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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2022

Cassazione n. 11676/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , Rilevato che l'imputato D'[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato; Rilevato che in data 30 agosto 2021 il difensore dell'imputato ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, in forza di procura speciale all'uopo conferita dal ricorrente; considerato che, alla luce dell'intervenuta rinuncia all'impugnazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro

500. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] MariiMrosini [OSCURATO:PERSONA] DU.7CSITATO [OSCURATO:PERSONA] . 3 0 MA ----

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , Rilevato che l'imputato D'[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato; Rilevato che in data 30 agosto 2021 il difensore dell'imputato ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, in forza di procura speciale all'uopo conferita dal ricorrente; considerato che, alla luce dell'intervenuta rinuncia all'impugnazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 500. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] MariiMrosini [OSCURATO:PERSONA] DU.7CSITATO [OSCURATO:PERSONA] . 3 0 MA ----
Sentenza Cassazione n. 11676/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris