CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16912/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - G a-acr---= UcI _16_11_21127 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di lesioni personali volontarie Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, sono finalizzati a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancata concessione dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen., è generico e manifestamente infondato, posto che replica la medesima genericità riscontrata nel motivo di appello, dai momento che non solo non si confronta con quanto puntualmente argomentato nella sentenza di primo grado, ma tace anche degli ulteriori elementi positivi, diversi dal comportamento processuale, immotivatamente disattesi, preteriti o fraintesi dal giudice d'appello, ancorché specificamente dedotti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 n