CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 luglio 2026
Cassazione n. 29748/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
alla Corte di appello di Catania;visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenzaimpugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, dichiarando nel restol’inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania haconfermato l’affermazione di responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] inrelazione alla violazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, riformando lasentenza di primo grado solo in punto pena.2. Il ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, proponendo duemotivi di ricorso, qui sintetizzati nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc.pen.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione con riguardoall’affermazione di responsabilità penale. La Corte territoriale non ha confutato laprospettazione difensiva, avendo l’imputato allegato che la droga da lui detenutaera destinata ad uso personale e di gruppo.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce mancanza di motivazione inrelazione al trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale, pur riducendo la penainflitta dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Ragusa, ha procedutoalla determinazione del trattamento sanzionatorio con scansioni motivazionali cheimpediscono di comprendere i criteri seguiti per la determinazione della pena,avendo persino trascurato di indicare la pena base da cui ha preso le mosse, primadi effettuare le riduzioni di pena per le riconosciute circostanze attenuantigeneriche e per il rito prescelto in sede di cognizione (la Corte territoriale ha scrittoche la pena «può essere ridotta nella misura di anni ed euro 900 di multa; penaridotta per le già concesse attenuanti generiche a mesi sei di reclusione ed euro600 di multa; pena ulteriormente ridotta per il rito…»). La mancata indicazionedell’entità della pena base impedisce qualsivoglia verifica sulla correttezzadell’eseguito calcolo.3. Nella requisitoria scritta, il Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare inammissibileil primo motivo di ricorso (sulla responsabilità penale), non avendo l’imputatoallegato elementi fattuali concreti per corroborare l’allegazione difensiva relativaalla destinazione della sostanza ad uso di gruppo; ha chiesto invece di annullarecon rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio,mancando effettivamente nella sentenza l’indicazione della pena base da cui hapreso le mosse la Corte territoriale per determinare la pena.4. Il procedimento è stato deciso all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in camera diconsiglio, in quanto nessuna delle parti ha chiesto la trattazione in pubblicaudienza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I giudici di merito hanno accertato che il ricorrente è stato sorpreso inpossesso di due involucri, contenenti circa un grammo di cocaina e di 13 stecchedi sostanza che, alle analisi di laboratorio, è risultata essere hashish e contenereun quantitativo di principio attivo dal quale era possibile ricavare «quasi cento dosimedie singole» (sentenza di primo grado, pag. 2).I giudici di merito hanno ritenuto inverosimile l’allegazione difensiva, per cuila sostanza stupefacente era detenuta dal ricorrente per destinarla ad un uso digruppo; al riguardo, i giudici di merito hanno evidenziato come: non vi sianoriscontri sull’esistenza di “un gruppo” di persone che avesse commissionatol’acquisto della sostanza; il ricorrente non abbia fornito alcun dettaglio sull’identitàdei componenti del gruppo, sulla natura e modalità degli accordi tra lorointervenuti per il comune acquisto di droga; sulle modalità di raccolta del denaro;sono stati viceversa valorizzati dati che si pongono in controtendenza rispettoall’ipotesi di una destinazione della droga ad uso personale: la pluralità di sostanzedetenute; il quantitativo di droga detenuto (che, soprattutto con riferimentoall’hashish, esorbita dal fabbisogno personale).Sulla scorta di tali dati, i giudici di merito hanno, conseguentemente, ritenutola responsabilità dell’imputato in relazione alla violazione dell’art.73, comma 5,d.P.R. n. 309/90.Il primo motivo di ricorso contesta tale valutazione.Si tratta di motivo di ricorso generico e anche manifestamente infondato,posto che non si confronta con il testo delle sentenze di merito e con i consolidatiapprodi raggiunti dalla giurisprudenza di legittimità.La motivazione delle sentenze di merito – appena riassunta – è congrua e nonmanifestamente illogica. Essa non è sovvertita dalla – oltremodo generica –allegazione della destinazione della sostanza ad un uso di gruppo. Al riguardo èsufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità che ha affermatoche «il c.d. consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nell'ipotesi di acquistocongiunto, che in quella di mandato all'acquisto collettivo ad uno dei consumatori,non è penalmente rilevante, ma integra l'illecito amministrativo sanzionatodall'art. 75 stesso d.P.R., a condizione che: a) l'acquirente sia uno degli assuntori;b) l'acquisto avvenga sin dall'inizio per conto degli altri componenti del gruppo; c)sia certa sin dall'inizio l'identità dei mandanti e la loro manifesta volontà diprocurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anchefinanziariamente all'acquisto» (Sez. U, n. 25401 del 31/01/2013, P.c. in proc.galluccio, Rv. 255258 - 01).Nel caso di specie, non ricorre alcuna delle condizioni indicate dallagiurisprudenza, utili a corroborare l’allegazione difensiva di una destinazione dellasostanza ad uso di gruppo; sicché, le decisioni di merito – che hanno ritenuto lasostanza detenuta a fini di cessione a terzi – risultano sorrette da motivazionecongrua e non manifestamente illogica (come tale, sottratta al sindacato dilegittimità).2. Il secondo motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio, èfondato.In primo grado, la pena era stata così calcolata: (i) pena base: anni uno emesi sei di reclusione ed euro 2400 di multa; (ii) pena ridotta per le circostanzeridotta per effetto del rito a mesi otto di reclusione ed euro 1200 di multa.In secondo grado, invece, il calcolo della pena è così formalizzato dalla Corteterritoriale: (i) pena base: non viene indicata la pena detentiva (nel testo dellasentenza si indica solo la parola «anni», senza precisare la quantità), ma solo lapena di 900 euro di multa; (ii) pena ridotta per le circostanze attenuanti generichea mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa; (iii) pena ulteriormente ridotta perl diminuzione di un terzo connessa al rito abbreviato a mesi cinque e giorni diecidi reclusione ed euro 400 di multa.Il computo della pena sviluppato dalla Corte territoriale è affetto da un duplicevizio: da un lato, non è indicata la “pena base”; dall’altro lato, la pena detentivarisultante – nel passaggio intermedio – per effetto delle circostanze attenuantigeneriche (mesi sei di reclusione) è poi ridotta in misura inferiore ad un terzo.La pena finale sarebbe compatibile con una pena base di anni uno direclusione, ridotta di un terzo per le circostanze attenuanti generiche e di unulteriore terzo per il rito; tuttavia, il passaggio intermedio della motivazione indicauna diversa misura della pena ridotta per le circostanze attenuanti generiche (e,su detta pena, applica una riduzione per il rito in misura diversa da quella indicatadalla legge).Ne discende che la motivazione resa in punto pena dalla Corte territoriale èincompleta e la lacuna – per gli scenari di ambiguità che propone – non è colmabileda questa Corte ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen. Ciò imponel’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatoriocon rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello diCatania.Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.Così deciso il 08/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndrea [OSCURATO:PERSONA]