CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08471/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino ha confermato la condanna a mesi sette di arresto pronunciata dal Tribunale di Alessandria il 26/9/2022 nei confronti di letto Francesco per i reati di cui agli artt. 73 e 75 D.Lgs 159/2011; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 131 bis cod. pen. evidenziando che le precedenti condanne ritenute ostative si riferirebbero a fatti risalenti nel tempo Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, con il riferimento al fatto che il processo si riferiva a due condotte e ai precedenti penali, anche per reati gravi come per il reato di cui alla'rt. 416 bis cod. pen., ha dato coerente e adeguato conto dell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice di merito nell'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende