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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 gennaio 2024

Cassazione n. 05702/2024

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24227/2018 R.G. proposto da domiciliatain Roma, via dei Gracchi,presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] M. Pettinelli -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l’avvocatura generale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] a -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] CIOMEI, Patrizia AGOSTINI, Stefania PETRELLI, Antonella VANNICOLA, Emidio BEVINI, Valeria MARIUCCI, Giovanni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] PISTOLESI -intimati - avverso la sentenza n. 407 /201 7 , depositata i l 2 . 2 . 201 8 de lla Corte d’Appello diAncona; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.1.2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente , dipendente dell’ I.N.P.S. , partecipò alla selezione interna bandita l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] per la copertura di 36 posti di livello economico C 4 , profilo amministrativo, presso la sede di [OSCURATO:PERSONA].

In base all’esito della selezione, la ricorrente rimase esclusa dalla progressione economica, sicché si rivolse al Tribunale di Fermo, in funzione di giudice del lavoro, per chiedere di essere utilmentecollocata in graduatoria, previa valorizzazione di due titoli non riconosciuti dalla commissione esaminatrice: un master universitario di secon do livello e un concorso pubblico nazionale superato per il ruolodi ispettore del lavoro.

Il Tribunale, esteso il contraddittorio ai potenziali controinteressati, respinse la domanda , condannando la ricorrenteal pagamento delle spese legali in favore dell’INPS e compensandole nei confronti dell’unico controinteressato costituitosi in giudizio.

La lavoratrice si rivolse quindi alla Corte d ’ Appello di Ancona, notificando l’ appello a ll’I .

N .

P .

S . e ai controinteressat i .

Di questi, [OSCURATO:PERSONA] , che si era costituito in primo grado, propose a sua volta appello incidentale contro la compensazione delle spese.

La Corte d’Appello respinse l’appello principale eaccolse, invece, quello incidentale, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese in favore d i [OSCURATO:PERSONA] per entrambi i gradi del giudizio di merito.

Contro la sentenza della Corte d’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolato in tr e motivi.

L’I.N.P.S. si è difeso con controricorso .

Tutti i controinteressati sono rimasti intimati.

Il ricorso è trattato incamera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ilprimo motivo si denuncia « nullità della sentenza per omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio».

Il motivosi concentra sul master universitario, che non è stato riconosciuto come titolo rilevante al fine della selezionein quanto conseguito nel 2007, mentre il bando prevedeva il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti entro il 2006.

La ricorrente affermache, sebbene il certificato di conseguimento del masterfosse stato emesso nel gennaio 2007, l’esame finale era stato tuttavia superato nel dicembre 2006, sicché il titolo avrebbe dovuto essere considerato nell’assegnazione del punteggio utile per l’inserimento in graduatoria.

1.1. Il motivo è inammissibile, perché volto a ottenere dalla Corte di Cassazione un riesame del fatto e non un controllo sulla legittimità della decisione assunta dal giudice del merito.

La questione della data del conseguimento del master è stata affrontata e motivatamente risolta dalla Corte d’Appello al paragrafo 3 della sentenza impugnata.

Nell’illustrazione del ricorso nemmeno si prospetta una sostanziale assenza di motivazione (limitandosi la ricorrente a ribadire la propria diversa versione dei fatti ) e men che meno che ci sia stato l’omesso l’esame del fatto .

E ciò è sufficiente per decretare l’inammissibilità del motivo, anche a voler prescindere dal rilievo che, a fronte di una doppia decisione conforme nei due gradi di merito, nel presente processo non è consentitoil ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (come precisato dal successivo comma 4, che ha riprodotto il contenuto dell’art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., qui ancora applicabileratione temporis).

Non rimane che ricordare i consolidatiprincipi in materia di limiti diammissibilità del ricorso per cassazione che denuncia ildifetto di motivazione della sentenza di merito (per tutte, v.

Cass.

S.U. n. 8053/2014).

2. Il secondo motivo è intitolato « violazione del principio di equipollenza – omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio».

In questo caso la ricorrente si lamenta del mancato riconoscimento, quale titolo utile nella selezione, del superamento di un concorso indetto dal Ministero del Lavoro e della P revidenza social e per il ruolo di ispettore del lavoro .

In particolare, la ricorrente contesta la ragionevolezza del bando per la selezione nella parte in cui riconosceva valore ai concorsi superati presso altri enti pubblici non economici e non, invece, a un concorso ministeriale, oltretutto in un ambito affine a quellodi cui si occupa l’I.N.P.S.

3. Collegato al secondo motivo è dunque il terzo , che riguarda anch’esso il mancato riconoscimento come titolo del concorso presso il Ministero del Lavoro ecensura «violazione del CCNL 1998/2001 art. 15 e dell’art. 11, lett.

F), CCNI 1998/2000 –omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio». 4.Anche qu est i motiv i sono inammissibil i .

4.1. Per quanto riguarda le censure di « omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione» valgono le medesime osservazioni svolte con riferimento al primo motivo: la motivazione rispetta senz’altro il «minimo costituzionale» garantito dall’art. 111 Cost., oltre il quale non è ammesso sindacato in sede di legittimità; inoltre, la censura di omesso esame non è consentita nel caso di doppia decisione conforme nei gradi di merito.

4.2. Per quanto riguarda la denunciata violazione delle norme della contrattazione collettiva, si deve ricordare che costituisce un vizio di legittimità censurabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. solo la violazione dei «contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro» e non anche quella de i contratti che contengono norme integrative del la contrattazione nazionale , con riferimento ai quali può essere denunciata soltanto la violazione dei criteri legali di interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.

Ebbene, l’art. 15 delCCNL del comparto [OSCURATO:PERSONA] per il quadriennio 1998/2001 dispone che , per i «passaggi interni» finalizzati alla pro gressione economica , sia considerato ancheil «possesso di titoli di studio e professionali coerenti con i processi di riorganizzazione o innovazione tecnologica».

Si tratta di una previsione troppo ampia e generica perché si possa prospettare l’illegittimità del contratto collettivo integrativo stipulato dall’I.N.P.S. nel 2006 per regolare la procedura selettiva oggetto di causa, nel quale venne considerato titolo coerente il superamento di un concorso presso un altro ente pubblico economico e non, invece, il superamento di un concorso presso il Ministero del Lavoro.

In perfetta conformità a tale contratto integrativo venne poi emanato il bando per la progressione economica.

Per l’evidente impossibilità di configurare una violazione del CCNL di comparto da parte delCCNI del 2006 (e quindi del pedissequo bando), la ricorrente prospetta una incompatibilità tra il contenuto del bando e l’art. 11, lett.

F, del CCNI 1998/2001 attuativo in ambito I.N.P.S. del CCNL, nel quale si indica, tra i titoli da valorizzare al fine delle selezioni per progressioni economiche, il superamento di «concorsi pubblici per le qualifiche VII e VIII del precedente ordinamento», senza alcuna altra distinzione.

Sennonché, a parte ogni valutazione sulla fondatezza della prospettata violazione del CCNI 1998/2001, è sufficiente il rilievo che essa non può essere posta in termini di violazione di norma di diritto, non trattandosi di un contratto collettivo nazionale di lavoro, ma di uncontratto integrativo aziendale , la cui violazione avrebbe potuto essere denunciata solo tramite la prospettata violazione dei criteri legali di interpretazione dei contratti.

La giurisprudenza di questa Corte da tempo è consolidata nell’affermare che, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, la denuncia della violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammessa solo con riferimento a quelli di carattere nazionale, per i quali è previsto il particolare regime di pubblicità dicui all’art. 47, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, mentre i contratti integrativi, attivati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dal contratto nazionale, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, se pure parametrati al territorio nazionale in ragione dell’amministrazione interessata, hanno una dimensione di carattere decentrato rispetto al comparto, con la conseguenza che la loro interpretazione è riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione, nei limiti fissati dall’art. 360, comma 1,n. 5 c.p.c. nel testo qui applicabile ratione temporis (v., fra le tante , Cass. n n . 5565/2004; 20599/2006; 28859/2008; 6748/2010; 15934/2013; 4921/2016 ; 16705/2018; 33312/2018; 20917/2019; 7568/2020; 25626/2020; 32697/2022 ; n.3367/2023 ; 8906/2023 ; 30282/2023; 36211/2023).

Inoltre, il CCNI del 2006, sulla cui base venne fatto il bando per la selezione, si pone allo stesso livello di contrattazione collettiva aziendale del CCNI 1998/2001, sicché non sarebbe nemmeno ipotizzabile una invalidità del primo perché (eventualmente) di contenuto difforme rispetto al secondo.

5. Dichiarato inammissibile il ricorso, lespese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, nel rapporto tra la ricorrente e l’INPS, mentre non si dà luogo a pronuncia sulle spese nei confronti dei controinteressati,rimasti intimat i .

6. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002.

P.Q.M.

La Corte: dichiara inammissibile ilricorso ;condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’I.N.P.S., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 4.000 per compensi, oltre a spese generali al 15%, € 200 per esbors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24227/2018 R.G. proposto da domiciliatain Roma, via dei Gracchi,presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] M. Pettinelli -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l’avvocatura generale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] a -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] CIOMEI, Patrizia AGOSTINI, Stefania PETRELLI, Antonella VANNICOLA, Emidio BEVINI, Valeria MARIUCCI, Giovanni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] PISTOLESI -intimati - avverso la sentenza n. 407 /201 7 , depositata i l 2 . 2 . 201 8 de lla Corte d’Appello diAncona; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.1.2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente , dipendente dell’ I.N.P.S. , partecipò alla selezione interna bandita l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] per la copertura di 36 posti di livello economico C 4 , profilo amministrativo, presso la sede di [OSCURATO:PERSONA]. In base all’esito della selezione, la ricorrente rimase esclusa dalla progressione economica, sicché si rivolse al Tribunale di Fermo, in funzione di giudice del lavoro, per chiedere di essere utilmentecollocata in graduatoria, previa valorizzazione di due titoli non riconosciuti dalla commissione esaminatrice: un master universitario di secon do livello e un concorso pubblico nazionale superato per il ruolodi ispettore del lavoro. Il Tribunale, esteso il contraddittorio ai potenziali controinteressati, respinse la domanda , condannando la ricorrenteal pagamento delle spese legali in favore dell’INPS e compensandole nei confronti dell’unico controinteressato costituitosi in giudizio. La lavoratrice si rivolse quindi alla Corte d ’ Appello di Ancona, notificando l’ appello a ll’I . N . P . S . e ai controinteressat i . Di questi, [OSCURATO:PERSONA] , che si era costituito in primo grado, propose a sua volta appello incidentale contro la compensazione delle spese. La Corte d’Appello respinse l’appello principale eaccolse, invece, quello incidentale, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese in favore d i [OSCURATO:PERSONA] per entrambi i gradi del giudizio di merito. Contro la sentenza della Corte d’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolato in tr e motivi. L’I.N.P.S. si è difeso con controricorso . Tutti i controinteressati sono rimasti intimati. Il ricorso è trattato incamera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ilprimo motivo si denuncia « nullità della sentenza per omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio». Il motivosi concentra sul master universitario, che non è stato riconosciuto come titolo rilevante al fine della selezionein quanto conseguito nel 2007, mentre il bando prevedeva il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti entro il 2006. La ricorrente affermache, sebbene il certificato di conseguimento del masterfosse stato emesso nel gennaio 2007, l’esame finale era stato tuttavia superato nel dicembre 2006, sicché il titolo avrebbe dovuto essere considerato nell’assegnazione del punteggio utile per l’inserimento in graduatoria. 1.1. Il motivo è inammissibile, perché volto a ottenere dalla Corte di Cassazione un riesame del fatto e non un controllo sulla legittimità della decisione assunta dal giudice del merito. La questione della data del conseguimento del master è stata affrontata e motivatamente risolta dalla Corte d’Appello al paragrafo 3 della sentenza impugnata. Nell’illustrazione del ricorso nemmeno si prospetta una sostanziale assenza di motivazione (limitandosi la ricorrente a ribadire la propria diversa versione dei fatti ) e men che meno che ci sia stato l’omesso l’esame del fatto . E ciò è sufficiente per decretare l’inammissibilità del motivo, anche a voler prescindere dal rilievo che, a fronte di una doppia decisione conforme nei due gradi di merito, nel presente processo non è consentitoil ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (come precisato dal successivo comma 4, che ha riprodotto il contenuto dell’art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., qui ancora applicabileratione temporis). Non rimane che ricordare i consolidatiprincipi in materia di limiti diammissibilità del ricorso per cassazione che denuncia ildifetto di motivazione della sentenza di merito (per tutte, v. Cass. S.U. n. 8053/2014). 2. Il secondo motivo è intitolato « violazione del principio di equipollenza – omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio». In questo caso la ricorrente si lamenta del mancato riconoscimento, quale titolo utile nella selezione, del superamento di un concorso indetto dal Ministero del Lavoro e della P revidenza social e per il ruolo di ispettore del lavoro . In particolare, la ricorrente contesta la ragionevolezza del bando per la selezione nella parte in cui riconosceva valore ai concorsi superati presso altri enti pubblici non economici e non, invece, a un concorso ministeriale, oltretutto in un ambito affine a quellodi cui si occupa l’I.N.P.S. 3. Collegato al secondo motivo è dunque il terzo , che riguarda anch’esso il mancato riconoscimento come titolo del concorso presso il Ministero del Lavoro ecensura «violazione del CCNL 1998/2001 art. 15 e dell’art. 11, lett. F), CCNI 1998/2000 –omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio». 4.Anche qu est i motiv i sono inammissibil i . 4.1. Per quanto riguarda le censure di « omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione» valgono le medesime osservazioni svolte con riferimento al primo motivo: la motivazione rispetta senz’altro il «minimo costituzionale» garantito dall’art. 111 Cost., oltre il quale non è ammesso sindacato in sede di legittimità; inoltre, la censura di omesso esame non è consentita nel caso di doppia decisione conforme nei gradi di merito. 4.2. Per quanto riguarda la denunciata violazione delle norme della contrattazione collettiva, si deve ricordare che costituisce un vizio di legittimità censurabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. solo la violazione dei «contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro» e non anche quella de i contratti che contengono norme integrative del la contrattazione nazionale , con riferimento ai quali può essere denunciata soltanto la violazione dei criteri legali di interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. Ebbene, l’art. 15 delCCNL del comparto [OSCURATO:PERSONA] per il quadriennio 1998/2001 dispone che , per i «passaggi interni» finalizzati alla pro gressione economica , sia considerato ancheil «possesso di titoli di studio e professionali coerenti con i processi di riorganizzazione o innovazione tecnologica». Si tratta di una previsione troppo ampia e generica perché si possa prospettare l’illegittimità del contratto collettivo integrativo stipulato dall’I.N.P.S. nel 2006 per regolare la procedura selettiva oggetto di causa, nel quale venne considerato titolo coerente il superamento di un concorso presso un altro ente pubblico economico e non, invece, il superamento di un concorso presso il Ministero del Lavoro. In perfetta conformità a tale contratto integrativo venne poi emanato il bando per la progressione economica. Per l’evidente impossibilità di configurare una violazione del CCNL di comparto da parte delCCNI del 2006 (e quindi del pedissequo bando), la ricorrente prospetta una incompatibilità tra il contenuto del bando e l’art. 11, lett. F, del CCNI 1998/2001 attuativo in ambito I.N.P.S. del CCNL, nel quale si indica, tra i titoli da valorizzare al fine delle selezioni per progressioni economiche, il superamento di «concorsi pubblici per le qualifiche VII e VIII del precedente ordinamento», senza alcuna altra distinzione. Sennonché, a parte ogni valutazione sulla fondatezza della prospettata violazione del CCNI 1998/2001, è sufficiente il rilievo che essa non può essere posta in termini di violazione di norma di diritto, non trattandosi di un contratto collettivo nazionale di lavoro, ma di uncontratto integrativo aziendale , la cui violazione avrebbe potuto essere denunciata solo tramite la prospettata violazione dei criteri legali di interpretazione dei contratti. La giurisprudenza di questa Corte da tempo è consolidata nell’affermare che, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, la denuncia della violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammessa solo con riferimento a quelli di carattere nazionale, per i quali è previsto il particolare regime di pubblicità dicui all’art. 47, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, mentre i contratti integrativi, attivati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dal contratto nazionale, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, se pure parametrati al territorio nazionale in ragione dell’amministrazione interessata, hanno una dimensione di carattere decentrato rispetto al comparto, con la conseguenza che la loro interpretazione è riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione, nei limiti fissati dall’art. 360, comma 1,n. 5 c.p.c. nel testo qui applicabile ratione temporis (v., fra le tante , Cass. n n . 5565/2004; 20599/2006; 28859/2008; 6748/2010; 15934/2013; 4921/2016 ; 16705/2018; 33312/2018; 20917/2019; 7568/2020; 25626/2020; 32697/2022 ; n.3367/2023 ; 8906/2023 ; 30282/2023; 36211/2023). Inoltre, il CCNI del 2006, sulla cui base venne fatto il bando per la selezione, si pone allo stesso livello di contrattazione collettiva aziendale del CCNI 1998/2001, sicché non sarebbe nemmeno ipotizzabile una invalidità del primo perché (eventualmente) di contenuto difforme rispetto al secondo. 5. Dichiarato inammissibile il ricorso, lespese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, nel rapporto tra la ricorrente e l’INPS, mentre non si dà luogo a pronuncia sulle spese nei confronti dei controinteressati,rimasti intimat i . 6. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002. P.Q.M. La Corte: dichiara inammissibile ilricorso ;condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’I.N.P.S., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 4.000 per compensi, oltre a spese generali al 15%, € 200 per esbors
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