CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 settembre 2024
Cassazione n. 23228/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - Sent. n. sez. 440/2025 CC - 26/03/2025 R.G.N. 777/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 18 settembre 2024, la Corte di appello di Trieste ha dichiarato inammissibile l’istanza di ricusazione proposta da D’[OSCURATO:PERSONA] nei confronti del dott. [OSCURATO:PERSONA], quale componente del collegio della Corte di appello di Trieste che ha deciso l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine, che aveva condannato il D’Alonzo per il reato di cui all’art. 595 cod. pen. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 23228/2025 Roma, lì, 20/06/2025 La Corte territoriale ha rilevato che il D’Alonzo aveva presentato l'istanza di ricusazione solo dopo la pronuncia della sentenza emessa dal collegio giudicante composto anche dal dott. [OSCURATO:PERSONA]. L’istanza, pertanto, doveva considerarsi inammissibile, in quanto presentata in relazione a un componente del collegio che aveva già pronunciato sentenza, essendo invece la ricusazione un istituto destinato ad operare in via preventiva, evitando che il giudice che versi in una situazione di incompatibilità possa partecipare alla decisione. 2. Avverso l’ordinanza della Corte di appello di Bologna, il D’Alonzo ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore. 2.1. Con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale. Rappresenta che: il giudizio di appello si era svolto in forma “cartolare, senza la partecipazione delle parti; solo con la lettura del testo della sentenza, la difesa era venuta a sapere che il collegio giudicante era composto anche dal dott. [OSCURATO:PERSONA], che, nel medesimo procedimento, aveva già svolto le funzioni di giudice per l'udienza preliminare, disponendo il rinvio a giudizio dell'imputato. Tanto premesso, il ricorrente contesta la decisione della Corte di appello, sostenendo che non sarebbe affatto vero che l'istituto della ricusazione sia destinato ad operare solo in via preventiva, atteso che la giurisprudenza di legittimità ritiene che, nei casi di provvedimenti emessi de plano, in cui l'interessato non ha la concreta possibilità di presentare preventivamente l'istanza di ricusazione, questa potrebbe essere presentata anche successivamente alla decisione, che, essendo stata emessa violando i principi di imparzialità e terzietà del giudice, risulterebbe affetta da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 4. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, ha presentato memoria scritta con la quale ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che: l'esistenza di una causa di incompatibilità, non incidendo sui requisiti di capacità del giudice, non determina, in via di principio, la nullità del provvedimento adottato dal giudice incompatibile, ma costituisce motivo di ricusazione, da farsi valere con la specifica procedura prevista dagli artt. 37 e segg. cod. proc. pen.; non ha incidenza sulla capacità del giudice, sempre in via di principio, la violazione del dovere di astensione, che non è causa di nullità generale e assoluta ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., deducibile come motivo di impugnazione della sentenza pronunciata col concorso del giudice incompatibile, ma costituisce esclusiva ragione, per la parte interessata, di ricusazione del giudice non astenutosi (cfr. Sez. U, n. 5 del 17/04/1996, Rv. 204464; Sez. U, n. 23 del 24/11/1999, Rv. 215097). La più recente giurisprudenza, con particolare riferimento alle ipotesi di provvedimento emessi de plano, in relazione ai quali non vi è la possibilità per l’interessato di conoscere prima della decisione la composizione del collegio giudicante e di promuovere in via preventiva l’istanza di ricusazione, ha posto in rilievo la necessità di coordinare i sopra esposti principi con quello, parimenti affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, per cui, una volta proposta dalla parte interessata la dichiarazione di ricusazione, la violazione – da parte del giudice nei cui confronti la ricusazione sia stata accolta – del divieto, stabilito dall'art. 42 comma 1 cod. proc. pen., di compiere alcun atto del procedimento, comporta la nullità della decisione che il giudice abbia ciononostante pronunciato (o concorso a pronunciare), ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a) del codice di rito, nullità che è destinata a prodursi anche nel caso di violazione dell'art. 37, comma 2, cod. proc. pen., allorché il giudice ricusato non si sia astenuto dal pronunciare sentenza e la ricusazione sia stata (solo) successivamente accolta (Sez. U, n. 23122 del 27/01/2011, Rv. 249734). Dunque, una volta che la ricusazione sia stata proposta e sia stata accolta, la sentenza pronunciata dal giudice (o col concorso del giudice) che era tenuto ad astenersi è affetta da nullità assoluta e insanabile, rilevabile anche a posteriori nel caso in cui la pronuncia giudiziale che accoglie la ricusazione intervenga in un momento successivo a quello della sentenza pregiudicata, in quanto il rispetto dei principi dell'imparzialità e della terzietà del giudice costituisce requisito indefettibile dell'esercizio della funzione giurisdizionale, che trova immediato fondamento costituzionale nell'art. 111, secondo comma, Cost.La giurisprudenza in esame ha affermato che la lettura coordinata dei principi sopra enunciati porta a escludere che «possa rimanere priva di tutela la legittima pretesa della parte di far valere la causa di incompatibilità, che avrebbe imposto al giudice di astenersi dalla decisione idonea a definire il grado del giudizio, allorché la ragione di incompatibilità e la correlata violazione del dovere di astensione, si siano manifestate e siano state rese conoscibili all'interessato soltanto attraverso la pronuncia (e la comunicazione) del provvedimento decisorio, avvenuta "parte inaudita", in tal modo pregiudicando definitivamente la facoltà di ricusazione del giudice di cui la parte si sarebbe avvalsa se fosse stata posta in grado di conoscerne preventivamente le ragioni motive». Tale giurisprudenza ha pertanto affermato il principio che «in tema di ricusazione, la parte interessata, che sia venuta a conoscenza della causa di incompatibilità a seguito della comunicazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello pronunciata de plano da un collegio composto dal giudice che ha emesso la decisione impugnata, è legittimata a dedurla con ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità, stante l'impraticabilità della procedura di ricusazione preventiva di cui all'art. 37 cod. proc. pen., al fine di far valere la nullità assoluta del provvedimento» (Sez. 4, n. 38254 del 01/10/2024, Rodia, Rv. 287065). Tale giurisprudenza, dunque, ritiene che, nei soli casi di procedure de plano, nei quali non vi è la possibilità per l’interessato di conoscere prima della decisione la composizione del collegio giudicante e di promuovere in via preventiva l’istanza di ricusazione, la pronuncia del provvedimento da parte del giudice incompatibile possa determinare un vizio di nullità, che l’interessato può far valere attraverso il mezzo di impugnazione previsto per quel provvedimento. 1.2. L’orientamento giurisprudenziale esposto non appare riferibile al caso in esame. Secondo tale orientamento, infatti, nei casi in cui non vi sia la possibilità per l’interessato di conoscere prima della decisione la composizione del collegio giudicante e di promuovere in via preventiva l’istanza di ricusazione, l’eventuale pronuncia della sentenza (o di altro provvedimento) con la partecipazione del giudice incompatibile può determinare il vizio di nullità della sentenza, da farsi valere con il mezzo di impugnazione previsto per quella sentenza. Il rimedio da utilizzare, dunque, è quello di impugnare la sentenza pronunciata con la partecipazione del giudice incompatibile e non certo di presentare un’istanza di ricusazione “successiva” e svincolata dall’andamento del procedimento principale. Un rimedio di tal genere non solo non è previsto dal codice di rito, ma è poco compatibile con la natura preventiva dell’istituto della ricusazione, chiaramente delineata dal codice, anche al fine di coordinarlo con il procedimento principale, in maniera tale che esso possa svolgersi in maniera lineare e ordinata, evitando la pronuncia di decisioni “inutili” nonché possibili anomale regressioni del processo. Va rilevato che, nel caso in esame, il D’Alonzo aveva percorso proprio la strada tracciata dall’orientamento giurisprudenziale richiamato, proponendo ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello pronunciata dal collegio giudicante al quale aveva partecipato anche il dott. [OSCURATO:PERSONA]., deducendo, quale motivo di ricorso aggiunto, proprio la presunta causa di incompatibilità. Il ricorso, tuttavia, è stato dichiarato inammissibile, con ordinanza emessa dalla Settima sezione di questa Corte, a seguito della quale la sentenza di condanna era divenuta pure irrevocabile. Dunque, l’istanza presentata dal D’Alonzo alla Corte di appello era inammissibile, perché nel nostro ordinamento non è prevista un’istanza “successiva” di ricusazione. Sotto altro profilo, va rilevato che manca anche un concreto interesse sotteso al ricorso, atteso che il processo risulta già definito con sentenza passata in giudicato. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. Il ricorrente, altresì, è tenuto alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla costituita parte civile, che vanno liquidate complessivamente in euro 3.000,00, oltre accessori di legge. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso, il 26 marzo 2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]