CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 17300/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Bari, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per reato di furto aggravato. 2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo, sindacante la valutazione delle prove e la commisurazione giudiziale della pena, sostenuto da memoria con la quale sollecita il proscioglimento per assenza di querela (trattandosi di reati divenutep procedibile a querela). 3. Il ricorso è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Invero, le censure integrano un «non motivo» in quanto, al di là della formulazione della rubrica con riferimento alla lettera e) dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., non deducono alcunché riportando solo un principio di diritto sancito dalla Suprema Corte in merito alla valutazione unitaria degli elementi probatori, quanto al primo profilo, e limitandosi, circa il secondo profilo, solo a evidenziare in maniera aspecifica di aver prospettato al giudice di appello una diversa commisurazione giudiziale della pena, in merito alla quale vi è comunque specifica motivazione (ultima pagina, primo capoverso). 4. L'inammissibilità del ricorso rende irrilevante la sopravvenuta procedibilità del reato a querela, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, che ha modificato l'art. 624, comma terzo, cod. pen. (ex plurimis, Sez. 4, n. 6140 e 6143 del 10/01/2023, non massinnate). 5. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am