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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13882/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la violazione di legge in relazione al diniego di riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non essendo in astratto incompatibile con lo svolgimento di attività di spaccio non occasionale e continuativa, come si desume dall'art. 74, comma 6,d.P.R. 309/90, è inammissibile perché manifestamente infondato, oltre che meramente riproduttivo della stessa censura già devoluta e disattesa dai giudici dell'impugnazione con motivazione corretta in diritto.

La sentenza impugnata ha confermato l'affermazione della responsabilità penale in relazione al reato continuato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione a plurime cessioni di stupefacente a numerosi soggetti nell'arco temporale dal 2015 al maggio 2021, escludendo la minima offensività del fatto in ragione del radicamento sul territorio sufficiente a far assurgere l'imputato a punto di riferimento per il narcotraffico locale, avendo assunto il medesimo un ruolo centrale sul luogo in grado di rifornire sistematicamente i suoi plurimi acquirenti con cadenza giornaliera, circostanza che costituisce prova logica della detenzione di scorte di stupefacenti certamente superiori alle singole dosi cedute.

A conferma della non qualificazione nei termini di lieve entità del fatto, milita anche il rinvenimento, a seguito di perquisizione, di una cospicua somma di denaro pari a 2.600 € oltre che quaderni recanti trascrizione di dati contabili e contatti telefonici.

Elementi da cui i giudici del merito hanno tratto in via logica la conclusione ogni singolo episodio di cessione, pur modica, costituiva manifestazione di una più ampia disponibilità di stupefacente da cui l'incompatibilità ma con la fattispecie di cui al comma 5.

Trattasi di motivazione in linea con gli arresti della giurisprudenza di legittimità che seppur affermi che in materia di sostanze stupefacenti, la circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 74, non è in astratto incompatibile con lo svolgimento di attività di spaccio non occasionale e continuativa, come si desume dall'art. 74, comma 6, del medesimo decreto, che, con riferimento ad un'associazione costituita per commettere fatti descritti dal suddetto comma 5 dell'art. 73, consente di configurare come lievi anche gli episodi che costituiscono attuazione del programma criminoso associativo, né con la particolare tipologia di sostanza stupefacente detenuta (Sez. 3, n. 14017 del 20/02/2018, Rv. 272706 - 01), non di meno occorre che i singoli fatti di cessione reiterati possano essere di minima offensività, minima offensività che è stata esclusa con argomenti logici e corretti in diritto.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la violazione di legge in relazione al diniego di riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non essendo in astratto incompatibile con lo svolgimento di attività di spaccio non occasionale e continuativa, come si desume dall'art. 74, comma 6,d.P.R. 309/90, è inammissibile perché manifestamente infondato, oltre che meramente riproduttivo della stessa censura già devoluta e disattesa dai giudici dell'impugnazione con motivazione corretta in diritto. La sentenza impugnata ha confermato l'affermazione della responsabilità penale in relazione al reato continuato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione a plurime cessioni di stupefacente a numerosi soggetti nell'arco temporale dal 2015 al maggio 2021, escludendo la minima offensività del fatto in ragione del radicamento sul territorio sufficiente a far assurgere l'imputato a punto di riferimento per il narcotraffico locale, avendo assunto il medesimo un ruolo centrale sul luogo in grado di rifornire sistematicamente i suoi plurimi acquirenti con cadenza giornaliera, circostanza che costituisce prova logica della detenzione di scorte di stupefacenti certamente superiori alle singole dosi cedute. A conferma della non qualificazione nei termini di lieve entità del fatto, milita anche il rinvenimento, a seguito di perquisizione, di una cospicua somma di denaro pari a 2.600 € oltre che quaderni recanti trascrizione di dati contabili e contatti telefonici. Elementi da cui i giudici del merito hanno tratto in via logica la conclusione ogni singolo episodio di cessione, pur modica, costituiva manifestazione di una più ampia disponibilità di stupefacente da cui l'incompatibilità ma con la fattispecie di cui al comma 5. Trattasi di motivazione in linea con gli arresti della giurisprudenza di legittimità che seppur affermi che in materia di sostanze stupefacenti, la circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 74, non è in astratto incompatibile con lo svolgimento di attività di spaccio non occasionale e continuativa, come si desume dall'art. 74, comma 6, del medesimo decreto, che, con riferimento ad un'associazione costituita per commettere fatti descritti dal suddetto comma 5 dell'art. 73, consente di configurare come lievi anche gli episodi che costituiscono attuazione del programma criminoso associativo, né con la particolare tipologia di sostanza stupefacente detenuta (Sez. 3, n. 14017 del 20/02/2018, Rv. 272706 - 01), non di meno occorre che i singoli fatti di cessione reiterati possano essere di minima offensività, minima offensività che è stata esclusa con argomenti logici e corretti in diritto. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 13882/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris