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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 marzo 2026

Cassazione n. 24235/2026

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rale presso Corte di appello di Salerno nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2026 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 5 marzo 2026, la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] all'esito di giudizio abbreviato, ha riqualificato il reato di cui all'art. 336 cod. pen., originariamente contestato a [OSCURATO:PERSONA], nel delitto di minaccia aggravata ex artt. 612 e 61, primo comma, n. 10, cod. pen. e, per l'effetto, ha dichiarato l'improcedibilità dell'azione per difetto di querela.2.

Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno, deducendo violazione di legge penale e vizio di motivazione.

Il ricorrente premette che, sulla base dell'incontestata ricostruzione del fatto, l'imputato, recatosi presso la caserma dei carabinieri per adempiere all'obbligo di presentazione cui era sottoposto, aveva preteso di assolvervi immediatamente, rivolgendo frasi minatorie agli operanti.

La Corte di appello ha escluso la configurabilità del delitto di cui all'art. 336 cod. pen., ritenendo che le espressioni utilizzate dall'imputato non fossero dirette a turbare il compimento di atti d'ufficio, ma costituissero mera manifestazione di nervosismo.

In particolare, ha valorizzato la mancanza di riscontro in atti della circostanza - indicata nell'imputazione - relativa all'esistenza di un turno di attesa dei presenti, reputando tale dato necessario ai fini della configurabilità del reato originariamente contestato.

Il Procuratore generale censura tale impostazione, assumendo che doveva ritenersi evidente che i carabinieri fossero impegnati, in quel momento, nello svolgimento di altre attività d'ufficio.

In ogni caso, la Corte di appello, ove avesse ritenuto decisivo tale dato, avrebbe dovuto esercitare, anche d'ufficio, i poteri istruttori ex artt. 603 e 441, comma 5, cod. proc. pen., al fine di colmare la ritenuta lacuna probatoria.

3. Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione.

Il Procuratore generale ha concluso come indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel delitto di cui all'art. 336 cod. pen. l'atto contrario ai doveri di ufficio non fa parte dell'elemento oggettivo del reato, ma di quello soggettivo e, più precisamente, del dolo specifico che attiene alla finalità che l'agente si propone con il suo comportamento, sicché, se questo agisce con minaccia e con l'intenzione di attaccare il pubblico ufficiale per costringerlo a compiere un atto contrario ai propri doveri o a omettere un atto dell'ufficio, il delitto è consumato, sia che l'attività commissiva o l'omissione cui è finalizzata l'azione dell'agente siano state già realizzate, sia che ancora debbano esserlo (Sez. 2, n. 1702 del 26/10/2021, dep. 2022, Polimeni, Rv. 282434 - 01; Sez. 6, n. 7346 del 22/01/2004, Nardi, 2Rv. 229162 - 01).

Né si richiede che l'atto d'ufficio sia specificamente determinato, essendo invece sufficiente che, sulla base del contesto in cui è espressa la minaccia, sia determinabile - in termini generali o specifici - il genere di condotta alla cui realizzazione o omissione essa è finalizzata.

Infatti, per la configurabilità del reato di cui all'art. 336 cod. pen., le azioni intimidatorie devono essere volte a ostacolare l'esercizio del complesso di competenze e funzioni del pubblico ufficiale, non lo specifico servizio concretamente svolto (Sez. 6, n. 5382 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2022, Cesaruolo, non mass.; Sez. 6, n. 14883 del 09/02/2017, Marotta, Rv. 269380 - 01).

Quel che rileva, quindi, ai fini dell'integrazione del delitto, è la condotta violenta o minatoria esercitata nei confronti del pubblico agente e finalizzata alla commissione, da parte di quest'ultimo, dell'atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione di quello dovuto.

È opportuno rammentare che, peraltro, una più lieve ipotesi di reato è prevista, al terzo comma dell'art. 336 cod. pen., nel caso in cui la condotta sia diretta a costringere il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio a compiere un atto del proprio ufficio o servizio.

Si intende così che il disvalore dell'azione fondante l'incriminazione è incentrato, in via primaria, sulla lesione della libertà di determinazione o di volizione degli organi pubblici, oltre che sulla incolumità e sulla libertà morale delle persone fisiche che subiscono le condotte lesive o minatorie, e non sulla legalità dell'atto in sé.

Sul fronte della condotta minatoria, si è altresì rimarcato in giurisprudenza che, trattandosi di reato di mera condotta, è sufficiente ad integrare il delitto ex art. 336 cod. pen. l'uso di qualsiasi coazione, anche indiretta, nei confronti del pubblico agente, purché idonea a comprimerne la libertà d'azione (Sez. 6, n. 4909 del 04/12/2024, dep. 2025, Ghouila, Rv. 287598 - 02; Sez. 6, n. 2104 del 16/12/2021, dep. 2022, Alberto, Rv. 282666 - 01; Sez. 6, n. 24624 del 15/04/2003, Marano, Rv. 225492 - 01) o comunque a turbare il pubblico ufficiale nell'assolvimento dei suoi compiti istituzionali (Sez. 6, n. 20320 del 07/05/2015, Rv. 263398 - 01; Sez. 6, n. 6164 del 10/01/2011, Rv. 249376 - 01).

In tale prospettiva, va ribadito che, ai fini della consumazione del reato di cui all'art. 336 cod. pen., l'idoneità della minaccia deve essere valutata con un giudizio ex ante, tenendo conto delle circostanze oggettive e soggettive del fatto, con la conseguenza che l'impossibilità di realizzare il male minacciato, a meno che essa non tolga al fatto qualsiasi parvenza di serietà, non esclude il reato, 3dovendo riferirsi alla potenzialità costrittiva del male ingiusto prospettato (Sez. 6, n. 32705 del 17/04/2014, Coccia, Rv. 260324 - 01; Sez. 6, n. 44850 del 31/10/2007, Sacchi, Rv. 238032 - 01; Sez. 6, n. 34880 del 07/02/2007, Ferraro, Rv. 237603 - 01).

3. Tanto premesso, nel caso di specie, alla luce della ricostruzione operata dai giudici di merito, risulta che l'imputato, nella fascia oraria stabilita, si era recato presso la caserma dei carabinieri per adempiere all'obbligo di presentazione quotidiana e aveva preteso di procedere immediatamente alle relative formalità, rivolgendo, a tal fine, ai militari in servizio frasi del seguente tenore: «Io quando vengo non devo aspettare nessuno, la prossima volta sfondo il cancello, quella motocicletta che sta fuori la sbatto per aria [...] la vedete questa faccia quando vedete questa faccia io arrivo qua devo firmare subito».

La Corte di appello, contrariamente al primo giudice, ha ritenuto che le parole pronunciate dall'imputato «per quanto sicuramente minacciose, non erano funzionali ad incidere sull'attività di ufficio dei militari che dovevano raccogliere la sua firma», sul rilievo che, nonostante l'imputazione e la sentenza di primo grado contenessero riferimenti a una fila di persone all'interno della caserma e a un turno da rispettare, di tali evenienze non vi era traccia in atti.

Assume dunque la Corte di appello che se, in presenza di siffatti elementi, il contegno dell'imputato avrebbe certamente turbato il mantenimento dell'ordine, non così in loro assenza, sicché «anche un'eventuale inurbana pretesa di essere liberato immediatamente, non essendo destinata a incidere concretamente sulle attività di pubblici ufficiali, resta confinata allo stato della mera minaccia aggravata dall'essere stata rivolta contro un pubblico ufficiale, improcedibile per difetto di querela».

Siffatto percorso argomentativo si palesa, tuttavia, distonico rispetto ai principi di diritto sopra riportati e intrinsecamente contraddittorio.

La Corte territoriale ha, infatti, ancorato la sussistenza del reato alla prova di un concreto turbamento dell'ordine della trattazione degli affari da parte dei militari ovvero di un pregiudizio alla priorità acquisita da altri soggetti eventualmente presenti, per poi ritenere che, in assenza della prova di tali elementi, il reato di cui all'art. 336 cod. pen. non possa ritenersi integrato.

Così argomentando, però, i Giudici di appello hanno valorizzato elementi non richiesti ai fini della tipicità, trattandosi di reato di mera condotta.

A fronte di espressioni di indubbia carica minatoria, funzionalmente connesse all'attività istituzionale in atto, deve invece verificarsi - con accertamento in fatto rimesso al giudice del rinvio - se l'adempimento 4coattivamente preteso dall'imputato integrasse un atto contrario ai doveri d'ufficio ovvero un atto agli stessi conforme, ai fini della corretta sussunzione del fatto nell'alveo dell'art. 336 cod. pen. 4.

Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Salerno.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rale presso Corte di appello di Salerno nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2026 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 5 marzo 2026, la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] all'esito di giudizio abbreviato, ha riqualificato il reato di cui all'art. 336 cod. pen., originariamente contestato a [OSCURATO:PERSONA], nel delitto di minaccia aggravata ex artt. 612 e 61, primo comma, n. 10, cod. pen. e, per l'effetto, ha dichiarato l'improcedibilità dell'azione per difetto di querela.2. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno, deducendo violazione di legge penale e vizio di motivazione. Il ricorrente premette che, sulla base dell'incontestata ricostruzione del fatto, l'imputato, recatosi presso la caserma dei carabinieri per adempiere all'obbligo di presentazione cui era sottoposto, aveva preteso di assolvervi immediatamente, rivolgendo frasi minatorie agli operanti. La Corte di appello ha escluso la configurabilità del delitto di cui all'art. 336 cod. pen., ritenendo che le espressioni utilizzate dall'imputato non fossero dirette a turbare il compimento di atti d'ufficio, ma costituissero mera manifestazione di nervosismo. In particolare, ha valorizzato la mancanza di riscontro in atti della circostanza - indicata nell'imputazione - relativa all'esistenza di un turno di attesa dei presenti, reputando tale dato necessario ai fini della configurabilità del reato originariamente contestato. Il Procuratore generale censura tale impostazione, assumendo che doveva ritenersi evidente che i carabinieri fossero impegnati, in quel momento, nello svolgimento di altre attività d'ufficio. In ogni caso, la Corte di appello, ove avesse ritenuto decisivo tale dato, avrebbe dovuto esercitare, anche d'ufficio, i poteri istruttori ex artt. 603 e 441, comma 5, cod. proc. pen., al fine di colmare la ritenuta lacuna probatoria. 3. Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione. Il Procuratore generale ha concluso come indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel delitto di cui all'art. 336 cod. pen. l'atto contrario ai doveri di ufficio non fa parte dell'elemento oggettivo del reato, ma di quello soggettivo e, più precisamente, del dolo specifico che attiene alla finalità che l'agente si propone con il suo comportamento, sicché, se questo agisce con minaccia e con l'intenzione di attaccare il pubblico ufficiale per costringerlo a compiere un atto contrario ai propri doveri o a omettere un atto dell'ufficio, il delitto è consumato, sia che l'attività commissiva o l'omissione cui è finalizzata l'azione dell'agente siano state già realizzate, sia che ancora debbano esserlo (Sez. 2, n. 1702 del 26/10/2021, dep. 2022, Polimeni, Rv. 282434 - 01; Sez. 6, n. 7346 del 22/01/2004, Nardi, 2Rv. 229162 - 01). Né si richiede che l'atto d'ufficio sia specificamente determinato, essendo invece sufficiente che, sulla base del contesto in cui è espressa la minaccia, sia determinabile - in termini generali o specifici - il genere di condotta alla cui realizzazione o omissione essa è finalizzata. Infatti, per la configurabilità del reato di cui all'art. 336 cod. pen., le azioni intimidatorie devono essere volte a ostacolare l'esercizio del complesso di competenze e funzioni del pubblico ufficiale, non lo specifico servizio concretamente svolto (Sez. 6, n. 5382 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2022, Cesaruolo, non mass.; Sez. 6, n. 14883 del 09/02/2017, Marotta, Rv. 269380 - 01). Quel che rileva, quindi, ai fini dell'integrazione del delitto, è la condotta violenta o minatoria esercitata nei confronti del pubblico agente e finalizzata alla commissione, da parte di quest'ultimo, dell'atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione di quello dovuto. È opportuno rammentare che, peraltro, una più lieve ipotesi di reato è prevista, al terzo comma dell'art. 336 cod. pen., nel caso in cui la condotta sia diretta a costringere il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio a compiere un atto del proprio ufficio o servizio. Si intende così che il disvalore dell'azione fondante l'incriminazione è incentrato, in via primaria, sulla lesione della libertà di determinazione o di volizione degli organi pubblici, oltre che sulla incolumità e sulla libertà morale delle persone fisiche che subiscono le condotte lesive o minatorie, e non sulla legalità dell'atto in sé. Sul fronte della condotta minatoria, si è altresì rimarcato in giurisprudenza che, trattandosi di reato di mera condotta, è sufficiente ad integrare il delitto ex art. 336 cod. pen. l'uso di qualsiasi coazione, anche indiretta, nei confronti del pubblico agente, purché idonea a comprimerne la libertà d'azione (Sez. 6, n. 4909 del 04/12/2024, dep. 2025, Ghouila, Rv. 287598 - 02; Sez. 6, n. 2104 del 16/12/2021, dep. 2022, Alberto, Rv. 282666 - 01; Sez. 6, n. 24624 del 15/04/2003, Marano, Rv. 225492 - 01) o comunque a turbare il pubblico ufficiale nell'assolvimento dei suoi compiti istituzionali (Sez. 6, n. 20320 del 07/05/2015, Rv. 263398 - 01; Sez. 6, n. 6164 del 10/01/2011, Rv. 249376 - 01). In tale prospettiva, va ribadito che, ai fini della consumazione del reato di cui all'art. 336 cod. pen., l'idoneità della minaccia deve essere valutata con un giudizio ex ante, tenendo conto delle circostanze oggettive e soggettive del fatto, con la conseguenza che l'impossibilità di realizzare il male minacciato, a meno che essa non tolga al fatto qualsiasi parvenza di serietà, non esclude il reato, 3dovendo riferirsi alla potenzialità costrittiva del male ingiusto prospettato (Sez. 6, n. 32705 del 17/04/2014, Coccia, Rv. 260324 - 01; Sez. 6, n. 44850 del 31/10/2007, Sacchi, Rv. 238032 - 01; Sez. 6, n. 34880 del 07/02/2007, Ferraro, Rv. 237603 - 01). 3. Tanto premesso, nel caso di specie, alla luce della ricostruzione operata dai giudici di merito, risulta che l'imputato, nella fascia oraria stabilita, si era recato presso la caserma dei carabinieri per adempiere all'obbligo di presentazione quotidiana e aveva preteso di procedere immediatamente alle relative formalità, rivolgendo, a tal fine, ai militari in servizio frasi del seguente tenore: «Io quando vengo non devo aspettare nessuno, la prossima volta sfondo il cancello, quella motocicletta che sta fuori la sbatto per aria [...] la vedete questa faccia quando vedete questa faccia io arrivo qua devo firmare subito». La Corte di appello, contrariamente al primo giudice, ha ritenuto che le parole pronunciate dall'imputato «per quanto sicuramente minacciose, non erano funzionali ad incidere sull'attività di ufficio dei militari che dovevano raccogliere la sua firma», sul rilievo che, nonostante l'imputazione e la sentenza di primo grado contenessero riferimenti a una fila di persone all'interno della caserma e a un turno da rispettare, di tali evenienze non vi era traccia in atti. Assume dunque la Corte di appello che se, in presenza di siffatti elementi, il contegno dell'imputato avrebbe certamente turbato il mantenimento dell'ordine, non così in loro assenza, sicché «anche un'eventuale inurbana pretesa di essere liberato immediatamente, non essendo destinata a incidere concretamente sulle attività di pubblici ufficiali, resta confinata allo stato della mera minaccia aggravata dall'essere stata rivolta contro un pubblico ufficiale, improcedibile per difetto di querela». Siffatto percorso argomentativo si palesa, tuttavia, distonico rispetto ai principi di diritto sopra riportati e intrinsecamente contraddittorio. La Corte territoriale ha, infatti, ancorato la sussistenza del reato alla prova di un concreto turbamento dell'ordine della trattazione degli affari da parte dei militari ovvero di un pregiudizio alla priorità acquisita da altri soggetti eventualmente presenti, per poi ritenere che, in assenza della prova di tali elementi, il reato di cui all'art. 336 cod. pen. non possa ritenersi integrato. Così argomentando, però, i Giudici di appello hanno valorizzato elementi non richiesti ai fini della tipicità, trattandosi di reato di mera condotta. A fronte di espressioni di indubbia carica minatoria, funzionalmente connesse all'attività istituzionale in atto, deve invece verificarsi - con accertamento in fatto rimesso al giudice del rinvio - se l'adempimento 4coattivamente preteso dall'imputato integrasse un atto contrario ai doveri d'ufficio ovvero un atto agli stessi conforme, ai fini della corretta sussunzione del fatto nell'alveo dell'art. 336 cod. pen. 4. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Salerno. P.Q.M
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