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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14134/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo dei ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che lamenta l'inosservanza di legge e il vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva reiterata, è inammissibile poiché riproduttivo di censure già adeguatamente disattese dal giudice di merito e, in ogni caso, manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale ribadito i presupposti integranti la contestata recidiva reiterata specifica e infraquinquennale evidenziando non solo il breve tempo trascorso dall'ultima condanna definitiva, ma anche la circostanza che l'imputato percepisse, al momento del fatto, il reddito di cittadinanza, e, nondimeno ha continuato a realizzare reati in materia di stupefacenti, in tal modo dimostrando una notevole pericolosità sociale; ritenuto che il secondo motivo, che deduce l'inosservanza della legge di rito con riguardo al bilanciamento delle circostanze, è inammissibile perché la censura non era stata devoluta con l'atto di appello, sicché essa non può essere dedotta, per la prima volta, nel giudizio di legittimità; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 17

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo dei ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che lamenta l'inosservanza di legge e il vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva reiterata, è inammissibile poiché riproduttivo di censure già adeguatamente disattese dal giudice di merito e, in ogni caso, manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale ribadito i presupposti integranti la contestata recidiva reiterata specifica e infraquinquennale evidenziando non solo il breve tempo trascorso dall'ultima condanna definitiva, ma anche la circostanza che l'imputato percepisse, al momento del fatto, il reddito di cittadinanza, e, nondimeno ha continuato a realizzare reati in materia di stupefacenti, in tal modo dimostrando una notevole pericolosità sociale; ritenuto che il secondo motivo, che deduce l'inosservanza della legge di rito con riguardo al bilanciamento delle circostanze, è inammissibile perché la censura non era stata devoluta con l'atto di appello, sicché essa non può essere dedotta, per la prima volta, nel giudizio di legittimità; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17
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