 c.c. ed ancora 360 n. 4 cpc in relazione alla erronea applicazione dei principi normativi sulla funzione processuale della CTU. (Cass. 8460 del 5 maggio 2020).

Omessa valutazione delle CTP di parte.

Mancato esame critico delle CTU.

Censura della Sentenza» — è a sua volta inammissibile per la patente violazione dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ..Esso si risolve nel generico richiamo a quelli che, in base alla giurisprudenza della cassazione, sono i criteri cui i giudici di merito dovrebbero attenersi nella valutazione delle relazioni di consulenza, specie allorquando nei confronti di questa vengano proposti rilievi critici, senza però alcun concreto riferimento alla rilevanza di tali temi nel caso concreto, ossia senza indicare, se non in termini del tetto generici e apodittici, dove e in qual modo la Corte di merito abbia violato detti criteri, anche in tal caso scontando il ricorso la totale e sistematica cancellazione dal proprio orizzonte argomentativo delle motivazioni della sentenza impugnata, totalmente ignorata.

12. In definitiva, entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali sostenute per la difesa dei controricorrenti, coniugi Conocchia e Arminio, da distrarsi in favore del loro difensore antistatario, che ne ha fatto rituale richiesta nei controricorsi e nella successiva memoria.

13. Devono altresì essere liquidate, con distrazione, le spese processuali sostenute per la difesa dei predetti nel procedimento di sospensione dell'esecuzione ex art. 373 c.p.c., come allegato dai medesimi controricorrenti nell'istanza del 10 ottobre 2022 e nella memoria, dovendo in proposito ritenersi sufficiente la documentazione allegata e regolare il contraddittorio(cfr. Cass. 01/02/2023, n. 2971 ; 24/10/2018, n. 26966; 20/10/2015, n.21198).

Le spese di tale procedimento si ritengono liquidabili con l'applicazione del criterio indicato dal comma 5 dell’art. 5 del d.m. n. 55 del 2014, atteso che tale d.m. non disciplina il criterio di liquidazione del detto procedimento.

La liquidazione si effettua applicando il comma 6 dello stesso articolocon riferimento al valore minimo colà indicato (v.

Cass. n. 30847 del29/11/2018, in motivazione ; cui adde , da ultimo, Cass. n. 36176 del 12/12/2022, anch’essa in motivazione).

Non ricorrendo l'identità di posizione processuale dei soggetti contro i quali l’unica difesa si è vittoriosamente svolta nel detto procedimento incidentale, non trova applicazione l'art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014.

14. Nel rapporto tra i due ricorrenti, conflittuale in relazione alla censura dalla prima svolta in punto di graduazione delle rispettive colpe, tema sul quale difatti il secondo ha proposto controricorso, va considerata soccombente la ricorrente principale, che va dunque condannata alla rifusione delle spese processuali anche in favore del predetto.

15. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per i rispettivi ricors i , ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13 P.Q.M. dichiara inammissibili entrambi i ricorsi.

Condanna la ricorrente principale Mocerino al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida: a) in Euro 11.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge , in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore distrattario dei controricorrenti coniugi Conocchia e Arminio; b) in Euro 7.800 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 in favore dell’altro controricorrente [OSCURATO:PERSONA].

Condanna il ricorrente incidentalePorto al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 11.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore distrattario dei controricorrenti coniugi Conocchia e Arminio.

Condanna entrambi i ricorrential pagamento, in solido, delle spese processuali dell'incidente di sospensione davanti allaCorte d'appello di Napoli, che liquida in € 2.051,00 , oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, distratte anch’esse in favore del procuratore antistatario, Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4497/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Settimio di Salvo (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL] ) , con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 21/23, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difes o dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto in Roma, Via P. di Dono , n. 3/a , presso lo studio dell' A vv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente e ricorrente incidentale – [OSCURATO:PERSONA] professionisti – Risarcimento del danno – Graduazione delle colpe tra i corresponsabili entrambicontro [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi d a ll'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( indirizzo di p osta elettronica certificata : [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrenti – e contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; –intimati – avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli , n. 4199 /20 20 , pubblicata il 4 dicembre2020. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 27 febbraio 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con tre mezzi, nei confronti dei soggetti indicati in epigrafe, per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli(n. 4199/2020, pubblicata il 4 dicembre 2020) che, nel rigettare il suo gravame — e nel conferma rne , dunque, la responsabilità sua professionale per danni conseguenti alla esecuzione di lavori edili la cui direzione le era stata affidata nella sua qualità di architetto—, in accoglimento dell’appello incidentale dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari del fabbricato parzialmente crollato a causa dei detti lavori, ha determinato in aumento l’importo risarcitorio. 2. Il sig.[OSCURATO:PERSONA], condannato in solido al risarcimento per i medesimi fatti, nella sua qualità di ingegnere autore del progetto strutturale, propone ricorso incidentale con due mezzi.3. Ad entrambi i ricorsi resistono, depositando distinti controricorsi, i predetti coniugi. Gli altri intimati, rispettivamente committenti dei lavori, esecutore degli stessi e altri professionisti condannati in solido al risarcimento, non svolgono difese. La ricorrente principale e i controricorrenti ha nno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsisi espongono ad un preliminare ed assorbente rilievo di inammissibilità, per palese inosservanza del requisito di contenuto-forma prescritto dall’art. 366, comma primo, num. 3, cod. proc. civ.. Risulta, infatti, in entrambi, del tutto carente l’esposizione sommaria dei fatti, da detta norma richiesta a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, allo scopo di garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. Sez. U. 18/05/2006, n. 11653). La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. Sez. U.20/02/2003, n. 2602). Stante tale funzione, per soddisfare detto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, dei motivi di appello e delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata: il tutto nella misura in cui tali indicazioni sono essenziali per la comprensione dei motivi di ricorso e la loro valutazione. Nel caso di specie né l’uno né l’altroricorso, come detto, soddisfano tali requisiti contenutisticie nessuno di essi consente a questa Corte di cogliere gli elementi necessari per compiere il vaglio al quale è stata chiamata. 2. Il ricorso principale(quello cioè proposto da [OSCURATO:PERSONA]) esordisce infatti con la trascrizione di uno stralcio della premessa narrativa contenuta nella stessa sentenza impugnata, selezionandone però una parte limitata: a) ad alcuni cenni del fatto sostanziale (primi due capoversi); b) alla indicazione dei soggetti nei cui confronti fu instaurato e poi esteso il contraddittorio in primo grado (terzo e quarto capoverso); c) alla indicazione dei soggetti partecipanti ai successivi giudizi di appello (dal quinto all’ottavo capoverso); d) ad un cenno alla successiva riunione dei gravami separatamente proposti (nono capoverso); e) al riferimento alla richiesta di nuova c.t.u. in appello avanzata dai coniugi Conocchia e Arminio per l’accertamento dei danni successivamente manifestatisi ed alla ordinanza in tal senso emessa dalla Corte (decimo e undecimo capoverso); f) alla indicazione della data d’udienza di precisazione delle conclusioni ed ai termini allora concessi ex art. 190 cod. proc. civ.; g) alla trascrizione, infine, del dispositivo della sentenza d’appello (pagg. 5 –7 del ricorso). 3. Viene dunque omesso ogni riferimento: i) alle ragioni in fatto e in diritto della responsabilità ascritta in domanda a ciascuno dei convenuti;ii) alle difese svolte al riguardo ed all’esistenza di eventuali domande riconvenzionali (manca, peraltro, qualsiasi ce nno all’esistenza di eventuali domande di regresso o comunque volte alla graduazione delle colpe dei vari corresponsabili); iii) alle ragioni della decisione del giudice di primo grado e prima ancora al contenuto stesso di tale decisione; iv) ai motividi gravame; v) alle motivazioni(peraltro assai corpose) della sentenza d’appello . Nell’esposizione del ricorso si passa piuttosto, subito dopo , a lla illustrazione dei motivi, in termini tali però che neppure questi consentonodi comprendere, sia pure indirettamente, da un lato, quali fossero i temi controversi e la posizione delle diverse parti su di essi , dall'altro, e correlativamente, la pertinenza delle ragioni addotte rispetto ai motividella decisione impugnata, che – si ripete – vengono pressoché totalmente ignorati. 4. L’esposizione dei fatti contenuta nel ricorso incidentale (come detto proposto dall’Ing. [OSCURATO:PERSONA]) manifesta analoghe gravi lacune. Esso, infatti, si apre con una «breve premessa» che si risolve sostanzialmente nella descrizione del decisum della Corte d’appello senza offrirealcuna delle indicazioni sopra elencate; alle pagg. 4 e 5 del ricorso sono riportati alcuni brevi stralci della motivazione della sentenza d’appello, ma solo nella parte in cui essa si riferisce alla posizione dell’Arch. Mocerino e ciò al solo fine di resistere, con il controricorso contestualmente proposto, al ricorso principale di quest’ultima. 5. In ogni caso, se fosse possibile esaminare i motivi dell’uno e dell’altro ricorso, rinvenendo all'esito della loro lettura quanto necessario alla percezione del fattosostanziale e processuale, essi si dovrebbero dire comunque tutti inammissibili per ragioni intrinseche che si vanno qui di seguito a evidenziare.6. Il primo motivo del ricorso principale — rubricato «Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 5 della legge reg. 7 gennaio 1983 n. 9 (“Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico"), degli artt. 2 e 3 della legge n. 1086del 1971 ("Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato"), nonché dell'art 2055 c.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.» —esibisce un contenuto meramente assertivo, mirato in sostanza a sostenere l’assenza di responsabilità alcuna in capo alla ricorrente e comunque la necessità di una diversa e minore graduazione della stessa in rapporto a quelle delprogettista strutturale e d e l collaudatore, senza però confrontarsi con la motivazione su entrambi tali temi addotta nella sentenza impugnata (della quale si trascrive solo un breve ma assai incompleto passaggio, alle pagg. 15 –16 del ricorso) e senza prima ancora indicare in che termini tale tema era stato devoluto in appello, ossia quali erano state le motivazioni della sentenza di primo grado e quali motivi di gravame erano stati proposti contro la stessa. 6.1. Ciò espone il motivo, di per sé, a ulteriore rilievo di inammissibilitàai sensi dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ., in relazione al principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un «non motivo», è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ. (Cass.11/01/2005, n. 359; v. anche ex aliis Cass. Sez. U. 20/03/2017, n. 7074, in motivazione, non massimata sul punto; Id. 05/08/2016, n. 16598; Id. 03/11/2016, n. 22226; Cass. 15/04/2021, n. 9951; 05/07/2019, n. 18066; 13/03/2009, n. 6184; 10/03/2006, n. 5244; 04/03/2005, n. 4741). 6.2. Sotto altro convergente profilo può ancora rilevarsi che il motivo, lungi dal far emergere una erronea qualificazione giuridica della fattispecie, impinge esclusivamente nella ricognizione fattuale della stessa, in astratto sindacabile solo sul piano della motivazione, nei limiti del vizio rilevante ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., nella specie non dedotto. Secondo il costante indirizzo di questa Corte, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giusta il disposto di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. nn. 16132/05, 26048/05, 20145/05, 1108/06, 10043/06, 20100/06, 21245/06, 14752/07, 3010/12 e 16038/13). In altri termini, non è il punto d'arrivo della decisione di fatto che determina l'esistenza del vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 3 ma l'impostazione giuridica che, espressamente o implicitamente, abbia seguito il giudice di merito nel selezionare le norme applicabili alla fattispecie e nell'interpretarle. 6.3. Mette conto comunque aggiungereche la tesi di fondo su cui riposa l’assunto censorio, secondo cui non rientrerebbe tra le competenze del direttore dei lavori anche la verifica della validità del progetto strutturale, è destituita di fondamentoalla luce del principio, affermato in fattispecie del tutto analoga da Cass. n. 7370 del 13/04/2015e che si intende qui ribadire, secondo cui «i l direttore dei lavori, nell'accettare l'incarico, deve poter garantire al committente quanto meno una …capacità di supervisione e di controllo anche sulla corretta esecuzione degli elementi portanti. Qualora una tale capacità non abbia o non possa esercitare, è tenuto ad astenersidall'accettare l'incarico o a delimitare specificamente fin dall'origine le prestazioni promesse e le sue conseguenti responsabilità, in relazione alle sue effettive competenze. In mancanza, deve quanto meno fornire la prova che i vizi verificatisi non potevano essere obiettivamente rilevati se non a costruzione ultimata». Nella specie nessuna di tali ipotesi emerge dalla sentenza impugnata, la quale anzi ha accertato esattamente il contrario, avendo in particolare evidenziato, a fondamento della ritenuta corresponsabilità della ricorrente che: la stessa aveva assunto l’incarico di direttore dei lavori senza alcuna limitazione alla sola parte architettonica dei lavori; era costantemente presente in cantiere; era «palese» la «abnormità dell’intervento di scalzamento che si andava ad eseguire» e la «conseguente immanente situazione di pericolo» (valutazione di merito, questa, insindacabile in questa sede, peraltro legittimamente ripresa dalla sentenza penale di non doversi procedere per prescrizione e condivisa dalla Corte d’appello); la mattina prima del crollo, allertata dagli operai circa il manifestarsi di crepe nella struttura del fabbricato limitrofo,aveva effettuato un accesso sui luoghi e, lungi dal manifestare la delimitazione delle proprie competenze e dei propri compiti riguardo ai lavori, aveva rassicurato i presenti, sostenendo che non vi fosse nulla di anomalo. 6.4. Quanto poi alla graduazione in pari misura della percentuale di colpa è appena il caso di rimarcare che si tratta di tipicavalutazione di merito non sindacabile in questa sede, tanto meno per violazione di legge (v. Cass. n. 2782 del 26/10/1973; n. 5375 del 05/04/2003 ; n. 7245 del 30/03/2011;n. 14467 del 09/07/2020) . 7. Anche il secondo motivo —con il quale si denuncia «nullità della consulenza di secondo grado e del processo di seconde cure, ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ.» in relazione alla «mancanza del fascicolo di ufficio di prime cure, degli allegati alla consulenza tecnica dell’Ing. Augenti e della produzione di parte della ricorrente» — si appalesa inammissibile, con riferimento ad entrambe le censure che al suo interno sono distinguibili. 7.1. Sotto un primo profilo il motivo fa riferimento alla mancata produzione in appello del fascicolo « di parte » del giudizio di primo grado e, dunque, dei documenti che, prodotti in primo grado, erano in esso inseriti (con particolare riferimento alla asseverazione ex art. 2 legge reg. n. 9 del 1983allegata alla domanda di deposito del progetto presentata al Dirigente del [OSCURATO:PERSONA] del Genio Civile di Napoli nella quale -si affermain ricorso- vi era l’ autocertifica zione della stessa Mocerinodi essere il progettista architettonico ed il direttore dei lavori di un progetto architettonico, mentre il direttore dei lavori strutturali non veniva indicato, ma era da nominarsi). Afferma la ricorrente che tale mancata produzione era dipesa esclusivamente dal mancato rinvenimento del detto fascicolo nella cancelleria del giudice di primo grado. Sostiene che il non aver considerato tale circostanza e l’avere anzi addebitato il mancato deposito ad una negligenza di essa ricorrente, comporta la «macroscopica … violazione di plurimi principi di rango costituzionale». Una simile prospettazione censoria si espone a plurimi rilievi di inammissibilità. 7.1.1. Anzitutto per il carattere apodittico della premessa da cui essa muove, quella cioè del mancato rinvenimento nella cancelleria del giudice di primo grado del fascicolo di parte. Tale premessa viene suffragata in ricorso essenzialmente attraverso il riferimento ad una istanza del 25 marzo 2019 rivolta alla Corte d’appello dal difensore degli appellati nella quale, «premessa l’accertata mancanza del fascicolo di primo grado», si chiede invitarsi il c.t.u. a provvedere alla ricostruzione degli allegati alla sua consulenza. Orbene, tale indicazione si appalesa, anzitutto, inosservante dell’onere di specificità e autosufficienza imposto dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., mancando in ricorso alcun elemento che consenta la localizzazione della menzionata istanza nel fascicolo di causa così come pervenuto a questa Corte. 7.1.2. In ogni caso appare evidente la genericità ed insufficienza di tale riferimento, per due convergenti motivi: a) anzitutto perché si tratta di atto di parte e non, come sarebbe stato necessario, di una attestazione della cancelleria del giudice di primo grado; b) in secondo luogo, perché idoneo al più ad attestare, stando a quanto viene detto in ricorso, lo smarrimento del fascicolo « d’ufficio » (del quale per vero dà atto anche la sentenza impugnata, a pag. 21), non anche di quello «di parte»,né tanto meno il carattere incolpevole del mancato rinvenimento di quest’ultimo. Al riguardo va rammentato che in virtù del principio dispositivo delle prove, il mancato reperimento d el fascicolo di parte deve presumersi espressione, in mancanzadella denunzia di altri eventi, di un atto volontario della parte, che è libera diritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione di esso o di alcuni deidocumenti in esso contenuti; ne consegue che è onere della parte dedurre l'incolpevole mancanza(ove ciò non risulti in maniera palese anche in assenza della parte e di una sua espressa segnalazione in tal senso) e che il giudice è tenuto ad ordinare la ricerca o disporre la ricostruzione della documentazione mancante solo ove risulti l'involontarie tà della mancanza, dovendo, negli altri casi, decidere sulla base delle prove e dei documenti sottoposti al suo esame al momento della decisione (Cass. n. 21571 del 07/10/2020; n. 10819del 29/10/ 1998 ; n. 10224 del 26/04/2017). Con particolare riferimento al giudizio di appello va ancora rammentato che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, richiamato anche dalla Corte di merito, è onere della parte appellante produrre in giudizio ilproprio fascicolo di primo grado, con la conseguenza cheil mancato rinvenimento, nel fascicolo di parte, al momento della decisione della causa in secondo grado, dei documenti già prodotti nel giudizio diprimo grado su cui la medesima parte assuma di aver basato la propriapretesa dedotta in controversia non preclude al giudice di appello didecidere nel merito sul gravame, qualora non si alleghi che gli stessisiano stati smarriti, essendo onere della parte stessa, quando non siversi nel caso dell'incolpevole perdita dì essi (con conseguente possibilità della loro ricostruzione previa autorizzazione giudiziale), assicurarne al giudice di appello la disponibilità in funzione delladecisione (v. ex aliis Cass. n. 18287 del 25/06/2021; n. 13218 del 27/06/2016; n. 6522 del 26/04/ 2012 ; n. 12250 del 19/05/2010; n. 11196 del 15/05/ 2007 ; n. 23598 del 20/12/2004). Sulla base di tale indirizzo, la Mocerino avrebbe quindi dovuto, prima che la causa fosse assuntain decisione, far rilevare l a mancanza del documento in questionenel proprio fascicolo di parte, allegandone l'avvenuto incolpevole smarrimento e chiedendo, conseguentemente, di disporrele opportune ricerche in cancelleria e, se del caso, di essere autorizzata al nuovo deposito, in modo da assicu rare alla Corte d'appello la disponibilità dei documenti in funzione della decisione.Non risulta, invece, che l'appellante abbia posto in essere tale condotta,con la conseguenza che legittimamente la Corte territoriale ha deciso il gravame sulla scorta deidocumenti rinvenuti in atti. 7.1.2. Va infine evidenziato che la sentenza d’appello si cura comunque di valutare nel merito la rilevanza del documento in questione, negandola in radice sul rilievo che «anche ad ammettere che il contenuto del documento sia quello richiamato dall'istante, esso non giovaalle ragioni della Mocerino. Infatti, la circostanza che la figura del direttore dei lavori strutturali, pure in astratto prevista, non fosse stata in concreto mai indicata, induce a ritenere corretta la statuizione del Tribunale, nel senso che l'arch. Mocerino abbia assunto entrambe siffatte qualifiche». A supporto di tale conclusione la Corte d’appello richiama inoltre una serie di altri elementi di prova deponenti per l’assunzione tout court, da parte della Mocerino,della veste di direttore dei lavori, senza alcuna limitazione di competenza (v. sentenza, pag. 13, secondo cpv.). Con tale ratio aggiuntiva la ricorrente omette di confrontarsi, palesandosi anche sotto detto profilo, peraltro dirimente, l’inammissibilità della doglianza. 7.2. Distinta censura è poi nel medesimo motivo svolta con riferimento alla mancata acquisizione degli allegati alla relazione di c.t.u. espletata in primo grado. Sostienela ricorrente che, in conseguenza di ciò, la Corte d’appello non avrebbe dovuto recepire le conclusioni dell’ausiliare, né tanto meno quelle del secondo consulente che, incaricato di verificare l’esistenza degli ulteriori maggiori danni dedotti dagli appellati, ha posto a base delle proprie valutazioni il quadro del dissesto rilevato dal primo c.t.u. senza poter verificare, in mancanza di quegli allegati, «la congruità di quanto dal medesimo descritto e opinato». Talecensura si appalesa inammissibile sotto un duplice profilo. 7.2.1. Anzitutto perché anch’essa omette di confrontarsi con la motivazione addotta in sentenza, che espressamente prende in esame la richiesta di rinnovazione della prima c.t.u.,avanzata per le esposte ragioni dall’appellante, ma la giudica inammissibile « sia perché tardivamente formulata solo nella comparsa conclusionale, sia in quanto concerne un capo di sentenza non investito dall'appello principale della Mocerino e, quindi, non suscettibile di refor matio in peiusnei confronti degli attori vittoriosi in primo grado». A tal ultimo riguardo la Corte partenopea evidenzia in particolare che l’appellante «non [aveva] impugnato la quantificazione dei danni che il Tribunale, proprio sulla scorta della c.t.u. redatta dall'ing. Augenti, aveva operato in sentenza», concludendo che, di conseguenza,«la mancanza di alcuni degli allegati alla prima c.t.u. rappresent a una questione assolutamente ininfluente, rispetto al thema decidendum come delineato dai motivi di gravame». 7.2.2. Mette conto peraltro soggiungere che la mancanza del fascicolo di primo grado non potrebbe comunque dar luogo al dedotto error in procedendo, né tanto meno rilevare quale motivo di nullità del procedimento e della sentenza, costituendo jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo cui «l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado,ai sensi dell'art.347 cod. proc. civ., non costituiscecondizione essenziale per la validità del giudizio d'appello, con la conseguenza che la relativaomissione non determina un vizio del procedimento o della sentenzadi secondo grado, potendo integrare il vizio di difetto di motivazione, a condizione che venga specificamente prospettato che da detto fascicolo il giudice d'appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili aliunde ed esplicitati dalla parte interessata»(v. da ultimo Cass. n. 10164 del 30/03/2022; n. 9498 del 04/04/2019);onere, quest’ultimo, che peraltro nella specie non risulta assolto in alcuna misura, mantenendo la doglianza un carattere generico, riferito alla mera mancanza degli allegati in sé considerati , senza alcuna precisazione riguardante gli elementi fattuali che da essi sarebbero in ipotesi potuti emergere ed assumere rilievo rispetto ai temi devoluti nel giudizio di appello. 8. È inammissibile anche il terzo motivo, con il quale si denuncia «violazione dell’art. 2056 cod. civ., ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.» in relazione alla liquidazione operata in primo e in secondo grado del danno da mancato godimento degli immobilidanneggiati dal crollo. La censura è specificamente mirata a contestare il criterio utilizzato ai fini di detta liquidazione, rappresentato dal riferimento al valore locativodelle unità immobiliari. Anche in tal caso la sua inammissibilità discende dalla totale obliterazione della motivazione della sentenza impugnata, che non consente alla ricorrente di avvedersi che, proprio con riferimento al parametro utilizzato per la liquidazione, la Corte d’appello ha evidenziato la sussistenza di un giudicato interno, trattandosi di criterio già utilizzato in primo grado e non fatto segno di alcun motivo di gravame. 9. Il primo motivo del ricorso incidentale— rubricato: « violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ. per violazione dell'art. 115 c.p.c. in ordine alla esistenza e alle risultanze della c.t.u. -Essa non può considerarsi la medesima quale "fatto storico", errore di diritto ed omessa valutazione di due fatti decisivi per il giudizio. Censura della sentenza. Necessità di rinvio al giudice del merito per una nuova valutazione delle risultanze processuali. Cass. 12387/2020» — prospetta nella successiva illustrazione censure disarticolate così sintetizzabili: — la relazione di c.t.u. non è stata mai rinvenuta nella sua integralità per smarrimento del fascicolo processuale; ciò «si è andato inevitabilmente a riflettere sull’uso che il Collegio ha fatto della consulenza tecnica nel secondo grado», avendo questo dato per acclarati fatti che invece erano mere valutazioni ed erano contestate;— n essuna c.t.u. è stata disposta per indagare sullo stato degli edifici prima del crollo; — n essun contratto di locazione era stato depositato a dimostrazione del danno da mancato godimento degli immobili; — la Corte ha ritenuto la (prima) consulenza quale «punto, oggettivo e fattuale, da cui effettuare le seguenti consulenze» (così in ricorso), senza mettere in discussione «la natura degli accertamenti contenuti nella primac.t.u.», come invece avrebbe dovuto fare alla luce delle doglianze delle parti; —la Corte ha dunque ignorato «due fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti e sono perfino contenuti nei motivi di appello, ovvero: a)lo stato in cui si trovavano gli edifici, prima che iniziassero i lavori (determinante per comprendere la dinamica ed ampiezza dei danni); b) la questione relativa ai canoni di locazione per il potenziale fitto degli appartamenti operato in totale assenza di contratti documentali e documentati nonché finanche da prove indiziarie»; — la c.t.u. espletata in grado di appello, così come quella precedente, non ha mai realmente «costruito una catena causale» che dimostri come le lacune progettuali abbiano «effettivamente influito sugli accadimenti». 10. Il motivo si espone a molteplici rilievi di inammissibilità. 10.1. Anzitutto per l’affastellamento di censure diverse ed eterogenee che non consentono di comprendere quale sia il vizio cassatorio che si intende imputare alla sentenza, essendo appena il caso di rilevare che il riferimento in rubrica all’art. 115 cod. proc. civ. non trova alcun coerente sviluppo nella successiva illustrazione. Questa,piuttosto, muovendo dal rilievo, come visto comune anche all’altro ricorso, del mancato rinvenimento di alcuni allegati alla prima consulenza, lungi dallo spiegare che riflesso patologico tale circostanza abbia avuto , in thesi , nella decisione impugnata, suscettibile di sindacato in cassazione— al riguardo essendo appena il caso di ribadire che il mancato rinvenimento di allegati alla consulenza espletata in primo grado non può dar luogo ad error in procedendo ( v. supra par. 7.2.1) —passa poi a dar contenuto ad una contestazione, nell’an e nel quantum, della ascritta responsabilità risarcitoria, in termini genericamente evocanti il vizio di cui all’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., ma in realtà meramente apodittici e oppositivi e, comunque,chiaramente estranei al relativo paradigma censorio (basti considerare che l’omissione di cui ci si duole non è riferita afatti storici ma ad asseriti rilievi critici alla consulenza ed ai motivi di appello: senza però in realtà dedurre un vizio di omessa pronuncia e senza comunque indicare specificamente il contenuto di tali motivi). 10.2. In secondo luogo, per l’evidente inosservanza del requisito di cui all’art. 366 n. 4 cod. proc. civ., trattandosi anche in questo caso di ricorso che prescinde totalmente da qualsiasi considerazione della motivazione della sentenza impugnata, totalmente ignorata con riferimento a ciascuno dei temi trattati nel confuso argomentare censorio.Le critiche sono piuttosto interamente rivolte alle valutazioni del c.t.u., peraltro solo genericamente evocate e mai trascritte nel loro contenuto, come d’altronde deve dirsi anche dei rilievi critici che sarebbero stati proposti e non considerati, donde la violazione anche degli oneri di specificità ed autosufficienza imposti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ.. 10.3. Con riferimento alla responsabilità del progettista ed al suo concorrente rilievo causale, la sentenza impugnata ha disatteso il relativo motivo di gravame rilev ando che (v. pag. 28) «l e argomentazioni ad esso sottese sono già state confutate dal Giudice di primo grado, che, nel rimarcare le gravi carenze del progetto elaborato dall'ing. Porto, ha, sulla scorta della CTU e dei chiarimenti resi dall'ing. Augenti, anche evidenziato come le ipotizzate carenze dell'opera di altri professionisti -il geologo ed il progettista architettonico - non valgano ad esimere da responsabilità il progettista strutturale. Questi, infatti, non poteva considerare corretti i dati indicati nel progetto architettonico, ma avrebbe dovuto far precedere la redazione del progetto strutturale da un'accurata verifica dello stato dei luoghi. A fronte di tale congrua e coerente motivazione, l'appellante si è limitato a reiterare i medesimi argomenti già ampiamente sconfessati dal CTU nominato dal Tribunale e puntualmente richiamati in sentenza, senza addurre argomenti ulteriori, idonei a porne in risalto l'eventuale erroneità». Una tale motivazione appare univocamente implicare una valutazione di inammissibilità del motivo di gravame per difetto del requisito di specificità prescritto dall’art. 342 cod. proc. civ., discendendone anche sotto questo ulteriore profilo l’inammissibilità della censura in questa sede proposta, in quanto mirata a riproporre il tema senza confrontarsi con tale preliminare e assorbente rilievo. 10.4. Può ancora soggiungersi che, trattandosi di valutazione di merito espressa in termini conformi dai giudici di primo e di secondo grado, la censura è in questa sede preclusa anche dal divieto della c.d. doppia conforme posto dall’art. 348-ter, ult. comma, cod. proc. civ.. 10.5. Con riferimento alla liquidazione del danno la censura è infine resa inammissibile anche perché preclusa dal giudicato interno che deriva dal fatto che, sul punto, non risulta che la parte abbia proposto specifico motivo di gravame. 11. Il secondo motivo del ricorso incidentale — rubricato «Violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 3 in riferimento all'art. art. 2056 c.c. ed ancora 360 n. 4 cpc in relazione alla erronea applicazione dei principi normativi sulla funzione processuale della CTU. (Cass. 8460 del 5 maggio 2020). Omessa valutazione delle CTP di parte. Mancato esame critico delle CTU. Censura della Sentenza» — è a sua volta inammissibile per la patente violazione dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ..Esso si risolve nel generico richiamo a quelli che, in base alla giurisprudenza della cassazione, sono i criteri cui i giudici di merito dovrebbero attenersi nella valutazione delle relazioni di consulenza, specie allorquando nei confronti di questa vengano proposti rilievi critici, senza però alcun concreto riferimento alla rilevanza di tali temi nel caso concreto, ossia senza indicare, se non in termini del tetto generici e apodittici, dove e in qual modo la Corte di merito abbia violato detti criteri, anche in tal caso scontando il ricorso la totale e sistematica cancellazione dal proprio orizzonte argomentativo delle motivazioni della sentenza impugnata, totalmente ignorata. 12. In definitiva, entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali sostenute per la difesa dei controricorrenti, coniugi Conocchia e Arminio, da distrarsi in favore del loro difensore antistatario, che ne ha fatto rituale richiesta nei controricorsi e nella successiva memoria. 13. Devono altresì essere liquidate, con distrazione, le spese processuali sostenute per la difesa dei predetti nel procedimento di sospensione dell'esecuzione ex art. 373 c.p.c., come allegato dai medesimi controricorrenti nell'istanza del 10 ottobre 2022 e nella memoria, dovendo in proposito ritenersi sufficiente la documentazione allegata e regolare il contraddittorio(cfr. Cass. 01/02/2023, n. 2971 ; 24/10/2018, n. 26966; 20/10/2015, n.21198). Le spese di tale procedimento si ritengono liquidabili con l'applicazione del criterio indicato dal comma 5 dell’art. 5 del d.m. n. 55 del 2014, atteso che tale d.m. non disciplina il criterio di liquidazione del detto procedimento. La liquidazione si effettua applicando il comma 6 dello stesso articolocon riferimento al valore minimo colà indicato (v. Cass. n. 30847 del29/11/2018, in motivazione ; cui adde , da ultimo, Cass. n. 36176 del 12/12/2022, anch’essa in motivazione). Non ricorrendo l'identità di posizione processuale dei soggetti contro i quali l’unica difesa si è vittoriosamente svolta nel detto procedimento incidentale, non trova applicazione l'art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014. 14. Nel rapporto tra i due ricorrenti, conflittuale in relazione alla censura dalla prima svolta in punto di graduazione delle rispettive colpe, tema sul quale difatti il secondo ha proposto controricorso, va considerata soccombente la ricorrente principale, che va dunque condannata alla rifusione delle spese processuali anche in favore del predetto. 15. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per i rispettivi ricors i , ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13 P.Q.M. dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Condanna la ricorrente principale Mocerino al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida: a) in Euro 11.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge , in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore distrattario dei controricorrenti coniugi Conocchia e Arminio; b) in Euro 7.800 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 in favore dell’altro controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Condanna il ricorrente incidentalePorto al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 11.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore distrattario dei controricorrenti coniugi Conocchia e Arminio. Condanna entrambi i ricorrential pagamento, in solido, delle spese processuali dell'incidente di sospensione davanti allaCorte d'appello di Napoli, che liquida in € 2.051,00 , oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, distratte anch’esse in favore del procuratore antistatario, Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002
Sentenza Cassazione n. 18839/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris