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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 aprile 2021

Cassazione n. 37681/2021

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Enna il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Caltanissetta, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., annullava parzialmente il provvedimento impugnato limitatamente a due capi di imputazione provvisoria, e confermava nel resto il medesimo provvedimento del 13 aprile 2021 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta aveva disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto ad indagini in relazione al reato di cui all'art. 416-bis, commi 1, 3 e 4, cod. pen., per avere fatto parte, tra il febbraio del 2017 e l'aprile del 2019, dell'associazione per delinquere mafiosa denominata '[OSCURATO:PERSONA]', specificamente della famiglia di Enna facente capo a [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale, con un unico punto, ha dedotto la violazione di legge, in relazione agii artt. 273, 275 e 280 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere il Tribunale del riesame confermato il provvedimento genetico della misura sulla base di una errata o travisata valutazione degli elementi indiziari (in specie di una intercettazione in cui gli interessati avevano parlato del "ritiro di un prosciutto", che ben poteva essere stato consegnato a tal Mauceri, che ha il padre agricoltore, e che perciò poteva anche portare con sé delle "fave" o consegnare un "mestolo"), tenuto conto che era stata esclusa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza con riferimento a due specifici reati-fine; che non era stata accertata alcuna relazione personale con il la Delia; e che indeterminati erano i dati segnalati concernenti all'asserita collaborazione tra il clan del [OSCURATO:PERSONA] e quello operante nel territorio di Leonforte.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile.

2. Le doglianze formulate dalla difesa non superano il vaglio preliminare di ammissibilità perché presentate per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.

In ragione della peculiarità e dei limiti del giudizio di legittimità, va rilevato come i giudici di merito abbiano dato adeguatamente conto delle ragioni che li hanno indotti ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'odierno indagato.È pacifico nella giurisprudenza di legittimità come il controllo dei provvedimenti di applicazione delle misure limitative della libertà personale sia diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato, nonché il valore sintomatico degli indizi medesimi.

Controllo che non può comportare un coinvolgimento del giudizio ricostruttivo del fatto e degli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all'attendibilità delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.

Questa Corte ha, dunque, il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (si veda, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).

Alla luce di tali regulae iuris, bisogna riconoscere come, nel caso di specie, i giudici di merito abbiano dato puntuale e logica contezza degli elementi indiziari sui quali si fonda il provvedimento cautelare, a tal fine valorizzando gli esiti delle investigazioni: dai quali è stato possibile evincere come, nell'ambito di più ampie indagini riguardanti i gravi delitti commessi dagli affiliati alle cosche mafiose operanti nella provincia di Enna, fossero risultate le iniziative criminose di un clan storico della zona facente capo a [OSCURATO:PERSONA], e il contributo dato dal [OSCURATO:PERSONA] il quale, titolare di una sala giochi, aveva più volte messo i propri locali a disposizione agli associati per incontrarsi ed aveva curato le relazioni tra il capo- clan e gli altri affiliati: in un caso, comunicando all'associato Mauceri che "zio Totò" (soprannome del [OSCURATO:PERSONA]) "stava aspettando le fave", usando un linguaggio volutamente criptico che il destinatario aveva avuto persino difficolta a comprendere.

In altro caso egli si era fatto mediatore della consegna di una "provola" che l'affiliato Severino doveva far pervenire "all'amico"; in altre occasioni, aveva interloquito direttamente con il capo-clan [OSCURATO:PERSONA], chiedendo direttamente se poteva portargli un "mestolo" che questi gli avrebbe effettivamente consegnato la sera nel locale; oppure informandolo che "il prosciutto era arrivato" e che il capo avrebbe dovuto andare a prenderlo immediatamente "senza attendere neppure un'ora".

Elementi significativi della appartenenza al sodalizio criminale erano stati, poi, il comportamento tenuto dal [OSCURATO:PERSONA] subito dopo l'arresto del [OSCURATO:PERSONA], allorquando era stato visto nel mentre consegnava 500 euro al figlio del capo-clan; e l'atteggiamento del [OSCURATO:PERSONA] che, oltre ad avere la materiale disponibilità di una pistola e a cercarne un'altra più piccola, in una specifica circostanza era intervenuto per punire fisicamente gli autori di una aggressione ai danni del Mauceri.

In tal modo, lungi dal proporre un 'travisamento delle prove', vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, il ricorso è stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di 'travisamento dei fatti' (come, peraltro, espressamente riconosciuto nel ricorso oggi in esame) oggetto di valutazione, sollecitando una inammissibile rivalutazione del materiale d'indagine rispetto al quale è stata proposta un significativo alternativo rispetto a quello privilegiato dal Tribunale nell'ambito di un sistema motivazionale perspicuo e completo.

Valutazione, questa, che vale soprattutto in considerazione del fatto che gli elementi indiziari a carico del ricorrente sono stati desunti principalmente dal contenuto delle conversazioni intercettate durante le indagini: rispetto al quale si pone un mero problema di interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati a quelle conversazioni intercettate, che è questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se - come nella fattispecie è accaduto - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate.

3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 06/10/2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Enna il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Caltanissetta, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., annullava parzialmente il provvedimento impugnato limitatamente a due capi di imputazione provvisoria, e confermava nel resto il medesimo provvedimento del 13 aprile 2021 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta aveva disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto ad indagini in relazione al reato di cui all'art. 416-bis, commi 1, 3 e 4, cod. pen., per avere fatto parte, tra il febbraio del 2017 e l'aprile del 2019, dell'associazione per delinquere mafiosa denominata '[OSCURATO:PERSONA]', specificamente della famiglia di Enna facente capo a [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale, con un unico punto, ha dedotto la violazione di legge, in relazione agii artt. 273, 275 e 280 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere il Tribunale del riesame confermato il provvedimento genetico della misura sulla base di una errata o travisata valutazione degli elementi indiziari (in specie di una intercettazione in cui gli interessati avevano parlato del "ritiro di un prosciutto", che ben poteva essere stato consegnato a tal Mauceri, che ha il padre agricoltore, e che perciò poteva anche portare con sé delle "fave" o consegnare un "mestolo"), tenuto conto che era stata esclusa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza con riferimento a due specifici reati-fine; che non era stata accertata alcuna relazione personale con il la Delia; e che indeterminati erano i dati segnalati concernenti all'asserita collaborazione tra il clan del [OSCURATO:PERSONA] e quello operante nel territorio di Leonforte. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile. 2. Le doglianze formulate dalla difesa non superano il vaglio preliminare di ammissibilità perché presentate per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. In ragione della peculiarità e dei limiti del giudizio di legittimità, va rilevato come i giudici di merito abbiano dato adeguatamente conto delle ragioni che li hanno indotti ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'odierno indagato.È pacifico nella giurisprudenza di legittimità come il controllo dei provvedimenti di applicazione delle misure limitative della libertà personale sia diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato, nonché il valore sintomatico degli indizi medesimi. Controllo che non può comportare un coinvolgimento del giudizio ricostruttivo del fatto e degli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all'attendibilità delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Questa Corte ha, dunque, il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (si veda, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Alla luce di tali regulae iuris, bisogna riconoscere come, nel caso di specie, i giudici di merito abbiano dato puntuale e logica contezza degli elementi indiziari sui quali si fonda il provvedimento cautelare, a tal fine valorizzando gli esiti delle investigazioni: dai quali è stato possibile evincere come, nell'ambito di più ampie indagini riguardanti i gravi delitti commessi dagli affiliati alle cosche mafiose operanti nella provincia di Enna, fossero risultate le iniziative criminose di un clan storico della zona facente capo a [OSCURATO:PERSONA], e il contributo dato dal [OSCURATO:PERSONA] il quale, titolare di una sala giochi, aveva più volte messo i propri locali a disposizione agli associati per incontrarsi ed aveva curato le relazioni tra il capo- clan e gli altri affiliati: in un caso, comunicando all'associato Mauceri che "zio Totò" (soprannome del [OSCURATO:PERSONA]) "stava aspettando le fave", usando un linguaggio volutamente criptico che il destinatario aveva avuto persino difficolta a comprendere. In altro caso egli si era fatto mediatore della consegna di una "provola" che l'affiliato Severino doveva far pervenire "all'amico"; in altre occasioni, aveva interloquito direttamente con il capo-clan [OSCURATO:PERSONA], chiedendo direttamente se poteva portargli un "mestolo" che questi gli avrebbe effettivamente consegnato la sera nel locale; oppure informandolo che "il prosciutto era arrivato" e che il capo avrebbe dovuto andare a prenderlo immediatamente "senza attendere neppure un'ora". Elementi significativi della appartenenza al sodalizio criminale erano stati, poi, il comportamento tenuto dal [OSCURATO:PERSONA] subito dopo l'arresto del [OSCURATO:PERSONA], allorquando era stato visto nel mentre consegnava 500 euro al figlio del capo-clan; e l'atteggiamento del [OSCURATO:PERSONA] che, oltre ad avere la materiale disponibilità di una pistola e a cercarne un'altra più piccola, in una specifica circostanza era intervenuto per punire fisicamente gli autori di una aggressione ai danni del Mauceri. In tal modo, lungi dal proporre un 'travisamento delle prove', vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, il ricorso è stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di 'travisamento dei fatti' (come, peraltro, espressamente riconosciuto nel ricorso oggi in esame) oggetto di valutazione, sollecitando una inammissibile rivalutazione del materiale d'indagine rispetto al quale è stata proposta un significativo alternativo rispetto a quello privilegiato dal Tribunale nell'ambito di un sistema motivazionale perspicuo e completo. Valutazione, questa, che vale soprattutto in considerazione del fatto che gli elementi indiziari a carico del ricorrente sono stati desunti principalmente dal contenuto delle conversazioni intercettate durante le indagini: rispetto al quale si pone un mero problema di interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati a quelle conversazioni intercettate, che è questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se - come nella fattispecie è accaduto - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate. 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 06/10/2021
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