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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 aprile 2021

Cassazione n. 48684/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dell'Il settembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] veniva assolto dal delitto di cui all'art. 584 cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non sussiste.

Era contestato all'imputato che, dopo aver subito un furto all'interno del proprio bar, situato nell'area di servizio "Fiamma 2000" sita in Arzachena, messosi all'inseguimento di uno dei presunti esecutori materiali, a bordo di autocarro [OSCURATO:PERSONA], con il fine di arrestarne la fuga, a costo di toccarlo e cagionargli lesioni personali, aveva investito la vittima, urtando gli arti inferiori con la parte anteriore sinistra del veicolo, così provocando l'arrotamento del piede destro, con rotazione del corpo in senso antiorario, l'impatto della regione dorsale contro la parte anteriore sinistra del mezzo, la proiezione del corpo in avanti ed, infine, l'impatto della regione frontale con una barriera in cemento, cagionandone la morte a seguito di lesioni gravissime.

Il primo giudice aveva ritenuto che, all'esito dell'espletato rito abbreviato, fosse residuato il dubbio circa la sussistenza della volontà, da parte del Filippeddu, di investire il [OSCURATO:PERSONA], assumendo, peraltro, che l'inseguimento era finalizzato soltanto a bloccare la fuga dell'autore di un furto, commesso poco prima ai suoi danni.

Quest'ultimo, quindi, aveva posto in essere una condotta lecita, potendo procedere anche all'arresto in flagranza degli autori del reato, ai sensi dell'art. 380, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., per recuperare la refurtiva.

In ogni caso, il primo giudice aveva ritenuto non compatibile la configurazione dell'elemento soggettivo del reato contestato, con la forma del dolo (eventuale) prospettata nell'imputazione; è stata esclusa la qualificazione della condotta quale omicidio colposo, non ravvisandosi alcuna incidenza causale dell'inseguimento rispetto all'evento morte, avvenuta a seguito di impatto tra vittima e veicolo, nonostante la frenata del conducente e la sterzata verso destra, con successiva collisione contro il muro, per il fondo stradale, particolarmente scivoloso.

La vittima, dunque, intenta a scavalcare il muro, perdendo l'equilibrio era caduta e, successivamente attinta alla gamba sinistra dal veicolo, che non era riuscito ad arrestare la propria marcia, ed era andata ad impattare contro il muro in cemento che stava provando a scavalcare, trovando la morte sul colpo per le gravissime lesioni riportate.

La sentenza di primo grado, dunque, ha escluso la volontarietà dell'impatto da parte del conducente ed ha assolto l'imputato perché il fatto non sussiste.2.

A seguito di appello del pubblico ministero e della parte civile, la Corte di assise di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in riforma dell'impugnata sentenza, in data 3 aprile 2017, aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato ascrittogli, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, oltre che alle statuizioni civili.

La sentenza di secondo grado aveva affermato che, in base alle dichiarazioni del teste oculare Pazzola, alle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato nelle immediatezza alla polizia giudiziaria e a fronte delle complessive risultanze, la dinamica andava ricostruita nel senso che vi era stato impatto tra veicolo e uomo in fuga, non anche tra uomo e vettura, successivo alla caduta; era stato proprio il volontario investimento della vittima in fuga, a determinare la caduta di questa, il conseguente colpo di frusta e le lesioni gravissime, causa della morte.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, secondo la Corte territoriale, il dolo che risulta aver supportato l'azione dell'inseguitore era quello intenzionale ed alternativo, avendo agito il Filippeddu, sia per bloccare il ladro, da consegnare alle forze dell'ordine, sia per determinare, a suo danno, lesioni o percosse, tramite l'investimento provocato con il proprio veicolo.

La Corte territoriale aveva, infine, escluso che ricorresse la legittima difesa, nonché la scriminante di cui all'art. 383 cod. proc. pen., tenuto conto della sproporzione tra la condotta posta in essere dal Filippeddu e quella, lecita, di apprendere e consegnare l'arrestato alle forze dell'ordine.

3. Proposto ricorso per cassazione dalla difesa dell'imputato, la quinta sezione ha pronunciato annullamento, con rinvio, della sentenza di appello, rilevando che: - Pazzola, concorrente nel reato commesso ai danni del Filippeddu, aveva reso dichiarazioni spontanee a poche ore dal fatto, legittimamente acquisite, ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., e utilizzabili erga alios per la decisione coar.1 in sede di giudizio abbreviato, dichiarazioni da valutare, ai sensi dell'art. 192, corsnm 3, cod. proc. pen., unitamente ad altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, giudizio rispetto al quale la motivazione della sentenza di appello era carente; - l'eccepita omessa rinnovazione, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., rende la sentenza viziata, necessitando l'escussione del dichiarante nel caso di impugnazione, proposta dal pubblico ministero e dalla parte civile, contro una sentenza assolutoria; - la motivazione della sentenza impugnata non si era specificamente confrontata con le ragioni della pronuncia assolutoria, come impone la regola di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio.4.

Con sentenza pronunciata in data 23 aprile 2021 la Corte di assise di appello di Cagliari, quale giudice del rinvio, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato ascritto, qualificato come omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, e, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti, lo ha condannato alla pena di mesi dieci di reclusione, con la sospensione condizionale della pena e statuizioni civili.

La Corte ha provveduto al nuovo esame di Pazzola, le cui dichiarazioni sono state ritenute non attendibili, in ragione delle contraddizioni rispetto alle precedenti dichiarazioni e all'incompatibilità di quanto affermato con dati oggettivi aliunde emersi.

La ricostruzione della dinamica del fatto è stata quindi compiuta sulla base delle dichiarazioni rese dall'imputato, il quale aveva dichiarato di essersi diretto nella direzione presa dal [OSCURATO:PERSONA] in fuga e che lo stesso, giunto davanti alla barriera in cemento, si era girato verso l'auto brandendo un piede di porco; egli, allora, aveva frenato, ma l'auto aveva slittato sul fondo scivoloso andando a investire il [OSCURATO:PERSONA] e a impattare contro la barriera.

Tali dichiarazioni venivano ritenute attendibili, in quanto rese nell'immediatezza e confermate da diversi riscontri oggettivi.

Così ricostruita la dinamica del fatto, e dunque il nesso causale tra l'investimento del [OSCURATO:PERSONA] da parte del furgone condotto dall'imputato e la morte dell'investito, la Corte ha ritenuto che la condotta di guida del Filippeddu fosse stata in violazione delle regole di perizia - avendo l'imputato azionato contemporaneamente freno e frizione così allungando lo spazio di arresto dell'auto - e dell'art. 141 codice strada - per aver tenuto una guida che non gli ha consentito di porre in essere le necessarie manovre di sicurezza per evitare l'investimento del pedone.

Veniva precisato, da una parte, che il luogo del fatto era area privata soggetta a uso pubblico, e dunque vi trovava applicazione il codice della strada e che, dall'altra, la condotta, pur colposa, del pedone che si era fermato non era imprevedibile.

5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

Con il primo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio in ordine alla ricostruzione del fatto.

In particolare, l'accertamento secondo il quale l'auto condotta dall'imputato avrebbe investito il [OSCURATO:PERSONA] era smentito da plurime emergenze di fatto, attestanti, invece, che l'auto aveva impattato contro la barriera in cemento; il giudizio sulla condotta di guida, ritenuta non adeguata, era motivato in termini manifestamente illogici dato che era stato accertato che la velocità tenuta dall'imputato era estremamente moderata, attorno ai 30 km/h.

L'assunto secondo il quale l'auto dell'imputato avrebbe urtato "di striscio" la vittima era fondata solo su congetture, e smentita dal fatto che la vittima non aveva riportato lesioni da investimento, mentre del tutto equivoca era la circostanza relativa alla presenza di colorazioni sull'auto e sugli indumenti della vittima.

Con il secondo motivo viene denunciata la violazione della legge penale, in quanto il contesto del fatto non era quello della circolazione stradale, bensì quello dell'esercizio, da parte del Filippeddu, del diritto di bloccare l'autore di un furto nella quasi flagranza del reato ovvero di agire a difesa del proprio diritto di proprietà o a tutela della propria incolumità fisica.

Dunque, l'agire dell'imputato non era regolato dal codice della strada, bensì dai limiti della causa di giustificazione sussistente nel caso di specie.

Peraltro, l'evento morte si era verificato a seguito della condotta di [OSCURATO:PERSONA], che aveva alzato il piede di porco minacciando l'imputato, il quale aveva cercato di sottrarsi all'aggressione frenando improvvisamente.

Filippeddu, che agiva nell'esercizio della facoltà di arresto riconosciuta ai privati, si era trovato nella necessità di difendersi da una minaccia armata, situazione affatto diversa da quella in relazione alla quale è posta la regola che impone ai conducenti di auto di tenere una guida che consenta, in ogni caso, una efficace manovra di sicurezza.

Il fatto, comunque, era avvenuto nell'area di una stazione di servizio, luogo privato dove non trovano applicazione le norme del codice della strada.

La condotta minacciosa della vittima aveva costituito fattore imprevedibile ed eccezionale, idoneo a interrompere il nesso ch causale tra la condotta dell'imputato e il verificarsi dell'evento morte.

Infine, il contemporaneo azionamento di freno e frizione costituisce la manovra più adeguata in una situazione di improvvisa emergenza.

Con il terzo motivo viene denunciato difetto di motivazione dell'accertamento in ordine all'applicabilità del codice della strada, ritenuta pur riconoscendo che l'imputato stava esercitando il diritto di fermare gli autori di un furto e di difendersi.Con il quarto motivo viene denunciata la violazione della regola di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, avendo il giudice del rinvio compiuto solo una delle possibili ricostruzioni del fatto, non maggiormente persuasiva rispetto a quella ritenuta dal primo giudice.

6. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il difensore ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e va perciò pronunciato annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata.

1. I primi tre motivi di ricorso censurano sotto diversi profili la motivazione del giudizio di colpevolezza, sia in ordine all'accertamento della causa di morte e del nesso con la condotta dell'imputato sia in ordine alla qualificazione giuridica della condotta del ricorrente.

Il quarto motivo denuncia la violazione della regola di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, avendo omesso la sentenza impugnata, nel motivare un accertamento in fatto diverso da quello ritenuto dalla sentenza assolutoria di primo grado, di confrontarsi con quella motivazione.

2. Il quarto motivo è fondato, e il suo accoglimento assorbe l'esame dei restanti motivi, che riguardano temi che non rimangono, all'esito di questo giudizio di legittimità, preclusi.

Innanzitutto, si deve rilevare che la sentenza impugnata ha compiuto un accertamento in fatto diverso da quello del primo giudice, che aveva assolto l'imputato perché il fatto non sussiste, ed ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al fatto ascritto, seppur diversamente qualificato rispetto all'imputazione.

In particolare, il primo giudice, non solo aveva escluso che l'imputato avesse avuto la volontà di investire e ledere il [OSCURATO:PERSONA] - accertamento condiviso dal giudice del rinvio -, ma aveva anche accertato che l'urto tra l'auto e la vittima era avvenuto dopo che il [OSCURATO:PERSONA] era scivolato a terra durante il tentativo di scavalcare la barriera in cemento, urto che Filippeddu non aveva potuto evitare, in presenza di un fondo scivoloso ("particolarmente sdrucciolevole"), pur avendo prontamente frenato e pur procedendo a velocità moderata, inferiore a 30 km/h.Il primo giudice, escluso che l'imputato fosse animato dalla volontà di cagionare lesioni e accertato che la morte fosse stata cagionata dall'impatto auto-vittima, si era confrontato con l'ipotesi di omicidio colposo giungendo alla conclusione che "la velocità assai bassa tenuta dal Filippeddu, la frenata e l'impatto con il muro, preceduto da una sterzata verso destra laddove il [OSCURATO:PERSONA] proveniva dalla sua sinistra, rendono ben più che plausibile l'ipotesi che l'imputato fece quanto poteva per evitare la collisione con il [OSCURATO:PERSONA]".

Il giudice di rinvio, escluso che l'imputato volesse investire il ladro, ha diversamente ricostruito la dinamica del verificarsi dell'evento morte, e precisamente ha ritenuto che, mentre l'imputato inseguiva in auto il [OSCURATO:PERSONA], questi "giunto in prossimità della barriera, si era girato di scatto verso l'auto brandendo un piede di porco ... allora il Filippeddu, in considerazione dello stato di agitazione, al fine di evitare l'investimento del pedone, aveva frenato bruscamente premendo anche la frizione e verosimilmente sterzando verso destra ... tuttavia il veicolo era scivolato sulla fanghiglia presente in quell'area e aveva investito di striscio il [OSCURATO:PERSONA], proiettandolo contro la barriera ...".

Diversa anche la valutazione della condotta di guida del ricorrente, avendo la sentenza impugnata ritenuto imperita la scelta di azionare la frizione ("così rinunciando al contributo del freno motore e allungando lo spazio d'arresto del veicolo") e in violazione della norma di cui all'art. 141 codice strada la scelta di non "mantenere una velocità o una distanza di sicurezza che gli consenta di arrestare in ogni momento la marcia della macchina, essendo ampiamente prevedibile ... che ... il pedone medesimo, pur di cercare di sottrarsi alla situazione di pericolo ..., possa tenere taluno dei comportamenti tipici della preda braccata e ... anche fermarsi per qualunque motivo".

2.1. Quanto alla ricostruzione della dinamica dell'impatto tra auto e vittima, il giudice di rinvio ha sostenuto che l'accertamento compiuto dal giudice di primo grado non fosse condivisibile siccome fondato sulle dichiarazioni di Pazzola, soggetto che invece doveva essere ritenuto non attendibile, e per aver pretermesso l'apporto dichiarativo dell'imputato, che invece doveva ritenersi attendibile.

In questi termini il confronto critico con il giudizio formulato dal primo giudice è solo apparente.

La sentenza di primo grado, infatti, aveva menzionato l'apporto dichiarativo di Pazzola, ma non aveva su di esso fondato l'accertamento della modalità del fatto.

Piuttosto, il primo giudice, dato conto degli accertamenti tecnici compiuti, aveva valorizzato i rilievi formulati dal consulente tecnico della difesa che aveva accreditato l'ipotesi dell'impatto uomo-vettura come secondario rispetto al tentativo fallito di scavalcare la barriera in cemento sui seguenti rilievi: una scarpa della vittima era stata rinvenuta oltre la barriera, segno che l'uomo era riuscito a parzialmente scavalcare l'ostacolo prima di ricadere all'indietro; - l'assenza nella vittima di lesioni agli arti inferiori; - l'assenza di danni sul cofano e sul parabrezza dell'auto; - la presenza sull'auto di tracce tessili da contatto e da impatto; - la posizione di quiete del cadavere, rinvenuto a fianco dell'auto.

Le dichiarazioni di Pazzola sono indicate dal primo giudice come riscontro alla ricostruzione oggettiva operata dal consulente della difesa, il cui accertamento, anche eliminate dal compendio probatorio quelle dichiarazioni, rimane un elemento con il quale il giudice di rinvio non si è confrontato.

2.2. Quanto alla condotta di guida dell'imputato, il primo giudice aveva fondato il diverso accertamento - nel senso che egli avesse tenuto una guida prudente, attenta ed adeguata - sulla individuazione della velocità tenuta - ancora oggetto delle condivise valutazioni del consulente della difesa -, sull'imprevedibilità dell'apparire del [OSCURATO:PERSONA] in una scena che non consentiva visibilità, sulla prontezza della reazione frenante e sull'adeguatezza del tentativo di sterzata a destra.

A fronte di tale accertamento, il giudice di rinvio ne ha condiviso uno affatto diverso, individuando carenze nella guida tenuta sino al momento dell'insorgere dell'ostacolo costituito dalla vittima - non risultando assicurata una distanza di sicurezza e/o una velocità adeguata a evitare il pericolo di impatto nel caso in cui l'inseguito, come era prevedibile, avesse mutato la modalità di fuga - e nella manovra per evitare l'impatto - laddove l'azionamento della frizione avrebbe ridotto il controllo sull'auto -.

Nel giustificare tale accertamento, però, il giudice di rinvio non si è confrontato con quello compiuto dal primo giudice né, in particolare, con i dati che erano stati posti a fondamento di quello.

3. La motivazione della sentenza impugnata risulta dunque viziata per manifesta illogicità derivante dalla violazione della regola di giudizio secondo la quale l'accertamento di responsabilità penale si deve fondare sullo specifico superamento delle spiegazioni alternative del fatto, nel caso in esame, costituite dalla pronuncia assolutoria del primo giudice.

D'altra parte, la sentenza rescindente aveva già censurato la prima sentenza di appello - che aveva ritenuto l'imputato responsabile del delitto di cui all'art. 8 584 cod. pen. - per non essersi adeguatamente confrontata con l'accertamento compiuto dal primo giudice, vizio che anche la sentenza di rinvio ha rinnovato.

4. Va dunque pronunciato annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Cagliari.

Il giudice di rinvio, senza vincoli nel merito della decisione, è tenuto a rinnovare il giudizio evitando nella motivazione della decisione la carenza motivazionale censurata ai punti

2.1. e

2.2. Le ragioni dell'annullamento non precludono l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dell'Il settembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] veniva assolto dal delitto di cui all'art. 584 cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non sussiste. Era contestato all'imputato che, dopo aver subito un furto all'interno del proprio bar, situato nell'area di servizio "Fiamma 2000" sita in Arzachena, messosi all'inseguimento di uno dei presunti esecutori materiali, a bordo di autocarro [OSCURATO:PERSONA], con il fine di arrestarne la fuga, a costo di toccarlo e cagionargli lesioni personali, aveva investito la vittima, urtando gli arti inferiori con la parte anteriore sinistra del veicolo, così provocando l'arrotamento del piede destro, con rotazione del corpo in senso antiorario, l'impatto della regione dorsale contro la parte anteriore sinistra del mezzo, la proiezione del corpo in avanti ed, infine, l'impatto della regione frontale con una barriera in cemento, cagionandone la morte a seguito di lesioni gravissime. Il primo giudice aveva ritenuto che, all'esito dell'espletato rito abbreviato, fosse residuato il dubbio circa la sussistenza della volontà, da parte del Filippeddu, di investire il [OSCURATO:PERSONA], assumendo, peraltro, che l'inseguimento era finalizzato soltanto a bloccare la fuga dell'autore di un furto, commesso poco prima ai suoi danni. Quest'ultimo, quindi, aveva posto in essere una condotta lecita, potendo procedere anche all'arresto in flagranza degli autori del reato, ai sensi dell'art. 380, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., per recuperare la refurtiva. In ogni caso, il primo giudice aveva ritenuto non compatibile la configurazione dell'elemento soggettivo del reato contestato, con la forma del dolo (eventuale) prospettata nell'imputazione; è stata esclusa la qualificazione della condotta quale omicidio colposo, non ravvisandosi alcuna incidenza causale dell'inseguimento rispetto all'evento morte, avvenuta a seguito di impatto tra vittima e veicolo, nonostante la frenata del conducente e la sterzata verso destra, con successiva collisione contro il muro, per il fondo stradale, particolarmente scivoloso. La vittima, dunque, intenta a scavalcare il muro, perdendo l'equilibrio era caduta e, successivamente attinta alla gamba sinistra dal veicolo, che non era riuscito ad arrestare la propria marcia, ed era andata ad impattare contro il muro in cemento che stava provando a scavalcare, trovando la morte sul colpo per le gravissime lesioni riportate. La sentenza di primo grado, dunque, ha escluso la volontarietà dell'impatto da parte del conducente ed ha assolto l'imputato perché il fatto non sussiste.2. A seguito di appello del pubblico ministero e della parte civile, la Corte di assise di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in riforma dell'impugnata sentenza, in data 3 aprile 2017, aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato ascrittogli, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, oltre che alle statuizioni civili. La sentenza di secondo grado aveva affermato che, in base alle dichiarazioni del teste oculare Pazzola, alle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato nelle immediatezza alla polizia giudiziaria e a fronte delle complessive risultanze, la dinamica andava ricostruita nel senso che vi era stato impatto tra veicolo e uomo in fuga, non anche tra uomo e vettura, successivo alla caduta; era stato proprio il volontario investimento della vittima in fuga, a determinare la caduta di questa, il conseguente colpo di frusta e le lesioni gravissime, causa della morte. Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, secondo la Corte territoriale, il dolo che risulta aver supportato l'azione dell'inseguitore era quello intenzionale ed alternativo, avendo agito il Filippeddu, sia per bloccare il ladro, da consegnare alle forze dell'ordine, sia per determinare, a suo danno, lesioni o percosse, tramite l'investimento provocato con il proprio veicolo. La Corte territoriale aveva, infine, escluso che ricorresse la legittima difesa, nonché la scriminante di cui all'art. 383 cod. proc. pen., tenuto conto della sproporzione tra la condotta posta in essere dal Filippeddu e quella, lecita, di apprendere e consegnare l'arrestato alle forze dell'ordine. 3. Proposto ricorso per cassazione dalla difesa dell'imputato, la quinta sezione ha pronunciato annullamento, con rinvio, della sentenza di appello, rilevando che: - Pazzola, concorrente nel reato commesso ai danni del Filippeddu, aveva reso dichiarazioni spontanee a poche ore dal fatto, legittimamente acquisite, ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., e utilizzabili erga alios per la decisione coar.1 in sede di giudizio abbreviato, dichiarazioni da valutare, ai sensi dell'art. 192, corsnm 3, cod. proc. pen., unitamente ad altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, giudizio rispetto al quale la motivazione della sentenza di appello era carente; - l'eccepita omessa rinnovazione, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., rende la sentenza viziata, necessitando l'escussione del dichiarante nel caso di impugnazione, proposta dal pubblico ministero e dalla parte civile, contro una sentenza assolutoria; - la motivazione della sentenza impugnata non si era specificamente confrontata con le ragioni della pronuncia assolutoria, come impone la regola di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio.4. Con sentenza pronunciata in data 23 aprile 2021 la Corte di assise di appello di Cagliari, quale giudice del rinvio, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato ascritto, qualificato come omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, e, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti, lo ha condannato alla pena di mesi dieci di reclusione, con la sospensione condizionale della pena e statuizioni civili. La Corte ha provveduto al nuovo esame di Pazzola, le cui dichiarazioni sono state ritenute non attendibili, in ragione delle contraddizioni rispetto alle precedenti dichiarazioni e all'incompatibilità di quanto affermato con dati oggettivi aliunde emersi. La ricostruzione della dinamica del fatto è stata quindi compiuta sulla base delle dichiarazioni rese dall'imputato, il quale aveva dichiarato di essersi diretto nella direzione presa dal [OSCURATO:PERSONA] in fuga e che lo stesso, giunto davanti alla barriera in cemento, si era girato verso l'auto brandendo un piede di porco; egli, allora, aveva frenato, ma l'auto aveva slittato sul fondo scivoloso andando a investire il [OSCURATO:PERSONA] e a impattare contro la barriera. Tali dichiarazioni venivano ritenute attendibili, in quanto rese nell'immediatezza e confermate da diversi riscontri oggettivi. Così ricostruita la dinamica del fatto, e dunque il nesso causale tra l'investimento del [OSCURATO:PERSONA] da parte del furgone condotto dall'imputato e la morte dell'investito, la Corte ha ritenuto che la condotta di guida del Filippeddu fosse stata in violazione delle regole di perizia - avendo l'imputato azionato contemporaneamente freno e frizione così allungando lo spazio di arresto dell'auto - e dell'art. 141 codice strada - per aver tenuto una guida che non gli ha consentito di porre in essere le necessarie manovre di sicurezza per evitare l'investimento del pedone. Veniva precisato, da una parte, che il luogo del fatto era area privata soggetta a uso pubblico, e dunque vi trovava applicazione il codice della strada e che, dall'altra, la condotta, pur colposa, del pedone che si era fermato non era imprevedibile. 5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio in ordine alla ricostruzione del fatto. In particolare, l'accertamento secondo il quale l'auto condotta dall'imputato avrebbe investito il [OSCURATO:PERSONA] era smentito da plurime emergenze di fatto, attestanti, invece, che l'auto aveva impattato contro la barriera in cemento; il giudizio sulla condotta di guida, ritenuta non adeguata, era motivato in termini manifestamente illogici dato che era stato accertato che la velocità tenuta dall'imputato era estremamente moderata, attorno ai 30 km/h. L'assunto secondo il quale l'auto dell'imputato avrebbe urtato "di striscio" la vittima era fondata solo su congetture, e smentita dal fatto che la vittima non aveva riportato lesioni da investimento, mentre del tutto equivoca era la circostanza relativa alla presenza di colorazioni sull'auto e sugli indumenti della vittima. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione della legge penale, in quanto il contesto del fatto non era quello della circolazione stradale, bensì quello dell'esercizio, da parte del Filippeddu, del diritto di bloccare l'autore di un furto nella quasi flagranza del reato ovvero di agire a difesa del proprio diritto di proprietà o a tutela della propria incolumità fisica. Dunque, l'agire dell'imputato non era regolato dal codice della strada, bensì dai limiti della causa di giustificazione sussistente nel caso di specie. Peraltro, l'evento morte si era verificato a seguito della condotta di [OSCURATO:PERSONA], che aveva alzato il piede di porco minacciando l'imputato, il quale aveva cercato di sottrarsi all'aggressione frenando improvvisamente. Filippeddu, che agiva nell'esercizio della facoltà di arresto riconosciuta ai privati, si era trovato nella necessità di difendersi da una minaccia armata, situazione affatto diversa da quella in relazione alla quale è posta la regola che impone ai conducenti di auto di tenere una guida che consenta, in ogni caso, una efficace manovra di sicurezza. Il fatto, comunque, era avvenuto nell'area di una stazione di servizio, luogo privato dove non trovano applicazione le norme del codice della strada. La condotta minacciosa della vittima aveva costituito fattore imprevedibile ed eccezionale, idoneo a interrompere il nesso ch causale tra la condotta dell'imputato e il verificarsi dell'evento morte. Infine, il contemporaneo azionamento di freno e frizione costituisce la manovra più adeguata in una situazione di improvvisa emergenza. Con il terzo motivo viene denunciato difetto di motivazione dell'accertamento in ordine all'applicabilità del codice della strada, ritenuta pur riconoscendo che l'imputato stava esercitando il diritto di fermare gli autori di un furto e di difendersi.Con il quarto motivo viene denunciata la violazione della regola di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, avendo il giudice del rinvio compiuto solo una delle possibili ricostruzioni del fatto, non maggiormente persuasiva rispetto a quella ritenuta dal primo giudice. 6. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e va perciò pronunciato annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata. 1. I primi tre motivi di ricorso censurano sotto diversi profili la motivazione del giudizio di colpevolezza, sia in ordine all'accertamento della causa di morte e del nesso con la condotta dell'imputato sia in ordine alla qualificazione giuridica della condotta del ricorrente. Il quarto motivo denuncia la violazione della regola di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, avendo omesso la sentenza impugnata, nel motivare un accertamento in fatto diverso da quello ritenuto dalla sentenza assolutoria di primo grado, di confrontarsi con quella motivazione. 2. Il quarto motivo è fondato, e il suo accoglimento assorbe l'esame dei restanti motivi, che riguardano temi che non rimangono, all'esito di questo giudizio di legittimità, preclusi. Innanzitutto, si deve rilevare che la sentenza impugnata ha compiuto un accertamento in fatto diverso da quello del primo giudice, che aveva assolto l'imputato perché il fatto non sussiste, ed ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al fatto ascritto, seppur diversamente qualificato rispetto all'imputazione. In particolare, il primo giudice, non solo aveva escluso che l'imputato avesse avuto la volontà di investire e ledere il [OSCURATO:PERSONA] - accertamento condiviso dal giudice del rinvio -, ma aveva anche accertato che l'urto tra l'auto e la vittima era avvenuto dopo che il [OSCURATO:PERSONA] era scivolato a terra durante il tentativo di scavalcare la barriera in cemento, urto che Filippeddu non aveva potuto evitare, in presenza di un fondo scivoloso ("particolarmente sdrucciolevole"), pur avendo prontamente frenato e pur procedendo a velocità moderata, inferiore a 30 km/h.Il primo giudice, escluso che l'imputato fosse animato dalla volontà di cagionare lesioni e accertato che la morte fosse stata cagionata dall'impatto auto-vittima, si era confrontato con l'ipotesi di omicidio colposo giungendo alla conclusione che "la velocità assai bassa tenuta dal Filippeddu, la frenata e l'impatto con il muro, preceduto da una sterzata verso destra laddove il [OSCURATO:PERSONA] proveniva dalla sua sinistra, rendono ben più che plausibile l'ipotesi che l'imputato fece quanto poteva per evitare la collisione con il [OSCURATO:PERSONA]". Il giudice di rinvio, escluso che l'imputato volesse investire il ladro, ha diversamente ricostruito la dinamica del verificarsi dell'evento morte, e precisamente ha ritenuto che, mentre l'imputato inseguiva in auto il [OSCURATO:PERSONA], questi "giunto in prossimità della barriera, si era girato di scatto verso l'auto brandendo un piede di porco ... allora il Filippeddu, in considerazione dello stato di agitazione, al fine di evitare l'investimento del pedone, aveva frenato bruscamente premendo anche la frizione e verosimilmente sterzando verso destra ... tuttavia il veicolo era scivolato sulla fanghiglia presente in quell'area e aveva investito di striscio il [OSCURATO:PERSONA], proiettandolo contro la barriera ...". Diversa anche la valutazione della condotta di guida del ricorrente, avendo la sentenza impugnata ritenuto imperita la scelta di azionare la frizione ("così rinunciando al contributo del freno motore e allungando lo spazio d'arresto del veicolo") e in violazione della norma di cui all'art. 141 codice strada la scelta di non "mantenere una velocità o una distanza di sicurezza che gli consenta di arrestare in ogni momento la marcia della macchina, essendo ampiamente prevedibile ... che ... il pedone medesimo, pur di cercare di sottrarsi alla situazione di pericolo ..., possa tenere taluno dei comportamenti tipici della preda braccata e ... anche fermarsi per qualunque motivo". 2.1. Quanto alla ricostruzione della dinamica dell'impatto tra auto e vittima, il giudice di rinvio ha sostenuto che l'accertamento compiuto dal giudice di primo grado non fosse condivisibile siccome fondato sulle dichiarazioni di Pazzola, soggetto che invece doveva essere ritenuto non attendibile, e per aver pretermesso l'apporto dichiarativo dell'imputato, che invece doveva ritenersi attendibile. In questi termini il confronto critico con il giudizio formulato dal primo giudice è solo apparente. La sentenza di primo grado, infatti, aveva menzionato l'apporto dichiarativo di Pazzola, ma non aveva su di esso fondato l'accertamento della modalità del fatto. Piuttosto, il primo giudice, dato conto degli accertamenti tecnici compiuti, aveva valorizzato i rilievi formulati dal consulente tecnico della difesa che aveva accreditato l'ipotesi dell'impatto uomo-vettura come secondario rispetto al tentativo fallito di scavalcare la barriera in cemento sui seguenti rilievi: una scarpa della vittima era stata rinvenuta oltre la barriera, segno che l'uomo era riuscito a parzialmente scavalcare l'ostacolo prima di ricadere all'indietro; - l'assenza nella vittima di lesioni agli arti inferiori; - l'assenza di danni sul cofano e sul parabrezza dell'auto; - la presenza sull'auto di tracce tessili da contatto e da impatto; - la posizione di quiete del cadavere, rinvenuto a fianco dell'auto. Le dichiarazioni di Pazzola sono indicate dal primo giudice come riscontro alla ricostruzione oggettiva operata dal consulente della difesa, il cui accertamento, anche eliminate dal compendio probatorio quelle dichiarazioni, rimane un elemento con il quale il giudice di rinvio non si è confrontato. 2.2. Quanto alla condotta di guida dell'imputato, il primo giudice aveva fondato il diverso accertamento - nel senso che egli avesse tenuto una guida prudente, attenta ed adeguata - sulla individuazione della velocità tenuta - ancora oggetto delle condivise valutazioni del consulente della difesa -, sull'imprevedibilità dell'apparire del [OSCURATO:PERSONA] in una scena che non consentiva visibilità, sulla prontezza della reazione frenante e sull'adeguatezza del tentativo di sterzata a destra. A fronte di tale accertamento, il giudice di rinvio ne ha condiviso uno affatto diverso, individuando carenze nella guida tenuta sino al momento dell'insorgere dell'ostacolo costituito dalla vittima - non risultando assicurata una distanza di sicurezza e/o una velocità adeguata a evitare il pericolo di impatto nel caso in cui l'inseguito, come era prevedibile, avesse mutato la modalità di fuga - e nella manovra per evitare l'impatto - laddove l'azionamento della frizione avrebbe ridotto il controllo sull'auto -. Nel giustificare tale accertamento, però, il giudice di rinvio non si è confrontato con quello compiuto dal primo giudice né, in particolare, con i dati che erano stati posti a fondamento di quello. 3. La motivazione della sentenza impugnata risulta dunque viziata per manifesta illogicità derivante dalla violazione della regola di giudizio secondo la quale l'accertamento di responsabilità penale si deve fondare sullo specifico superamento delle spiegazioni alternative del fatto, nel caso in esame, costituite dalla pronuncia assolutoria del primo giudice. D'altra parte, la sentenza rescindente aveva già censurato la prima sentenza di appello - che aveva ritenuto l'imputato responsabile del delitto di cui all'art. 8 584 cod. pen. - per non essersi adeguatamente confrontata con l'accertamento compiuto dal primo giudice, vizio che anche la sentenza di rinvio ha rinnovato. 4. Va dunque pronunciato annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Cagliari. Il giudice di rinvio, senza vincoli nel merito della decisione, è tenuto a rinnovare il giudizio evitando nella motivazione della decisione la carenza motivazionale censurata ai punti 2.1. e 2.2. Le ragioni dell'annullamento non precludono l
Sentenza Cassazione n. 48684/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris