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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 febbraio 2025

Cassazione n. 32507/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1385/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 28073/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’impugnata sentenza, in data 21 febbraio 2025, la Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha ridotto la pena inflitta all’imputato, nella misura di anni due e mesi cinque di reclusione, in relazione a plurime violazioni degli artt. 10 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (capo a), art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capi b e c), art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capi d, e ed f), commessi quale legale rappresentante della società “[OSCURATO:PERSONA]”.

2. Avverso la sentenza d’appello, l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo due motivi di ricorso: - Vizio di motivazione in relazione alla mancata escussione di un teste disposta dal giudice ai sensi dell’art. 507 cod.proc.pen. e alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in grado di appello. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 32507/2025 Roma, lì, 01/10/2025 - Violazione di legge in relazione alla mancata notificazione del verbale di udienza contenente la modifica dell’imputazione all’imputato assente e vizio di motivazione.

La Corte territoriale avrebbe motivato la correttezza della mancata notificazione, all’imputato assente nel processo, del verbale di modifica del capo d’imputazione sull’assunto che la stessa si sarebbe sostanziata in «mere rettifiche».

Non così, secondo il ricorrente l’originario capo d’imputazione indicava le società commerciali (quella di cui l’imputato era amministratore e quella con la quale si sarebbero tenuti rapporti commerciali), con denominazioni assolutamente diverse da quelle oggetto del processo, di guisa che ne sarebbe indefettibilmente conseguita l’incompleta e imprecisa descrizione del fatto di reato. con violazione del diritto di difesa dell’imputato.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso dell’imputato è inammissibile.

Risulta ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale la modifica dell’imputazione riguardante un elemento accessorio del fatto, non accompagnata dalla notifica dell’estratto del verbale dibattimentale all’imputato, contumace o assente, determina una nullità assoluta qualora l’elemento modificato, incidendo sul nucleo essenziale del fatto, abbia impedito il pieno esercizio dei diritti difensivi; qualora, invece, la modifica non investa il nucleo sostanziale dell’addebito e non rechi pregiudizio al diritto dell’imputato di individuare con esattezza il fatto contestatogli, l’omessa notificazione del verbale d’udienza contenente tale modifica, determina una nullità relativa, non deducibile con l’impugnazione della sentenza se non eccepita dal difensore presente all’udienza successiva (Sez. 2, n. 46342 del 26/10/2016 Furfaro, Rv. 268320; Sez. 3, n. 17829 del 05/12/2018, Fina).

4. Nel caso in esame la corte territoriale ha rilevato che il Pubblico Ministero, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], chiedeva la correzione dei capi di imputazione «nel senso che dove era scritto “[OSCURATO:PERSONA]” si sarebbe dovuto leggere “[OSCURATO:PERSONA]” e dove era scritto “[OSCURATO:PERSONA]” si sarebbe dovuto leggere “[OSCURATO:PERSONA] 1962 SRL”» e che non ricorreva alcuna nullità dal momento che «si tratta, all’evidenza, di mere limitate rettifiche dell’editto accusatorio, non incidenti in alcun modo sul contenuto di esso, né sull’individuazione degli elementi essenziali dell’addebito» (vedi p. 4 della sentenza di secondo grado).

5. La decisione è immune da censure, avendo fatto il giudice del merito, corretta applicazione dei principi in materia, non avendo inciso, le modifiche, sul contenuto essenziale dei capi di imputazione.

Né il difensore ha allegato un concreto pregiudizio che la mancata notificazione avrebbe prodotto al diritto di difesa dell’imputato.

Questa Corte, infatti, si è espressa nel senso che: “in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione” (Sez.

U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; principio di diritto da ultimo ribadito da Sez. 3, n. 24932 del 10/02/2023, Gargano, Rv. 284846 - 04).

6. Anche l’ulteriore motivo di ricorso con il quale si deduce il vizio di motivazione in merito alla revoca della citazione del teste [OSCURATO:PERSONA], e alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.

Non è sindacabile in sede di legittimità, per omessa assunzione di una prova decisiva, la revoca del provvedimento di ammissione di una prova disposta d'ufficio su sollecitazione di parte, che sia congruamente motivata in riferimento alla raggiunta completezza del quadro istruttorio (Sez. 6, Sentenza n. 13571 del 12/11/2010, Rv. 249906 – 01; Sez. 3, n. 24259 del 27/05/2010, Rv. 247290 – 01; Sez. 6, n. 33105 del 08/07/2003, Rv. 226534 - 01).

La corte territoriale dopo avere rilevato che la revoca della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] era dipesa dal suo mancato accompagnamento coattivo dopo la sua citazione, ha argomentato la completezza dell’indagine probatoria (cfr. pag. 5), né il difensore ha contrasto con argomenti specifici tale motivazione.

7. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 26/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1385/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 28073/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’impugnata sentenza, in data 21 febbraio 2025, la Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha ridotto la pena inflitta all’imputato, nella misura di anni due e mesi cinque di reclusione, in relazione a plurime violazioni degli artt. 10 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (capo a), art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capi b e c), art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capi d, e ed f), commessi quale legale rappresentante della società “[OSCURATO:PERSONA]”. 2. Avverso la sentenza d’appello, l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo due motivi di ricorso: - Vizio di motivazione in relazione alla mancata escussione di un teste disposta dal giudice ai sensi dell’art. 507 cod.proc.pen. e alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in grado di appello. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 32507/2025 Roma, lì, 01/10/2025 - Violazione di legge in relazione alla mancata notificazione del verbale di udienza contenente la modifica dell’imputazione all’imputato assente e vizio di motivazione. La Corte territoriale avrebbe motivato la correttezza della mancata notificazione, all’imputato assente nel processo, del verbale di modifica del capo d’imputazione sull’assunto che la stessa si sarebbe sostanziata in «mere rettifiche». Non così, secondo il ricorrente l’originario capo d’imputazione indicava le società commerciali (quella di cui l’imputato era amministratore e quella con la quale si sarebbero tenuti rapporti commerciali), con denominazioni assolutamente diverse da quelle oggetto del processo, di guisa che ne sarebbe indefettibilmente conseguita l’incompleta e imprecisa descrizione del fatto di reato. con violazione del diritto di difesa dell’imputato. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso dell’imputato è inammissibile. Risulta ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale la modifica dell’imputazione riguardante un elemento accessorio del fatto, non accompagnata dalla notifica dell’estratto del verbale dibattimentale all’imputato, contumace o assente, determina una nullità assoluta qualora l’elemento modificato, incidendo sul nucleo essenziale del fatto, abbia impedito il pieno esercizio dei diritti difensivi; qualora, invece, la modifica non investa il nucleo sostanziale dell’addebito e non rechi pregiudizio al diritto dell’imputato di individuare con esattezza il fatto contestatogli, l’omessa notificazione del verbale d’udienza contenente tale modifica, determina una nullità relativa, non deducibile con l’impugnazione della sentenza se non eccepita dal difensore presente all’udienza successiva (Sez. 2, n. 46342 del 26/10/2016 Furfaro, Rv. 268320; Sez. 3, n. 17829 del 05/12/2018, Fina). 4. Nel caso in esame la corte territoriale ha rilevato che il Pubblico Ministero, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], chiedeva la correzione dei capi di imputazione «nel senso che dove era scritto “[OSCURATO:PERSONA]” si sarebbe dovuto leggere “[OSCURATO:PERSONA]” e dove era scritto “[OSCURATO:PERSONA]” si sarebbe dovuto leggere “[OSCURATO:PERSONA] 1962 SRL”» e che non ricorreva alcuna nullità dal momento che «si tratta, all’evidenza, di mere limitate rettifiche dell’editto accusatorio, non incidenti in alcun modo sul contenuto di esso, né sull’individuazione degli elementi essenziali dell’addebito» (vedi p. 4 della sentenza di secondo grado). 5. La decisione è immune da censure, avendo fatto il giudice del merito, corretta applicazione dei principi in materia, non avendo inciso, le modifiche, sul contenuto essenziale dei capi di imputazione. Né il difensore ha allegato un concreto pregiudizio che la mancata notificazione avrebbe prodotto al diritto di difesa dell’imputato. Questa Corte, infatti, si è espressa nel senso che: “in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione” (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; principio di diritto da ultimo ribadito da Sez. 3, n. 24932 del 10/02/2023, Gargano, Rv. 284846 - 04). 6. Anche l’ulteriore motivo di ricorso con il quale si deduce il vizio di motivazione in merito alla revoca della citazione del teste [OSCURATO:PERSONA], e alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Non è sindacabile in sede di legittimità, per omessa assunzione di una prova decisiva, la revoca del provvedimento di ammissione di una prova disposta d'ufficio su sollecitazione di parte, che sia congruamente motivata in riferimento alla raggiunta completezza del quadro istruttorio (Sez. 6, Sentenza n. 13571 del 12/11/2010, Rv. 249906 – 01; Sez. 3, n. 24259 del 27/05/2010, Rv. 247290 – 01; Sez. 6, n. 33105 del 08/07/2003, Rv. 226534 - 01). La corte territoriale dopo avere rilevato che la revoca della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] era dipesa dal suo mancato accompagnamento coattivo dopo la sua citazione, ha argomentato la completezza dell’indagine probatoria (cfr. pag. 5), né il difensore ha contrasto con argomenti specifici tale motivazione. 7. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 26/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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