Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36566/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di ROMA con sentenza in data 6/10/2020 ha confermato la sentenza di condanna pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal TRIBUNALE di ROMA il 10/10/2013 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ESTEReN e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 56 e 628, 582 e 635 cod. pen. 1.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo del comune difensore, hanno dedotto il seguente motivo: -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. con riferimento alla dichiarazione di responsabilità fondata sulle dichiarazioni delle persone offese.

2. I ricorsi sono inammissibili.

2.1. Nel motivo di ricorso la difesa rileva la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità con specifico riferimento alla ritenuta credibilità delle persone offese circa la ricostruzione di quanto avvenuto.

La doglianza, reiterativa di quanto già dedotto nei motivi di appello, è manifestamente infondata.

La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa.

Le censure, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite Ogni diversa lettura, fondata peraltro su di una diversa valutazione delle prove, non è d'altro canto consentita in questa sede (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

A fronte di quanto coerentemente evidenziato dalla Corte territoriale in ordine agli elementi emersi dal verbale di arresto e dalla querela circa l'identificazione dei ricorrenti, avvenuta sulla base della descrizione resa alla polizia giudiziaria prontamente intervenuta e immediatamente riconosciuti dalle persone offese, ogni ulteriore censura risulta pertanto del tutto inconferente.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di ROMA con sentenza in data 6/10/2020 ha confermato la sentenza di condanna pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal TRIBUNALE di ROMA il 10/10/2013 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ESTEReN e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 56 e 628, 582 e 635 cod. pen. 1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo del comune difensore, hanno dedotto il seguente motivo: -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. con riferimento alla dichiarazione di responsabilità fondata sulle dichiarazioni delle persone offese. 2. I ricorsi sono inammissibili. 2.1. Nel motivo di ricorso la difesa rileva la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità con specifico riferimento alla ritenuta credibilità delle persone offese circa la ricostruzione di quanto avvenuto. La doglianza, reiterativa di quanto già dedotto nei motivi di appello, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa. Le censure, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite Ogni diversa lettura, fondata peraltro su di una diversa valutazione delle prove, non è d'altro canto consentita in questa sede (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). A fronte di quanto coerentemente evidenziato dalla Corte territoriale in ordine agli elementi emersi dal verbale di arresto e dalla querela circa l'identificazione dei ricorrenti, avvenuta sulla base della descrizione resa alla polizia giudiziaria prontamente intervenuta e immediatamente riconosciuti dalle persone offese, ogni ulteriore censura risulta pertanto del tutto inconferente. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 36566/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris