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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21403/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06DNPN6Q) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2025 della Corte diappello di Trento dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Trento ha confermato la pronuncia del Tribunale locale del 15 Maggio 2024 che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R 309/1990.

2. Avverso detta sentenza l'imputato propone, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione affidato a due motivi di ricorso: a) con il primo si deduce il vizio di motivazione avendo la Corte territoriale ritenuto sussistente la destinazione allo spaccio sulla scorta di elementi non univoci e privi di effettiva valenza dimostrativa; b) con il secondo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla esclusione della causa di non punibilità avuto riguardo al quantitativo modesto di sostanza detenuta e alla non abitualità della condotta.3.

Il ricorso è inammissibile non essendo i motivi dedotti consentiti dalla legge in questa sede in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato.

4. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte territoriale che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e, pertanto, immune da vizi di legittimità.

La gravità, univocità e concordanza degli elementi probatori richiamati depongono inequivocabilmente per una detenzione finalizzata alla cessione a terzi, risultando incompatibili con un uso esclusivamente personale.

E' stato posto l'accento sulla circostanza che l'odierno ricorrente è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish con principio attivo pari al 31,8%, dalla quale sarebbero state ricavabili 227 dosi medie singole.

Inoltre, lo stesso risultava privo di attività lavorativa, circostanza che esclude la disponibilità di risorse economiche compatibili con l'acquisto di un quantitativo di sostanza destinato alla costituzione di una mera scorta personale.

Sono stati messi in luce, inoltre, gli esiti dell'analisi tossicologica, che ha accertato la presenza di un quantitativo di principio attivo significativamente superiore ai limiti previsti per l'uso personale.

Ed invero, sebbene il dato quantitativo, isolatamente considerato, non possa fondare una presunzione automatica di destinazione allo spaccio, esso costituisce un rilevante indice sintomatico quando venga valutato congiuntamente ad altri elementi oggettivi (Sez.6 n. 11025 del 06/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255726 - 01), come nel caso di specie.

In tale prospettiva, la giurisprudenza di questa Corte ha anche chiarito che, in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ove la condotta non appaia indicativa dell'immediatezza del consumo, deve essere compiuta dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondi) un apprezzamento sindacabile in sede di legittimità solo per manifesta illogicità o mancanza di motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463 - 01).

Ulteriore elemento ritenuto significativo è stato ritenuto il comportamento dell'imputato, che tentava di darsi alla fuga e di disfarsi della sostanza, condotte ritenute sintomatiche della consapevolezza dell'illiceità della detenzione e coerenti con la finalità di spaccio.

Questa Corte, inoltre, ha affermando che, in materia di stupefacenti, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dall'art. 21 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione.

Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto l'illiceità penale della detenzione dell'equivalente di 27,5 dosi di eroina anche in considerazione della accertata incapacità economica dell'imputato ai fini della costituzione di "scorte" per uso personale (Sez.6 n. 11025 del 06/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255726 - 01).

Ne deriva che la motivazione della sentenza impugnata appare fondata su una valutazione complessiva e coerente degli elementi probatori acquisiti.

5. Quanto al secondo motivo di ricorso, va preliminarmente ricordato che il giudizio richiesto dall'art. 131-bis cod. pen. presuppone una valutazione complessiva del fatto storico, da compiersi alla luce delle modalità della condotta, dell'esiguità del danno o del pericolo e del grado della colpevolezza, secondo i parametri previsto dall'art. 133 cod. pen.

Non si tratta, pertanto, di una verifica astratta, ma di un apprezzamento concreto dell'intera vicenda.

Nel caso di specie, i giudici di merito hanno valorizzato plurimi elementi ostativi al riconoscimento della causa di non punibilità, evidenziando non solo il quantitativo della sostanza detenuta, ma anche la particolare disinvoltura e spregiudicatezza della condotta tenuta dall'imputato, il quale tentava dapprima di darsi alla fuga e successivamente di disfarsi dello stupefacente in suo possesso.

A ciò si aggiunge l'assenza di elementi positivamente valutabili in favore dell'imputato, il quale, dopo la commissione del fatto, non ha manifestato alcun segno di ravvedimento né ha offerto forme di collaborazione utili all'accertamento dei fatti.

Tali circostanze delineano una condotta complessivamente incompatibile con l'istituto della particolare tenuità del fatto.

La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (S.U., n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 3 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06DNPN6Q) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2025 della Corte diappello di Trento dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Trento ha confermato la pronuncia del Tribunale locale del 15 Maggio 2024 che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R 309/1990. 2. Avverso detta sentenza l'imputato propone, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione affidato a due motivi di ricorso: a) con il primo si deduce il vizio di motivazione avendo la Corte territoriale ritenuto sussistente la destinazione allo spaccio sulla scorta di elementi non univoci e privi di effettiva valenza dimostrativa; b) con il secondo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla esclusione della causa di non punibilità avuto riguardo al quantitativo modesto di sostanza detenuta e alla non abitualità della condotta.3. Il ricorso è inammissibile non essendo i motivi dedotti consentiti dalla legge in questa sede in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. 4. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte territoriale che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e, pertanto, immune da vizi di legittimità. La gravità, univocità e concordanza degli elementi probatori richiamati depongono inequivocabilmente per una detenzione finalizzata alla cessione a terzi, risultando incompatibili con un uso esclusivamente personale. E' stato posto l'accento sulla circostanza che l'odierno ricorrente è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish con principio attivo pari al 31,8%, dalla quale sarebbero state ricavabili 227 dosi medie singole. Inoltre, lo stesso risultava privo di attività lavorativa, circostanza che esclude la disponibilità di risorse economiche compatibili con l'acquisto di un quantitativo di sostanza destinato alla costituzione di una mera scorta personale. Sono stati messi in luce, inoltre, gli esiti dell'analisi tossicologica, che ha accertato la presenza di un quantitativo di principio attivo significativamente superiore ai limiti previsti per l'uso personale. Ed invero, sebbene il dato quantitativo, isolatamente considerato, non possa fondare una presunzione automatica di destinazione allo spaccio, esso costituisce un rilevante indice sintomatico quando venga valutato congiuntamente ad altri elementi oggettivi (Sez.6 n. 11025 del 06/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255726 - 01), come nel caso di specie. In tale prospettiva, la giurisprudenza di questa Corte ha anche chiarito che, in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ove la condotta non appaia indicativa dell'immediatezza del consumo, deve essere compiuta dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondi) un apprezzamento sindacabile in sede di legittimità solo per manifesta illogicità o mancanza di motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463 - 01). Ulteriore elemento ritenuto significativo è stato ritenuto il comportamento dell'imputato, che tentava di darsi alla fuga e di disfarsi della sostanza, condotte ritenute sintomatiche della consapevolezza dell'illiceità della detenzione e coerenti con la finalità di spaccio. Questa Corte, inoltre, ha affermando che, in materia di stupefacenti, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dall'art. 21 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione. Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto l'illiceità penale della detenzione dell'equivalente di 27,5 dosi di eroina anche in considerazione della accertata incapacità economica dell'imputato ai fini della costituzione di "scorte" per uso personale (Sez.6 n. 11025 del 06/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255726 - 01). Ne deriva che la motivazione della sentenza impugnata appare fondata su una valutazione complessiva e coerente degli elementi probatori acquisiti. 5. Quanto al secondo motivo di ricorso, va preliminarmente ricordato che il giudizio richiesto dall'art. 131-bis cod. pen. presuppone una valutazione complessiva del fatto storico, da compiersi alla luce delle modalità della condotta, dell'esiguità del danno o del pericolo e del grado della colpevolezza, secondo i parametri previsto dall'art. 133 cod. pen. Non si tratta, pertanto, di una verifica astratta, ma di un apprezzamento concreto dell'intera vicenda. Nel caso di specie, i giudici di merito hanno valorizzato plurimi elementi ostativi al riconoscimento della causa di non punibilità, evidenziando non solo il quantitativo della sostanza detenuta, ma anche la particolare disinvoltura e spregiudicatezza della condotta tenuta dall'imputato, il quale tentava dapprima di darsi alla fuga e successivamente di disfarsi dello stupefacente in suo possesso. A ciò si aggiunge l'assenza di elementi positivamente valutabili in favore dell'imputato, il quale, dopo la commissione del fatto, non ha manifestato alcun segno di ravvedimento né ha offerto forme di collaborazione utili all'accertamento dei fatti. Tali circostanze delineano una condotta complessivamente incompatibile con l'istituto della particolare tenuità del fatto. La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (S.U., n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 3 P.Q.M
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