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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2025

Cassazione n. 35013/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Appello - Sezione Minorenni - di Salerno dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse diXXXXXXXXXXXXXX; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Salerno – Sezione Minorenni - ha confermato la sentenza in data 22 febbraio 2024 del Tribunale per i Minorenni della medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità del XXXXX in relazione al reato di concorso in truffa (artt. 110, 640 cod. pen.) ai danni di [OSCURATO:PERSONA], reato consumato in data 6 febbraio 2021. [OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con motivo unico vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato con riguardo al reato in contestazione ed al trattamento sanzionatorio.

Rilevato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità e, come sembrerebbe, anche in relazione al trattamento sanzionatorio è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Rilevato, altresì, che, ricorrendone le condizioni di legge, va disposto, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo in caso di diffusione del presente provvedimento.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso.

Così è deciso, 21/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Appello - Sezione Minorenni - di Salerno dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse diXXXXXXXXXXXXXX; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Salerno – Sezione Minorenni - ha confermato la sentenza in data 22 febbraio 2024 del Tribunale per i Minorenni della medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità del XXXXX in relazione al reato di concorso in truffa (artt. 110, 640 cod. pen.) ai danni di [OSCURATO:PERSONA], reato consumato in data 6 febbraio 2021. [OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con motivo unico vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato con riguardo al reato in contestazione ed al trattamento sanzionatorio. Rilevato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità e, come sembrerebbe, anche in relazione al trattamento sanzionatorio è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Rilevato, altresì, che, ricorrendone le condizioni di legge, va disposto, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo in caso di diffusione del presente provvedimento. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 21/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 35013/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris