Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 7/1971
ECLI:IT:COST:1971:7
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Il dirigente industriale [OSCURATO:PERSONA], già dipendente della
società "[OSCURATO:PERSONA]", volontariamente dimessosi in data 5
luglio 1964, conveniva la detta società davanti al tribunale di
Sondrio per sentirla condannare, tra l'altro, alla corresponsione della
indennità di anzianità.
In relazione a tale domanda, la società convenuta eccepiva che,
non essendosi essa avvalsa della facoltà di cui all'art. 2125 del
codice civile, ai sensi dell'art. 12 del contratto collettivo nazionale
31 dicembre 1948, reso obbligatorio erga omnes con il D.P.R. 2 gennaio
1962, n. 483, ed essendosi il Ninatti volontariamente dimesso, la
chiesta indennità di anzianità non era dovuta.
Il tribunale adito, con ordinanza 30 gennaio 1969, riconosciuto che
il rapporto intercorso tra l'attore e la società convenuta è
disciplinato dal citato contratto collettivo del 1948, sollevava
d'ufficio questione di illegittimità costituzionale dell'art. 12 di
tale contratto collettivo, in riferimento all'art. 36 della
Costituzione, richiamandosi alla sentenza di questa Corte 27 giugno
1968, n. 75, con la quale è stata dichiarata la illegittimità
costituzionale dell'art. 2120, primo comma, del codice civile, nella
parte in cui, nel caso di cessazione del contratto di lavoro a tempo
indeterminato, escludeva il diritto del prestatore di lavoro
all'indennità, qualora la cessazione stessa fosse derivata da
licenziamento per colpa o da dimissioni volontarie ed osservando che
l'efficacia abrogativa di tale pronuncia non potesse estendersi a norma
diversa da quella da essa contemplata e, quindi, al denunziato articolo
12 in questione.
Dopo le comunicazioni, notificazioni e pubblicazioni di legge la
questione, così sollevata, viene ora alla cognizione di questa Corte.
Non vi sono state costituzioni di parte né intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri.
:
La questione è fondata.
L'impugnato articolo 12 del contratto collettivo 31 dicembre 1948,
nel contemplare l'indennità di anzianità al dimissionario come
corrispettivo del patto di non concorrenza, corrispettivo imposto
dall'art. 2125 del codice civile a pena di nullità, poggia,
evidentemente, sul presupposto che, ai sensi dell'allora vigente art.
2120, primo comma, del codice civile, in caso di cessazione del
rapporto di lavoro per dimissioni volontarie tale indennità non fosse
dovuta.
Ora, l'art. 2120 del codice civile per la parte testé citata, non
solo è stato abrogato con legge 15 luglio 1966, n. 604, ma, per i
rapporti anteriori, come quello in esame, con la sentenza di questa
Corte n. 75 del 1968, richiamata nell'ordinanza di rinvio, è stato
dichiarato incostituzionale, in riferimento all'art. 36 della
Costituzione.
Pertanto, poiché non vi sono ragioni per discostarsi da tale
sentenza, il denunziato art. 12, poggiando sopra un presupposto
dichiarato costituzionalmente illegittimo, deve essere, alla sua volta,
dichiarato viziato della stessa illegittimità.
Peraltro tale illegittimità va limitata a quella parte
dell'articolo impugnato da cui si desume che non sono dovute
incondizionatamente al dirigente dimissionario le indennità di cui al
precedente art. 11.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del
D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 483: "Norme sul trattamento economico e
normativo dei dirigenti di imprese industriali", che rende esecutivo
erga omnes il contratto collettivo per i dirigenti di aziende
industriali 31 dicembre 1948, limitatamente all'art. 12 di detto
contratto, nella parte in cui esclude che siano dovute al dirigente
dimissionario le indennità di anzianità.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1971.
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