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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 giugno 1980

Cassazione n. 34134/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano, con la Sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Pavia del 27 novembre 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva dichiarato responsabile della cessione a [OSCURATO:PERSONA] di un panetto di cocaina del peso di grammi 1.114,30, fatto aggravato dalla recidiva reiterata e infraquinquennale.

Nel ricostruire la vicenda, i giudici di secondo grado, hanno evidenziato che, nell'ambito di una più vasta indagine della Procura della Repubblica di Milano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e altri soggetti indiziati di detenzione e spaccio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, era stata predisposta il 18 giugno 2013 un'attività di osservazione nei pressi del domicilio dell'[OSCURATO:PERSONA].

Nel corso dell'appostamento, i tre soggetti presenti — poi identificati in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] — erano stati tratti in arresto; all'esito degli interrogatori di garanzia, mentre il primo era stato sottoposto a custodia cautelare, gli altri due erano stati rimessi in libertà.

Erano quindi state attivate operazioni di intercettazione ambientale con localizzazione GPS sul veicolo in uso a [OSCURATO:PERSONA].

Il 25 ottobre 2013, monitorando i movimenti dell'imputato, gli investigatori lo avevano seguito sino a via Beato • [OSCURATO:PERSONA] da Pietralcina, ove lo avevano osservato incontrare due soggetti senza scambiarsi nulla. [OSCURATO:PERSONA], alla guida della [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], a bordo dello scooter Honda SH 150, avevano raggiunto insieme l'abitazione dell'imputato a [OSCURATO:PERSONA], ove entrambi i veicoli erano entrati nella cascina; pochi minuti dopo, lo scooter era rientrato percorrendo la strada in senso contrario, seguito a breve distanza dalla [OSCURATO:PERSONA].

Sottoposto a controllo alle ore 16.40, [OSCURATO:PERSONA] era stato trovato in possesso, in un taschino laterale dei pantaloni, di un sacchetto contenente cocaina (peso lordo grammi 1,6) e, nel vano sottosella accuratamente occultato, di un panetto recante la scritta Gold (peso lordo grammi 1.114) unitamente a cinque telefoni cellulari.

Pochi istanti dopo, transitando con la [OSCURATO:PERSONA] a lato dello scooter fermo, [OSCURATO:PERSONA] era stato registrato mentre pronunciava le parole "mamma mia...di nuovo...cioè...ma non è possibile" (progr. 1116).

Nell'interrogatorio reso al Pubblico Ministero il 13 novembre 2013, [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso le proprie responsabilità e chiamato in correità [OSCURATO:PERSONA], riferendo di avere ricevuto il numero di telefono di quest'ultimo da [OSCURATO:PERSONA], di avere concordato un appuntamento presso il SERT di via Boifava — ove aveva versato a [OSCURATO:PERSONA] circa euro 20.000 in pagamento di una precedente fornitura — e di avere poi seguito l'imputato in scooter sino all'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], 2ricevendo ivi il panetto di cocaina, al prezzo concordato di euro 42.000, che aveva occultato nel vano sottosella.

Aveva altresì indicato come successivo luogo di destinazione della sostanza un appartamento al piano ottavo dello stabile di via Spadolini 11/A, adibito a deposito di droga e armi; indicazione rivelatasi esatta all'esito della perquisizione del 14 novembre 2013, nel corso della quale erano stati sequestrati circa tre chilogrammi di marijuana, circa sette chilogrammi di hashish, una pistola cal. 22 e un giubbotto antiproiettile.

2. [OSCURATO:PERSONA] affida il suo ricorso ai seguenti motivi.

2.1. Il ricorrente censura la sentenza impugnata per nullità, ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod.proc.pen., denunciando inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 438, commi 5 e 5 bis, cod.proc.pen. in relazione all'art. 111, comma 4, Cost.

Sostiene che la Corte di appello abbia risolto la questione dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] senza svolgere alcuna corretta esegesi del quadro normativo che regola il giudizio abbreviato condizionato, e senza richiamare giurisprudenza o dottrina a sostegno della linea esegetica adottata.

La vicenda processuale presenta, a giudizio del ricorrente, una caratteristica del tutto peculiare: il dichiarante si è pacificamente sottratto a qualsiasi contraddittorio nella fase in cui il Tribunale collegiale aveva ritenuto ammissibile il giudizio abbreviato condizionato già rigettato dal Gup.

La Corte distrettuale ha omesso di considerare questo aspetto, limitandosi a rilevare che l'imputato aveva infine acconsentito alla celebrazione del rito abbreviato semplice.

La difesa sostiene, invece, che non si sia trattato di una rinuncia tecnica alla condizione, bensì della semplice presa d'atto della sua impossibilità, indirettamente riconosciuta come propria dallo stesso Tribunale.

Il legislatore, negli artt. 438, commi 5 e 5 bis, cod.proc.pen., prevede la possibilità di richiedere il rito abbreviato secco in subordine a quello condizionato nell'ipotesi in cui quest'ultimo venga rigettato; nel caso di specie, tuttavia, la richiesta condizionata era stata ritenuta fondata e recuperata alla prima udienza dibattimentale, senza che intervenisse alcun formale rigetto.

Né consegue, si argomenta, che entrambi i giudici di merito avrebbero dovuto dichiarare inutilizzabili le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale si è reso di fatto irreperibile rispetto alla giustizia italiana, manifestando la volontà di sottrarsi all'esame.

2.2. In via subordinata, il ricorrente solleva eccezione di legittimità costituzionale degli artt. 438, comma 5, e 441 cod.proc.pen. nella parte in cui non richiamano l'art. 513 cod.proc.pen., per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111, comma 4, Cost. 3Si osserva che, ove fosse confermato il criterio applicato dai giudici di merito, si perverrebbe a condannare l'imputato in sede di giudizio abbreviato pur avendo accertato che il dichiarante si era volontariamente sottratto all'interrogatorio della difesa.

La scelta del rito abbreviato secco, imposta da esigenze di economia processuale a fronte dell'evidente sottrazione di [OSCURATO:PERSONA] alla giurisdizione italiana e delle insormontabili difficoltà della citazione all'estero, non dovrebbe tradursi nel sacrificio del principio del giusto processo sancito dall'art. 111 Cost., tanto più in assenza di un provvedimento che rigetti la richiesta di abbreviato condizionato.

Un'opzione ermeneutica costituzionalmente orientata imporrebbe di introdurre l'inutilizzabilità delle dichiarazioni indizianti rese nelle indagini preliminari dal coimputato del reato connesso ogniqualvolta sia comunque accertata la sua volontà di sottrarsi al contraddittorio, quale che sia lo sviluppo processuale del giudizio.

2.3. Lamenta altresì la nullità della sentenza ex art. 606, comma 1, lett. b)ed d, cod.proc.pen., per inosservanza dell'art. 192 cod.proc.pen. e per carenza e illogicità della motivazione.

I giudici di secondo grado hanno ritenuto attendibile la chiamata di correità di [OSCURATO:PERSONA] senza procedere alla rigorosa valutazione imposta dall'art.192, comma 3, cod.proc.pen., valorizzando riscontri del tutto irrilevanti — l'inserimento dei soggetti in pretesi gruppi di trafficanti, gli ipotetici rapporti illeciti con tale Migliore, il fatto che [OSCURATO:PERSONA] disponesse di un appartamento adibito a deposito di droga e armi — che nulla dimostrano in ordine alla specifica provenienza della sostanza da [OSCURATO:PERSONA].

Appare totalmente inverosimile, nel merito, che la cessione di un quantitativo non modico di stupefacente si sia verificata nell'abitazione dell'imputato, essendo fatto notorio che, in simili operazioni, le parti si incontrino in luoghi a loro non direttamente riconducibili; e la sentenza impugnata non offre alcuna spiegazione del comportamento anomalo di [OSCURATO:PERSONA].

A ciò si aggiunge il contrasto tra le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nell'interrogatorio di avere occultato l'involucro sotto il proprio giubbotto — e il verbale di arresto, che ne attesta il rinvenimento nel vano sottosella: il dichiarante, costantemente osservato nel breve tratto percorso dall'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] al luogo del controllo, non era mai stato visto trasferire l'involucro, sicché la contraddizione non può essere liquidata come pretestuosa senza offrirne una motivata spiegazione.

Risulta inoltre inverosimile che l'imputato, dopo aver ceduto lo stupefacente, si ponesse nella scia del motociclo di [OSCURATO:PERSONA] — il quale agiva come corriere di 4altri soggetti, non come suo emissario — rendendo così plausibile un collegamento con il dichiarante; la valorizzazione del commento intercettato non esclude, del resto, che [OSCURATO:PERSONA] sapesse semplicemente che [OSCURATO:PERSONA] trasportava sostanza, senza che questa provenisse da lui, e la Corte distrettuale non ha risposto a questo argomento.

Analogamente priva di risposta è rimasta la doglianza relativa all'inconsistenza delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] quanto agli aspetti economici delle presunte transazioni: da un lato, egli aveva affermato di avere consegnato denaro a un terzo individuo sotto i portici di via [OSCURATO:PERSONA], quando nessuno scambio era stato osservato tra i soggetti monitorati; dall'altro, aveva indicato prezzi per un chilogrammo di cocaina del tutto difformi, una volta euro 42.000 e un'altra volta euro 20.000, generando una confusione che la motivazione ha ignorato.

2.4. Contesta infine la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b, cod.proc.pen. per inosservanza dell'art. 99, comma 4, cod.pen. in relazione all'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

La Corte di appello avrebbe errato nel confermare la recidiva contestata.

Dal certificato del casellario giudiziale emerge che a carico di [OSCURATO:PERSONA] poteva essere contestata unicamente la recidiva semplice: egli risulta condannato per rissa commessa nel 1999 (sentenza irrevocabile il 16 febbraio 2000) e per lesioni con decreto penale non opposto, esecutivo il 23 ottobre 2004 ed estinto nel 2009.

Quanto alla condanna per stupefacenti, irrevocabile I'll aprile 2010, essa è stata dichiarata estinta per esito positivo dell'affidamento al servizio sociale il 21 settembre 2013 — in epoca anteriore al fatto oggetto del presente procedimento —, con conseguente irrilevanza ai fini della recidiva secondo l'orientamento ormai' consolidato della Suprema Corte.

Atteso il carattere lieve dell'unico, lontano precedente rilevante, la recidiva avrebbe dovuto essere esclusa.

3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

La difesa ha precedentemente chiesto la trattazione orale; il difensore da ultimo nominato, sebbene ritualmente avvisato in ordine alla prevista "trattazione in forma orale nell'udienza del 30.6.26, ore 10", non si è presentato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo e il secondo motivo, per la loro connessione logico-giuridica, vanno esaminati congiuntamente e sono manifestamente infondati.

1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 438, commi 5 e 5 bis, cod.proc.pen, in relazione all'art. 111, comma 4, Cost., assumendo che le dichiarazioni rese in indagini preliminari dal coimputato 5Cozzolino [OSCURATO:PERSONA], in sede di interrogatorio dinanzi al Pubblico Ministero (13 novembre 2013), non potessero essere utilizzate nel giudizio abbreviato perché il dichiarante, dopo l'ammissione del rito abbreviato condizionato alla sua escussione, si sarebbe volontariamente sottratto al contraddittorio.

Si deduce, inoltre, che la successiva richiesta di rito abbreviato non condizionato non esprimerebbe una rinuncia consapevole alla condizione (esame del dichiarante), ma la mera presa d'atto della sua impossibilità; e che, in mancanza di un formale provvedimento di rigetto dell'abbreviato condizionato, non potrebbe operare la regola di cui all'art. 438, comma 5 bis, cod.proc.pen. circa la richiesta subordinata di rito «secco».

1.2. Le censure sono manifestamente infondate.

Il giudizio abbreviato è un rito speciale a struttura cartolare, definito "allo stato degli atti", nel quale l'imputato, a fronte del beneficio della diminuente di pena, accetta che la decisione sia assunta sulla base degli atti di indagine e di quelli eventualmente integrati nei limiti consentiti dagli artt. 438, comma 5, e 441 cod.proc.pen.

Ne deriva una fisiologica compressione del contraddittorio nella formazione della prova, che non coincide con una deroga ai divieti probatori, ma con una diversa conformazione del processo, rimessa alla scelta dell'imputato e governata da regole autonome.

In tale cornice, la giurisprudenza di questa Corte distingue tra inutilizzabilità derivanti da divieti probatori o, comunque, da violazioni che incidono su diritti fondamentali di rango costituzionale o convenzionale, che restano rilevabili anche nel rito abbreviato; e preclusioni e regole di formazione della prova proprie del dibattimento, che presuppongono l'oralità e l'immediatezza e che, in quanto intrinsecamente legate al modello dibattimentale, non operano nel giudizio abbreviato, se non nei casi espressamente previsti.

Si è così affermato che la inutilizzabilità cosiddetta "patologica", rilevabile, a differenza di quella cosiddetta "fisiologica", anche nell'ambito del giudizio abbreviato, costituisce un'ipotesi estrema e residuale, ravvisabile solo con riguardo a quegli atti la cui assunzione sia avvenuta in modo contrastante con i principi fondamentali dell'ordinamento o tale da pregiudicare in modo grave ed insuperabile il diritto di difesa dell'imputato (Sez. 3, n. 882 del 9/06/2017, dep. 12/01/2018, Rv. 272258 - 01).

Nel caso di specie, le dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'interrogatorio dinanzi al Pubblico Ministero costituiscono atti legittimamente formati nelle indagini preliminari e confluiti nel fascicolo del Pubblico Ministero, acquisito ex lege nel giudizio abbreviato.

Resta, naturalmente, .ferma la necessità che il giudice proceda a una valutazione particolarmente rigorosa delle dichiarazioni accusatorie provenienti da 6correo, secondo le regole dell'art. 192, comma 3, cod.proc.pen.; ma tale esigenza opera sul piano della valutazione della prova, non su quello della utilizzabilità dell'atto.

Privo di rilevanza è il richiamo al meccanismo dell'art. 438, comma 5 bis, cod.proc.pen.

È indubbio che la rinuncia alla prova condizionante equivale ad accettazione dell'abbreviato semplice; ciò che rileva, infatti, non è la ragione soggettiva o strategica che induce la difesa ad abbandonare la condizione, ma l'effetto processuale oggettivo della richiesta, poi accolta, di definizione del procedimento nelle forme del giudizio abbreviato non condizionato.

In particolare, la previsione che consente di formulare, in via subordinata, l'istanza di rito abbreviato non condizionato in caso di rigetto della richiesta condizionata mira a disciplinare le conseguenze processuali del diniego della condizione, evitando che l'imputato debba ripresentare l'istanza e assicurando la concentrazione delle opzioni difensive nell'udienza.

Essa, tuttavia, non introduce un principio di "inefficacia" del rito abbreviato semplice ogniqualvolta manchi un provvedimento formale di rigetto della condizione e non consente di ritenere che la richiesta di rito non condizionato, una volta proposta e accolta, sia priva dei suoi effetti tipici.

Invero, una volta avuto legittimo ingresso il giudizio abbreviato non condizionato, non è deducibile come motivo di ricorso per cassazione la mancata assunzione di una prova decisiva, al cui esercizio l'imputato ha rinunziato, acconsentendo alla celebrazione del rito alternativo semplice (da ultimo, Sez. 1, n. 3253 del 12/06/2018, dep. 2019, Benvenuti, Rv. 276395-02).

Nel caso in esame, risulta che il processo sia stato definito, su consenso dell'imputato, con rito abbreviato non più condizionato alla escussione del coimputato.

In particolare, dal verbale prodotto dallo stesso ricorrente risulta che, all'udienza del 13/11/2024, il difensore, dopo aver constatato la residenza del [OSCURATO:PERSONA] in Spagna, chiedeva una breve sospensione per conferire con il proprio assistito, dopodiché prestava il consenso alla celebrazione del giudizio abbreviato semplice.

A tale scelta consegue, secondo la disciplina generale dell'istituto, l'acquisizione e la valutabilità degli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero, con salvezza delle sole inutilizzabilità riconducibili a divieti probatori o a violazioni "radicali" dei diritti di difesa.

La prospettazione difensiva, in sostanza, tende a trasformare un profilo relativo alle ragioni pratiche della scelta del rito in una causa atipica di inutilizzabilità, non prevista dall'ordinamento.

71.5. È, inoltre, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, comma 5, e 441 cod.proc.pen., nella parte in cui non richiamerebbero l'art. 513 cod.proc.pen., per asserito contrasto con gli artt.3, 24 e 111, comma 4, Cost.

Va preliminarmente posto in evidenza che, a seguito della scelta difensiva di procedere comunque mediante giudizio abbreviato non condizionato, l'odierna doglianza si colloca nella cornice del cosiddetto abbreviato secco, con i suoi effetti tipici: decisione allo stato degli atti e acquisizione del fascicolo del Pubblico Ministero, salva la rilevabilità delle sole inutilizzabilità riconducibili a divieti probatori o a violazioni radicali dei diritti fondamentali.

In tale assetto, la censura muove dall'assunto che, per scongiurare una condanna fondata su dichiarazioni accusatorie provenienti da correo sottrattosi al contraddittorio, occorrerebbe importare nel rito abbreviato le regole proprie del dibattimento in tema di utilizzazione di precedenti dichiarazioni.

L'assunto non è condivisibile per due ragioni convergenti.

In primo luogo, poiché nel rito prescelto (abbreviato secco) l'imputato domanda una definizione allo stato degli atti.

Conseguentemente, l'art. 111 Cost. non può essere invocato per imporre, per via additiva, la trasposizione nel rito speciale delle regole dibattimentali di formazione della prova dichiarativa.

Invero, la disposizione costituzionale non impone un modello processuale unico e invariabile, ma esige che il processo, nel suo complesso, assicuri il diritto di difesa e un equo bilanciamento tra garanzie e finalità di efficienza.

Il giudizio abbreviato è un rito alternativo che l'imputato è libero di non scegliere; ove lo scelga, accetta consapevolmente una definizione allo stato degli atti, con una conformazione del contraddittorio diversa da quella dibattimentale.

Il sistema, per evitare che la decisione si fondi acriticamente su apporti dichiarativi provenienti da correo, appronta specifici correttivi sul piano probatorio, mediante il vincolo di corroborazione di cui all'art. 192, comma 3, cod.proc.pen., e sul piano processuale, mediante la possibilità di integrazione probatoria prevista dall'art. 441, comma 5, cod.proc.pen., quando necessaria ai fini della decisione.

Lamentare, nel rito abbreviato a cui l'imputato è libero di aderire, l'assenza delle regole dibattimentali di formazione e contestazione della prova dichiarativa equivale, dunque, a censurare una scelta strutturale del legislatore, non a segnalare una lacuna costituzionalmente intollerabile.

In secondo luogo, l'art. 513 cod.proc.pen. è norma collocata nel segmento dibattimentale e presuppone un contesto di oralità e immediatezza, nel quale l'utilizzazione di dichiarazioni pregresse è ammessa in via eccezionale e secondo presupposti tassativi, calibrati sul contraddittorio tipico del dibattimento. 8Pretenderne l'applicazione al giudizio abbreviato, in assenza di un'espressa scelta legislativa, significherebbe introdurre un modello ibrido, imponendo al rito speciale una regola concepita per un diverso paradigma processuale e incidendo, in modo non neutro, sull'equilibrio tra economia processuale e garanzie.

Neppure è ravvisabile una irragionevole disparità di trattamento, poiché le situazioni poste a raffronto non sono omogenee: nel dibattimento la prova dichiarativa si forma secondo il paradigma dell'oralità e dell'immediatezza, mentre nel giudizio abbreviato non condizionato la decisione è assunta, per scelta dell'imputato, sulla base degli atti già legittimamente acquisiti, salva la verifica della loro utilizzabilità e della loro tenuta probatoria secondo le regole proprie del rito.

La prospettata pronuncia additiva, pertanto, si risolverebbe in una riscrittura dell'istituto, eccedente la funzione del sindacato di costituzionalità così come delineata dalla giurisprudenza costituzionale.

Ne consegue che la questione è manifestamente infondata.

2. Il terzo motivo è infondato.

2.1. La difesa censura la motivazione della sentenza impugnata per asserita violazione dell'art. 192, comma 3, cod.proc.pen., individuando tre profili di criticità: i riscontri valorizzati dai giudici di merito confermerebbero, al più, il 4y0 t l, Ali contesto nel quale tn p i rapporti tra i soggetti coinvolti, ma non la specifica attribuibilità a [OSCURATO:PERSONA] della cessione contestata, avvenuta il 25 . ottobre 2013; le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] presenterebbero una contraddizione insanabile tra il narrato dell'interrogatorio, occultamento dell'involucro sotto il giubbotto, e il verbale di fermo, che attesta il rinvenimento nel vano sottosella del motociclo; i prezzi indicati, euro 20.000 per la fornitura pregressa ed euro 42.000 per la nuova cessione, sarebbero incoerenti tra loro.

2.2. In via preliminare, va rilevato che il ricorrente, pur evocando vizi di violazione di legge e di motivazione, prospetta in sostanza una diversa ricostruzione dei fatti e una differente valutazione delle emergenze probatorie, a fronte di un apparato argomentativo che non presenta profili di manifesta illogicità.

La premessa metodOlogica imposta dall'art. 192, comma 3, cod:proc.pen. è stata chiarita in termini definitivi dalle Sezioni Unite.

La norma, nel prevedere che le dichiarazioni del coimputato o dell'imputato del reato connesso siano valutate unitamente agli "altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità", codifica un criterio di corroborazione che impone al giudice di non fondare la prova di colpevolezza sulle sole parole del dichiarante.

Le Sezioni Unite hanno precisato che nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri 9esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale (Sez.

U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255145-01).

Il punto fermo è che i riscontri estrinseci devono avere carattere individualizzante; non è suffiCiente che essi confermino la complessiva attendibilità del dichiarante sul piano personale, né che attestino la sua partecipazione a un determinato contesto criminale; è necessario che si riferiscano specificamente alla condotta attribuita all'imputato e contribuiscano a confermare che le cose si siano svolte nel modo descritto dal chiamante.

2.3. Alla luce di queste coordinate, le doglianze difensive non reggono all'esame.

La Corte territoriale ha individuato un compendio di elementi estrinseci che non si esauriscono nella mera conferma della partecipazione del dichiarante a un contesto criminale, ma si correlano in modo specifico alla condotta contestata al ricorrente.

In particolare - osservano i giudici di merito - il monitoraggio ininterrotto mediante localizzazione GPS e l'attività di osservazione e controllo hanno documentato la convergenza dei veicoli nella cascina di [OSCURATO:PERSONA], la loro permanenza per un arco temporale estremamente contenuto e l'uscita ravvicinata dello scooter seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] dell'imputato; a distanza di pochi minuti, all'esito del controllo su strada, è stato rinvenuto nello scooter il panetto di cocaina recante la scritta Gold.

Nella logica ricostruzione contenuta in sentenza, la continuità del tracciamento e l'assenza di contatti di [OSCURATO:PERSONA] con terzi nel segmento temporale considerato costituiscono un riscontro dinamico che individua il momento e il luogo della disponibilità e del trasferimento dello stupefacente, rendendo logicamente recessive ipotesi alternative non supportate da dati fattuali.

A ciò si aggiunge - sempre secondo la logica argomentazione dei giudici di merito - il contenuto dell'intercettazione ambientale, nella quale, transitando accanto allo scooter sottoposto a controllo, il ricorrente esternava un commento interpretato dai giudici di merito come espressivo di disappunto, coerente con la perdita della sostanza appena ceduta e sintomatico della consapevolezza del trasporto di droga riconducibile alla cessione immediatamente precedente.

2.4. Quanto alle dedotte contraddizioni, la sentenza impugnata offre una risposta non apparente e non manifestamente illogica. 10Sul punto del rinvenimento (giubbotto/sottosella), la Corte d'appello valorizza il dato — ricavato dalle trascrizioni richiamate — di un occultamento per fasi, con successivo collocamento definitivo nel vano sottosella, circostanza che rende compatibili il narrato del dichiarante e l'esito del controllo di polizia.

In ordine ai profili economici, la distinzione tra pagamento di euro 20.000, per saldare un pregresso credito, e prezzo pattuito di euro 42.000 per la fornitura oggetto di contestazione è espressamente ricostruita in motivazione; e la censura, nel prospettare una "confusione" del dichiarante, sollecita in realtà una diversa lettura del materiale, estranea al sindacato di legittimità, in assenza di specifici indicatori di travisamento della prova.

Entro questa prospettiva, le doglianze sollecitano in realtà una rivalutazione del merito che esula dal perimetro del giudizio di legittimità, nel cui ambito è consentito verificare se la motivazione esista, sia internamente coerente e non risulti contraddetta dal testo degli atti processuali, non però contrapporre ad essa una ricostruzione alternativa dei medesimi fatti.

In ordine alla interpretazione della frase pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] al momento del controllo, occorre premettere che l'interpretazione delle conversazioni intercettate costituisce questione di fatto, devoluta alla cognizione esclusiva del giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità della motivazione (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01).

Nel caso in esame non appare manifestamente illogica l'interpretazione dell'espressione pronunciata, anche in considerazione del collegamento logico con i fatti accertati nelle fasi immediatamente precedenti e del disappunto manifestato.

Ne consegue che il terzo motivo va rigettato.

3. Il quarto motivo è fondato.

Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 99, comma 4, cod.pen. in relazione all'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, censurando la conferma della recidiva reiterata e infraquinquennale sul presupposto che la precedente condanna per stupefacenti, irrevocabile I'll aprile 2010, fosse stata dichiarata estinta per esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale con provvedimento del 21 settembre 2013, quindi prima della commissione del fatto oggetto del presente procedimento, risalente al 25 ottobre 2013.

La censura non si esauriva in una generica richiesta di rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ma investiva uno specifico presupposto giuridico della recidiva applicata, poiché contestava la cornputabilità, ai fini dell'art. 99 cod.pen., di un precedente che, secondo la prospettazione difensiva, aveva cessato di produrre effetti penali prima del nuovo fatto. 11A fronte di tale doglianza, la Corte di appello si è limitata ad affermare che le circostanze attenuanti generiche erano state correttamente bilanciate in regime di equivalenza con la recidiva contestata, che il Tribunale aveva ritenuto sussistente.

A sua volta, il Tribunale aveva sul punto affermato la ricorrenza dell'equivalenza, in ragione dell'assenza di recidivanza specifica recente.

Il richiamo alla motivazione di primo grado non consente di superare il vizio denunciato, poiché esso si arresta al diverso profilo del bilanciamento tra recidiva e attenuanti generiche e non affronta la questione, specificamente devoluta, della perdurante utilizzabilità, ai fini dell'art. 99 cod.pen., del precedente di cui si eccepisce l'estinzione.

Si tratta di una risposta meramente apparente, perché non prende in esame il nucleo della censura devoluta con l'atto di appello.

Incidentalmente, si evidenzia la rilevanza della questione, atteso che l'estinzione di ogni effetto penale determinata dall'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale comporta che delle relative condanne non possa tenersi conto agli effetti della recidiva (Sez. 3, n. 41697 del 08/05/2018, Rv. 273941 - 01; Sez. 3, n. 39550 del 04/07/2017, Rv. 271342 - 01).

Il giudice di secondo grado non ha verificato se il precedente richiamato dal primo giudice potesse ancora essere valorizzato quale antecedente ostativo ai fini della recidiva, non ha esaminato la questione afferente all'estinzione conseguente all'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale e non ha chiarito se, eventualmente, residuassero comunque elementi idonei a sorreggere la recidiva nella forma ritenuta.

La motivazione, pertanto, omette il confronto con una questione decisiva, incidente non soltanto sulla qualificazione della recidiva, ma anche sul giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche e, di riflesso, sulla pena applicata.

Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la recidiva e al conseguente trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano perché proceda a nuovo esame, colmando il rilevato deficit motivazionale.

P.Q.Md'appello di Milano.

Rigetta nel resto il ricorso.

Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità.

Così è deciso, 30/06/2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] iFrancesco [OSCURATO:PERSONA] D SaIVO i zionario iziario atenazzo Dr.

Gianfranc 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, con la Sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Pavia del 27 novembre 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva dichiarato responsabile della cessione a [OSCURATO:PERSONA] di un panetto di cocaina del peso di grammi 1.114,30, fatto aggravato dalla recidiva reiterata e infraquinquennale. Nel ricostruire la vicenda, i giudici di secondo grado, hanno evidenziato che, nell'ambito di una più vasta indagine della Procura della Repubblica di Milano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e altri soggetti indiziati di detenzione e spaccio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, era stata predisposta il 18 giugno 2013 un'attività di osservazione nei pressi del domicilio dell'[OSCURATO:PERSONA]. Nel corso dell'appostamento, i tre soggetti presenti — poi identificati in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] — erano stati tratti in arresto; all'esito degli interrogatori di garanzia, mentre il primo era stato sottoposto a custodia cautelare, gli altri due erano stati rimessi in libertà. Erano quindi state attivate operazioni di intercettazione ambientale con localizzazione GPS sul veicolo in uso a [OSCURATO:PERSONA]. Il 25 ottobre 2013, monitorando i movimenti dell'imputato, gli investigatori lo avevano seguito sino a via Beato • [OSCURATO:PERSONA] da Pietralcina, ove lo avevano osservato incontrare due soggetti senza scambiarsi nulla. [OSCURATO:PERSONA], alla guida della [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], a bordo dello scooter Honda SH 150, avevano raggiunto insieme l'abitazione dell'imputato a [OSCURATO:PERSONA], ove entrambi i veicoli erano entrati nella cascina; pochi minuti dopo, lo scooter era rientrato percorrendo la strada in senso contrario, seguito a breve distanza dalla [OSCURATO:PERSONA]. Sottoposto a controllo alle ore 16.40, [OSCURATO:PERSONA] era stato trovato in possesso, in un taschino laterale dei pantaloni, di un sacchetto contenente cocaina (peso lordo grammi 1,6) e, nel vano sottosella accuratamente occultato, di un panetto recante la scritta Gold (peso lordo grammi 1.114) unitamente a cinque telefoni cellulari. Pochi istanti dopo, transitando con la [OSCURATO:PERSONA] a lato dello scooter fermo, [OSCURATO:PERSONA] era stato registrato mentre pronunciava le parole "mamma mia...di nuovo...cioè...ma non è possibile" (progr. 1116). Nell'interrogatorio reso al Pubblico Ministero il 13 novembre 2013, [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso le proprie responsabilità e chiamato in correità [OSCURATO:PERSONA], riferendo di avere ricevuto il numero di telefono di quest'ultimo da [OSCURATO:PERSONA], di avere concordato un appuntamento presso il SERT di via Boifava — ove aveva versato a [OSCURATO:PERSONA] circa euro 20.000 in pagamento di una precedente fornitura — e di avere poi seguito l'imputato in scooter sino all'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], 2ricevendo ivi il panetto di cocaina, al prezzo concordato di euro 42.000, che aveva occultato nel vano sottosella. Aveva altresì indicato come successivo luogo di destinazione della sostanza un appartamento al piano ottavo dello stabile di via Spadolini 11/A, adibito a deposito di droga e armi; indicazione rivelatasi esatta all'esito della perquisizione del 14 novembre 2013, nel corso della quale erano stati sequestrati circa tre chilogrammi di marijuana, circa sette chilogrammi di hashish, una pistola cal. 22 e un giubbotto antiproiettile. 2. [OSCURATO:PERSONA] affida il suo ricorso ai seguenti motivi. 2.1. Il ricorrente censura la sentenza impugnata per nullità, ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod.proc.pen., denunciando inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 438, commi 5 e 5 bis, cod.proc.pen. in relazione all'art. 111, comma 4, Cost. Sostiene che la Corte di appello abbia risolto la questione dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] senza svolgere alcuna corretta esegesi del quadro normativo che regola il giudizio abbreviato condizionato, e senza richiamare giurisprudenza o dottrina a sostegno della linea esegetica adottata. La vicenda processuale presenta, a giudizio del ricorrente, una caratteristica del tutto peculiare: il dichiarante si è pacificamente sottratto a qualsiasi contraddittorio nella fase in cui il Tribunale collegiale aveva ritenuto ammissibile il giudizio abbreviato condizionato già rigettato dal Gup. La Corte distrettuale ha omesso di considerare questo aspetto, limitandosi a rilevare che l'imputato aveva infine acconsentito alla celebrazione del rito abbreviato semplice. La difesa sostiene, invece, che non si sia trattato di una rinuncia tecnica alla condizione, bensì della semplice presa d'atto della sua impossibilità, indirettamente riconosciuta come propria dallo stesso Tribunale. Il legislatore, negli artt. 438, commi 5 e 5 bis, cod.proc.pen., prevede la possibilità di richiedere il rito abbreviato secco in subordine a quello condizionato nell'ipotesi in cui quest'ultimo venga rigettato; nel caso di specie, tuttavia, la richiesta condizionata era stata ritenuta fondata e recuperata alla prima udienza dibattimentale, senza che intervenisse alcun formale rigetto. Né consegue, si argomenta, che entrambi i giudici di merito avrebbero dovuto dichiarare inutilizzabili le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale si è reso di fatto irreperibile rispetto alla giustizia italiana, manifestando la volontà di sottrarsi all'esame. 2.2. In via subordinata, il ricorrente solleva eccezione di legittimità costituzionale degli artt. 438, comma 5, e 441 cod.proc.pen. nella parte in cui non richiamano l'art. 513 cod.proc.pen., per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111, comma 4, Cost. 3Si osserva che, ove fosse confermato il criterio applicato dai giudici di merito, si perverrebbe a condannare l'imputato in sede di giudizio abbreviato pur avendo accertato che il dichiarante si era volontariamente sottratto all'interrogatorio della difesa. La scelta del rito abbreviato secco, imposta da esigenze di economia processuale a fronte dell'evidente sottrazione di [OSCURATO:PERSONA] alla giurisdizione italiana e delle insormontabili difficoltà della citazione all'estero, non dovrebbe tradursi nel sacrificio del principio del giusto processo sancito dall'art. 111 Cost., tanto più in assenza di un provvedimento che rigetti la richiesta di abbreviato condizionato. Un'opzione ermeneutica costituzionalmente orientata imporrebbe di introdurre l'inutilizzabilità delle dichiarazioni indizianti rese nelle indagini preliminari dal coimputato del reato connesso ogniqualvolta sia comunque accertata la sua volontà di sottrarsi al contraddittorio, quale che sia lo sviluppo processuale del giudizio. 2.3. Lamenta altresì la nullità della sentenza ex art. 606, comma 1, lett. b)ed d, cod.proc.pen., per inosservanza dell'art. 192 cod.proc.pen. e per carenza e illogicità della motivazione. I giudici di secondo grado hanno ritenuto attendibile la chiamata di correità di [OSCURATO:PERSONA] senza procedere alla rigorosa valutazione imposta dall'art.192, comma 3, cod.proc.pen., valorizzando riscontri del tutto irrilevanti — l'inserimento dei soggetti in pretesi gruppi di trafficanti, gli ipotetici rapporti illeciti con tale Migliore, il fatto che [OSCURATO:PERSONA] disponesse di un appartamento adibito a deposito di droga e armi — che nulla dimostrano in ordine alla specifica provenienza della sostanza da [OSCURATO:PERSONA]. Appare totalmente inverosimile, nel merito, che la cessione di un quantitativo non modico di stupefacente si sia verificata nell'abitazione dell'imputato, essendo fatto notorio che, in simili operazioni, le parti si incontrino in luoghi a loro non direttamente riconducibili; e la sentenza impugnata non offre alcuna spiegazione del comportamento anomalo di [OSCURATO:PERSONA]. A ciò si aggiunge il contrasto tra le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nell'interrogatorio di avere occultato l'involucro sotto il proprio giubbotto — e il verbale di arresto, che ne attesta il rinvenimento nel vano sottosella: il dichiarante, costantemente osservato nel breve tratto percorso dall'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] al luogo del controllo, non era mai stato visto trasferire l'involucro, sicché la contraddizione non può essere liquidata come pretestuosa senza offrirne una motivata spiegazione. Risulta inoltre inverosimile che l'imputato, dopo aver ceduto lo stupefacente, si ponesse nella scia del motociclo di [OSCURATO:PERSONA] — il quale agiva come corriere di 4altri soggetti, non come suo emissario — rendendo così plausibile un collegamento con il dichiarante; la valorizzazione del commento intercettato non esclude, del resto, che [OSCURATO:PERSONA] sapesse semplicemente che [OSCURATO:PERSONA] trasportava sostanza, senza che questa provenisse da lui, e la Corte distrettuale non ha risposto a questo argomento. Analogamente priva di risposta è rimasta la doglianza relativa all'inconsistenza delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] quanto agli aspetti economici delle presunte transazioni: da un lato, egli aveva affermato di avere consegnato denaro a un terzo individuo sotto i portici di via [OSCURATO:PERSONA], quando nessuno scambio era stato osservato tra i soggetti monitorati; dall'altro, aveva indicato prezzi per un chilogrammo di cocaina del tutto difformi, una volta euro 42.000 e un'altra volta euro 20.000, generando una confusione che la motivazione ha ignorato. 2.4. Contesta infine la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b, cod.proc.pen. per inosservanza dell'art. 99, comma 4, cod.pen. in relazione all'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354. La Corte di appello avrebbe errato nel confermare la recidiva contestata. Dal certificato del casellario giudiziale emerge che a carico di [OSCURATO:PERSONA] poteva essere contestata unicamente la recidiva semplice: egli risulta condannato per rissa commessa nel 1999 (sentenza irrevocabile il 16 febbraio 2000) e per lesioni con decreto penale non opposto, esecutivo il 23 ottobre 2004 ed estinto nel 2009. Quanto alla condanna per stupefacenti, irrevocabile I'll aprile 2010, essa è stata dichiarata estinta per esito positivo dell'affidamento al servizio sociale il 21 settembre 2013 — in epoca anteriore al fatto oggetto del presente procedimento —, con conseguente irrilevanza ai fini della recidiva secondo l'orientamento ormai' consolidato della Suprema Corte. Atteso il carattere lieve dell'unico, lontano precedente rilevante, la recidiva avrebbe dovuto essere esclusa. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. La difesa ha precedentemente chiesto la trattazione orale; il difensore da ultimo nominato, sebbene ritualmente avvisato in ordine alla prevista "trattazione in forma orale nell'udienza del 30.6.26, ore 10", non si è presentato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo e il secondo motivo, per la loro connessione logico-giuridica, vanno esaminati congiuntamente e sono manifestamente infondati. 1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 438, commi 5 e 5 bis, cod.proc.pen, in relazione all'art. 111, comma 4, Cost., assumendo che le dichiarazioni rese in indagini preliminari dal coimputato 5Cozzolino [OSCURATO:PERSONA], in sede di interrogatorio dinanzi al Pubblico Ministero (13 novembre 2013), non potessero essere utilizzate nel giudizio abbreviato perché il dichiarante, dopo l'ammissione del rito abbreviato condizionato alla sua escussione, si sarebbe volontariamente sottratto al contraddittorio. Si deduce, inoltre, che la successiva richiesta di rito abbreviato non condizionato non esprimerebbe una rinuncia consapevole alla condizione (esame del dichiarante), ma la mera presa d'atto della sua impossibilità; e che, in mancanza di un formale provvedimento di rigetto dell'abbreviato condizionato, non potrebbe operare la regola di cui all'art. 438, comma 5 bis, cod.proc.pen. circa la richiesta subordinata di rito «secco». 1.2. Le censure sono manifestamente infondate. Il giudizio abbreviato è un rito speciale a struttura cartolare, definito "allo stato degli atti", nel quale l'imputato, a fronte del beneficio della diminuente di pena, accetta che la decisione sia assunta sulla base degli atti di indagine e di quelli eventualmente integrati nei limiti consentiti dagli artt. 438, comma 5, e 441 cod.proc.pen. Ne deriva una fisiologica compressione del contraddittorio nella formazione della prova, che non coincide con una deroga ai divieti probatori, ma con una diversa conformazione del processo, rimessa alla scelta dell'imputato e governata da regole autonome. In tale cornice, la giurisprudenza di questa Corte distingue tra inutilizzabilità derivanti da divieti probatori o, comunque, da violazioni che incidono su diritti fondamentali di rango costituzionale o convenzionale, che restano rilevabili anche nel rito abbreviato; e preclusioni e regole di formazione della prova proprie del dibattimento, che presuppongono l'oralità e l'immediatezza e che, in quanto intrinsecamente legate al modello dibattimentale, non operano nel giudizio abbreviato, se non nei casi espressamente previsti. Si è così affermato che la inutilizzabilità cosiddetta "patologica", rilevabile, a differenza di quella cosiddetta "fisiologica", anche nell'ambito del giudizio abbreviato, costituisce un'ipotesi estrema e residuale, ravvisabile solo con riguardo a quegli atti la cui assunzione sia avvenuta in modo contrastante con i principi fondamentali dell'ordinamento o tale da pregiudicare in modo grave ed insuperabile il diritto di difesa dell'imputato (Sez. 3, n. 882 del 9/06/2017, dep. 12/01/2018, Rv. 272258 - 01). Nel caso di specie, le dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'interrogatorio dinanzi al Pubblico Ministero costituiscono atti legittimamente formati nelle indagini preliminari e confluiti nel fascicolo del Pubblico Ministero, acquisito ex lege nel giudizio abbreviato. Resta, naturalmente, .ferma la necessità che il giudice proceda a una valutazione particolarmente rigorosa delle dichiarazioni accusatorie provenienti da 6correo, secondo le regole dell'art. 192, comma 3, cod.proc.pen.; ma tale esigenza opera sul piano della valutazione della prova, non su quello della utilizzabilità dell'atto. Privo di rilevanza è il richiamo al meccanismo dell'art. 438, comma 5 bis, cod.proc.pen. È indubbio che la rinuncia alla prova condizionante equivale ad accettazione dell'abbreviato semplice; ciò che rileva, infatti, non è la ragione soggettiva o strategica che induce la difesa ad abbandonare la condizione, ma l'effetto processuale oggettivo della richiesta, poi accolta, di definizione del procedimento nelle forme del giudizio abbreviato non condizionato. In particolare, la previsione che consente di formulare, in via subordinata, l'istanza di rito abbreviato non condizionato in caso di rigetto della richiesta condizionata mira a disciplinare le conseguenze processuali del diniego della condizione, evitando che l'imputato debba ripresentare l'istanza e assicurando la concentrazione delle opzioni difensive nell'udienza. Essa, tuttavia, non introduce un principio di "inefficacia" del rito abbreviato semplice ogniqualvolta manchi un provvedimento formale di rigetto della condizione e non consente di ritenere che la richiesta di rito non condizionato, una volta proposta e accolta, sia priva dei suoi effetti tipici. Invero, una volta avuto legittimo ingresso il giudizio abbreviato non condizionato, non è deducibile come motivo di ricorso per cassazione la mancata assunzione di una prova decisiva, al cui esercizio l'imputato ha rinunziato, acconsentendo alla celebrazione del rito alternativo semplice (da ultimo, Sez. 1, n. 3253 del 12/06/2018, dep. 2019, Benvenuti, Rv. 276395-02). Nel caso in esame, risulta che il processo sia stato definito, su consenso dell'imputato, con rito abbreviato non più condizionato alla escussione del coimputato. In particolare, dal verbale prodotto dallo stesso ricorrente risulta che, all'udienza del 13/11/2024, il difensore, dopo aver constatato la residenza del [OSCURATO:PERSONA] in Spagna, chiedeva una breve sospensione per conferire con il proprio assistito, dopodiché prestava il consenso alla celebrazione del giudizio abbreviato semplice. A tale scelta consegue, secondo la disciplina generale dell'istituto, l'acquisizione e la valutabilità degli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero, con salvezza delle sole inutilizzabilità riconducibili a divieti probatori o a violazioni "radicali" dei diritti di difesa. La prospettazione difensiva, in sostanza, tende a trasformare un profilo relativo alle ragioni pratiche della scelta del rito in una causa atipica di inutilizzabilità, non prevista dall'ordinamento. 71.5. È, inoltre, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, comma 5, e 441 cod.proc.pen., nella parte in cui non richiamerebbero l'art. 513 cod.proc.pen., per asserito contrasto con gli artt.3, 24 e 111, comma 4, Cost. Va preliminarmente posto in evidenza che, a seguito della scelta difensiva di procedere comunque mediante giudizio abbreviato non condizionato, l'odierna doglianza si colloca nella cornice del cosiddetto abbreviato secco, con i suoi effetti tipici: decisione allo stato degli atti e acquisizione del fascicolo del Pubblico Ministero, salva la rilevabilità delle sole inutilizzabilità riconducibili a divieti probatori o a violazioni radicali dei diritti fondamentali. In tale assetto, la censura muove dall'assunto che, per scongiurare una condanna fondata su dichiarazioni accusatorie provenienti da correo sottrattosi al contraddittorio, occorrerebbe importare nel rito abbreviato le regole proprie del dibattimento in tema di utilizzazione di precedenti dichiarazioni. L'assunto non è condivisibile per due ragioni convergenti. In primo luogo, poiché nel rito prescelto (abbreviato secco) l'imputato domanda una definizione allo stato degli atti. Conseguentemente, l'art. 111 Cost. non può essere invocato per imporre, per via additiva, la trasposizione nel rito speciale delle regole dibattimentali di formazione della prova dichiarativa. Invero, la disposizione costituzionale non impone un modello processuale unico e invariabile, ma esige che il processo, nel suo complesso, assicuri il diritto di difesa e un equo bilanciamento tra garanzie e finalità di efficienza. Il giudizio abbreviato è un rito alternativo che l'imputato è libero di non scegliere; ove lo scelga, accetta consapevolmente una definizione allo stato degli atti, con una conformazione del contraddittorio diversa da quella dibattimentale. Il sistema, per evitare che la decisione si fondi acriticamente su apporti dichiarativi provenienti da correo, appronta specifici correttivi sul piano probatorio, mediante il vincolo di corroborazione di cui all'art. 192, comma 3, cod.proc.pen., e sul piano processuale, mediante la possibilità di integrazione probatoria prevista dall'art. 441, comma 5, cod.proc.pen., quando necessaria ai fini della decisione. Lamentare, nel rito abbreviato a cui l'imputato è libero di aderire, l'assenza delle regole dibattimentali di formazione e contestazione della prova dichiarativa equivale, dunque, a censurare una scelta strutturale del legislatore, non a segnalare una lacuna costituzionalmente intollerabile. In secondo luogo, l'art. 513 cod.proc.pen. è norma collocata nel segmento dibattimentale e presuppone un contesto di oralità e immediatezza, nel quale l'utilizzazione di dichiarazioni pregresse è ammessa in via eccezionale e secondo presupposti tassativi, calibrati sul contraddittorio tipico del dibattimento. 8Pretenderne l'applicazione al giudizio abbreviato, in assenza di un'espressa scelta legislativa, significherebbe introdurre un modello ibrido, imponendo al rito speciale una regola concepita per un diverso paradigma processuale e incidendo, in modo non neutro, sull'equilibrio tra economia processuale e garanzie. Neppure è ravvisabile una irragionevole disparità di trattamento, poiché le situazioni poste a raffronto non sono omogenee: nel dibattimento la prova dichiarativa si forma secondo il paradigma dell'oralità e dell'immediatezza, mentre nel giudizio abbreviato non condizionato la decisione è assunta, per scelta dell'imputato, sulla base degli atti già legittimamente acquisiti, salva la verifica della loro utilizzabilità e della loro tenuta probatoria secondo le regole proprie del rito. La prospettata pronuncia additiva, pertanto, si risolverebbe in una riscrittura dell'istituto, eccedente la funzione del sindacato di costituzionalità così come delineata dalla giurisprudenza costituzionale. Ne consegue che la questione è manifestamente infondata. 2. Il terzo motivo è infondato. 2.1. La difesa censura la motivazione della sentenza impugnata per asserita violazione dell'art. 192, comma 3, cod.proc.pen., individuando tre profili di criticità: i riscontri valorizzati dai giudici di merito confermerebbero, al più, il 4y0 t l, Ali contesto nel quale tn p i rapporti tra i soggetti coinvolti, ma non la specifica attribuibilità a [OSCURATO:PERSONA] della cessione contestata, avvenuta il 25 . ottobre 2013; le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] presenterebbero una contraddizione insanabile tra il narrato dell'interrogatorio, occultamento dell'involucro sotto il giubbotto, e il verbale di fermo, che attesta il rinvenimento nel vano sottosella del motociclo; i prezzi indicati, euro 20.000 per la fornitura pregressa ed euro 42.000 per la nuova cessione, sarebbero incoerenti tra loro. 2.2. In via preliminare, va rilevato che il ricorrente, pur evocando vizi di violazione di legge e di motivazione, prospetta in sostanza una diversa ricostruzione dei fatti e una differente valutazione delle emergenze probatorie, a fronte di un apparato argomentativo che non presenta profili di manifesta illogicità. La premessa metodOlogica imposta dall'art. 192, comma 3, cod:proc.pen. è stata chiarita in termini definitivi dalle Sezioni Unite. La norma, nel prevedere che le dichiarazioni del coimputato o dell'imputato del reato connesso siano valutate unitamente agli "altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità", codifica un criterio di corroborazione che impone al giudice di non fondare la prova di colpevolezza sulle sole parole del dichiarante. Le Sezioni Unite hanno precisato che nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri 9esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255145-01). Il punto fermo è che i riscontri estrinseci devono avere carattere individualizzante; non è suffiCiente che essi confermino la complessiva attendibilità del dichiarante sul piano personale, né che attestino la sua partecipazione a un determinato contesto criminale; è necessario che si riferiscano specificamente alla condotta attribuita all'imputato e contribuiscano a confermare che le cose si siano svolte nel modo descritto dal chiamante. 2.3. Alla luce di queste coordinate, le doglianze difensive non reggono all'esame. La Corte territoriale ha individuato un compendio di elementi estrinseci che non si esauriscono nella mera conferma della partecipazione del dichiarante a un contesto criminale, ma si correlano in modo specifico alla condotta contestata al ricorrente. In particolare - osservano i giudici di merito - il monitoraggio ininterrotto mediante localizzazione GPS e l'attività di osservazione e controllo hanno documentato la convergenza dei veicoli nella cascina di [OSCURATO:PERSONA], la loro permanenza per un arco temporale estremamente contenuto e l'uscita ravvicinata dello scooter seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] dell'imputato; a distanza di pochi minuti, all'esito del controllo su strada, è stato rinvenuto nello scooter il panetto di cocaina recante la scritta Gold. Nella logica ricostruzione contenuta in sentenza, la continuità del tracciamento e l'assenza di contatti di [OSCURATO:PERSONA] con terzi nel segmento temporale considerato costituiscono un riscontro dinamico che individua il momento e il luogo della disponibilità e del trasferimento dello stupefacente, rendendo logicamente recessive ipotesi alternative non supportate da dati fattuali. A ciò si aggiunge - sempre secondo la logica argomentazione dei giudici di merito - il contenuto dell'intercettazione ambientale, nella quale, transitando accanto allo scooter sottoposto a controllo, il ricorrente esternava un commento interpretato dai giudici di merito come espressivo di disappunto, coerente con la perdita della sostanza appena ceduta e sintomatico della consapevolezza del trasporto di droga riconducibile alla cessione immediatamente precedente. 2.4. Quanto alle dedotte contraddizioni, la sentenza impugnata offre una risposta non apparente e non manifestamente illogica. 10Sul punto del rinvenimento (giubbotto/sottosella), la Corte d'appello valorizza il dato — ricavato dalle trascrizioni richiamate — di un occultamento per fasi, con successivo collocamento definitivo nel vano sottosella, circostanza che rende compatibili il narrato del dichiarante e l'esito del controllo di polizia. In ordine ai profili economici, la distinzione tra pagamento di euro 20.000, per saldare un pregresso credito, e prezzo pattuito di euro 42.000 per la fornitura oggetto di contestazione è espressamente ricostruita in motivazione; e la censura, nel prospettare una "confusione" del dichiarante, sollecita in realtà una diversa lettura del materiale, estranea al sindacato di legittimità, in assenza di specifici indicatori di travisamento della prova. Entro questa prospettiva, le doglianze sollecitano in realtà una rivalutazione del merito che esula dal perimetro del giudizio di legittimità, nel cui ambito è consentito verificare se la motivazione esista, sia internamente coerente e non risulti contraddetta dal testo degli atti processuali, non però contrapporre ad essa una ricostruzione alternativa dei medesimi fatti. In ordine alla interpretazione della frase pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] al momento del controllo, occorre premettere che l'interpretazione delle conversazioni intercettate costituisce questione di fatto, devoluta alla cognizione esclusiva del giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità della motivazione (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01). Nel caso in esame non appare manifestamente illogica l'interpretazione dell'espressione pronunciata, anche in considerazione del collegamento logico con i fatti accertati nelle fasi immediatamente precedenti e del disappunto manifestato. Ne consegue che il terzo motivo va rigettato. 3. Il quarto motivo è fondato. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 99, comma 4, cod.pen. in relazione all'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, censurando la conferma della recidiva reiterata e infraquinquennale sul presupposto che la precedente condanna per stupefacenti, irrevocabile I'll aprile 2010, fosse stata dichiarata estinta per esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale con provvedimento del 21 settembre 2013, quindi prima della commissione del fatto oggetto del presente procedimento, risalente al 25 ottobre 2013. La censura non si esauriva in una generica richiesta di rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ma investiva uno specifico presupposto giuridico della recidiva applicata, poiché contestava la cornputabilità, ai fini dell'art. 99 cod.pen., di un precedente che, secondo la prospettazione difensiva, aveva cessato di produrre effetti penali prima del nuovo fatto. 11A fronte di tale doglianza, la Corte di appello si è limitata ad affermare che le circostanze attenuanti generiche erano state correttamente bilanciate in regime di equivalenza con la recidiva contestata, che il Tribunale aveva ritenuto sussistente. A sua volta, il Tribunale aveva sul punto affermato la ricorrenza dell'equivalenza, in ragione dell'assenza di recidivanza specifica recente. Il richiamo alla motivazione di primo grado non consente di superare il vizio denunciato, poiché esso si arresta al diverso profilo del bilanciamento tra recidiva e attenuanti generiche e non affronta la questione, specificamente devoluta, della perdurante utilizzabilità, ai fini dell'art. 99 cod.pen., del precedente di cui si eccepisce l'estinzione. Si tratta di una risposta meramente apparente, perché non prende in esame il nucleo della censura devoluta con l'atto di appello. Incidentalmente, si evidenzia la rilevanza della questione, atteso che l'estinzione di ogni effetto penale determinata dall'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale comporta che delle relative condanne non possa tenersi conto agli effetti della recidiva (Sez. 3, n. 41697 del 08/05/2018, Rv. 273941 - 01; Sez. 3, n. 39550 del 04/07/2017, Rv. 271342 - 01). Il giudice di secondo grado non ha verificato se il precedente richiamato dal primo giudice potesse ancora essere valorizzato quale antecedente ostativo ai fini della recidiva, non ha esaminato la questione afferente all'estinzione conseguente all'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale e non ha chiarito se, eventualmente, residuassero comunque elementi idonei a sorreggere la recidiva nella forma ritenuta. La motivazione, pertanto, omette il confronto con una questione decisiva, incidente non soltanto sulla qualificazione della recidiva, ma anche sul giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche e, di riflesso, sulla pena applicata. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la recidiva e al conseguente trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano perché proceda a nuovo esame, colmando il rilevato deficit motivazionale. P.Q.Md'appello di Milano. Rigetta nel resto il ricorso. Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità. Così è deciso, 30/06/2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] iFrancesco [OSCURATO:PERSONA] D SaIVO i zionario iziario atenazzo Dr. Gianfranc 13
Sentenza Cassazione n. 34134/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris