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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 32467/2026

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ella Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che il primo motivo, con cui si deduce, ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza dell'art. 69 cod. pen., per nonessere stata riconosciuta la prevalenza delle circostanze attenuanti generichesulle contestate aggravanti, è inammissibile; che il giudizio di comparazione tracircostanze eterogenee costituisce, infatti, esercizio del potere valutativoriservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ovecongruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previstidall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri divalutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv.279838-02); che, nella specie, la Corte territoriale ha congruamente motivato ilmantenimento del giudizio di equivalenza facendo riferimento alla gravità delfatto e alla mancanza di ulteriori elementi idonei a giustificare una diversavalutazione; che il motivo, pertanto, sollecita, sotto l'apparente deduzione dellaviolazione di legge, un'alternativa e più favorevole valutazione degli stessielementi già congruamente apprezzati dal giudice di merito, non consentita insede di legittimità;che il secondo motivo, con cui si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., inosservanza dell'art. 133 cod. pen. in ordine alladeterminazione della pena base, è del pari inammissibile; che la determinazionedella misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ambito diun potere discrezionale il cui esercizio non è sindacabile in sede di legittimitàquando la statuizione risulti motivata con riferimento agli elementi di cui all'art.133 cod. pen. e non appaia arbitraria o abnorme (Sez. 2, n. 39716 del12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.271243); che, nel caso in esame, la Corte territoriale, dando atto essa stessadell'eccessività della pena base originariamente individuata, ha proceduto a unasua sensibile riduzione, commisurandola in ragione degli elementi di cui all'art.133 cod. pen., sicché il motivo, nella sostanza, sollecita un'ulteriore e nonconsentita rivalutazione di una statuizione già favorevolmente rimodulata dalgiudice di merito con motivazione non arbitraria;che il terzo motivo, con cui si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., inosservanza dell'art. 81 cod. pen. in ordine al mancatoriconoscimento della continuazione con i fatti giudicati dalle sentenze irrevocabilidel Tribunale di Benevento dell'8 ottobre 2008 e del Gip del Tribunale di Napolidel 10 ottobre 2008, è egualmente inammissibile; che la Corte territoriale haescluso la sussistenza di un medesimo disegno criminoso richiamando la distanzatemporale tra le condotte, il diverso contesto territoriale e l'eterogeneità dei reaticommessi, ritenuti sintomatici, piuttosto, di una spiccata pericolosità sociale e diun'inclinazione a delinquere, così esprimendo una valutazione di fattosull'insussistenza di un programma criminoso unitario che si sottrae al sindacatodi legittimità; che il motivo, pertanto, si risolve nella richiesta di una diversalettura degli stessi elementi già esaminati dal giudice di merito, non consentita inquesta sede;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che il primo motivo, con cui si deduce, ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza dell'art. 69 cod. pen., per nonessere stata riconosciuta la prevalenza delle circostanze attenuanti generichesulle contestate aggravanti, è inammissibile; che il giudizio di comparazione tracircostanze eterogenee costituisce, infatti, esercizio del potere valutativoriservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ovecongruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previstidall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri divalutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv.279838-02); che, nella specie, la Corte territoriale ha congruamente motivato ilmantenimento del giudizio di equivalenza facendo riferimento alla gravità delfatto e alla mancanza di ulteriori elementi idonei a giustificare una diversavalutazione; che il motivo, pertanto, sollecita, sotto l'apparente deduzione dellaviolazione di legge, un'alternativa e più favorevole valutazione degli stessielementi già congruamente apprezzati dal giudice di merito, non consentita insede di legittimità;che il secondo motivo, con cui si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., inosservanza dell'art. 133 cod. pen. in ordine alladeterminazione della pena base, è del pari inammissibile; che la determinazionedella misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ambito diun potere discrezionale il cui esercizio non è sindacabile in sede di legittimitàquando la statuizione risulti motivata con riferimento agli elementi di cui all'art.133 cod. pen. e non appaia arbitraria o abnorme (Sez. 2, n. 39716 del12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.271243); che, nel caso in esame, la Corte territoriale, dando atto essa stessadell'eccessività della pena base originariamente individuata, ha proceduto a unasua sensibile riduzione, commisurandola in ragione degli elementi di cui all'art.133 cod. pen., sicché il motivo, nella sostanza, sollecita un'ulteriore e nonconsentita rivalutazione di una statuizione già favorevolmente rimodulata dalgiudice di merito con motivazione non arbitraria;che il terzo motivo, con cui si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., inosservanza dell'art. 81 cod. pen. in ordine al mancatoriconoscimento della continuazione con i fatti giudicati dalle sentenze irrevocabilidel Tribunale di Benevento dell'8 ottobre 2008 e del Gip del Tribunale di Napolidel 10 ottobre 2008, è egualmente inammissibile; che la Corte territoriale haescluso la sussistenza di un medesimo disegno criminoso richiamando la distanzatemporale tra le condotte, il diverso contesto territoriale e l'eterogeneità dei reaticommessi, ritenuti sintomatici, piuttosto, di una spiccata pericolosità sociale e diun'inclinazione a delinquere, così esprimendo una valutazione di fattosull'insussistenza di un programma criminoso unitario che si sottrae al sindacatodi legittimità; che il motivo, pertanto, si risolve nella richiesta di una diversalettura degli stessi elementi già esaminati dal giudice di merito, non consentita inquesta sede;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
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