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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 22866/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Campobasso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa dalla Corte d'Appello di L'Aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata ordinanza la Corte d'Appello di L'Aquila dichiarava inammissibile per aspecificità l'appello proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Pescara che l'aveva dichiarato responsabile del delitto di truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione degli artt. 581 lett. d) e 591 cod.proc.pen. e connesso vizio della motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure formulate, avendo la Corte di merito dato conto delle ragioni alla base della ritenuta genericità dell'appello, riproduttivo di rilievi già ampiamente scrutinati e disattesi dal primo giudice in assenza di specifica e puntuale critica delle valutazioni in quella sede effettuate.

La valutazione della Corte territoriale è coerente con i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822; Sez. 2 , n. 51531 del 19/11/2019, Rv. 277811; Sez. 3 , n. 12727 del 21/02/2019, Rv. 275841). 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ((\ A to..L.Gui- i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Campobasso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa dalla Corte d'Appello di L'Aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata ordinanza la Corte d'Appello di L'Aquila dichiarava inammissibile per aspecificità l'appello proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Pescara che l'aveva dichiarato responsabile del delitto di truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione degli artt. 581 lett. d) e 591 cod.proc.pen. e connesso vizio della motivazione. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure formulate, avendo la Corte di merito dato conto delle ragioni alla base della ritenuta genericità dell'appello, riproduttivo di rilievi già ampiamente scrutinati e disattesi dal primo giudice in assenza di specifica e puntuale critica delle valutazioni in quella sede effettuate. La valutazione della Corte territoriale è coerente con i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822; Sez. 2 , n. 51531 del 19/11/2019, Rv. 277811; Sez. 3 , n. 12727 del 21/02/2019, Rv. 275841). 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ((\ A to..L.Gui- i
Sentenza Cassazione n. 22866/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris