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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 08388/2025

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a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia del 24/07/2024 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga rigettato; sentito il difensore dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA], che si p associato alle richieste del PG. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame di Venezia con l'ordinanza in epigrafe indicata ha respinto l'appello proposto dal Procuratore generale territoriale avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello aveva a sua volta rigettato la richiesta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di un determinato immobile ritenuto profitto derivante dal reato di cui all'art. 353 cod. pen. per il quale è intervenuta condanna in primo grado a carico [OSCURATO:PERSONA], condannato in primo grado per detta imputazione; immobile del quale la sentenza di condanna ha disposto la confisca.

1.1. La Corte di appello dapprima e quindi e il Tribunale del gravame cautelare reale hanno rigettato la richiesta di sequestro, in ragione dell'assenza di una corretta visura catastale e, soprattutto, del requisito del periculum in mora, in alcun modo evidenziato dal richiedente la misura.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello, deducendo violazione di legge del provvedimento impugnato, consistente nella circostanza che, essendo stata già disposta in sentenza la confisca di un bene libero, non sarebbe richiesto il requisito del periculum, comunque sussistente in ragione dell'esistenza di una confisca disposta con sentenza di condanna avente ad oggetto un bene libero da vincoli.

Si aggiunge altresì che la Corte e il Tribunale avrebbero declinato diversamente il requisito in esame, avendo la Corte fatto riferimento alla non chiara intestazione del bene e il Tribunale al pericolo di dispersione dello stesso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e dunque inammissibile.

2. Invero, Il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare - nel rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura reale - alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio (Sez. 6, n. 20649 del 15/02/2023, Costingo, Rv. 284757 - 01) e la necessità di tale motivazione opera sempre, essendo irrilevante la distinzione tra confisca facoltativa ed obbligatoria e tra confisca diretta o per equivalente, con la sola eccezione della confisca avente ad oggetto cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato (Sez. 3, n. 47054 del 22/09/2022, PnnT c.

Filippetti, Rv. 283910 - 01).3.

Nel caso oggetto del presente ricorso, l'ordinanza impugnata ha evidenziato che a distanza di ben nove anni dai fatti l'immobile era ancora intestato alla società che, secondo l'ipotesi accusatoria, era riconducibile all'imputato e che all'interno dello stesso continuava a risiedere la moglie di quest'ultimo (che si trova ristretto in carcere), concludendo, in modo certamente non illogico, che "essendo quindi immutato lo stato di fatto e non avendo la Procura generale fornito, neppure nel corso dell'udienza (durante la quale ha sostenuto la non necessità del requisito del periculum), qualsivoglia elemento concreto che consenta di concludere per l'attualità del pericolo di dispersione del bene, l'appello dovrà essere rigettato" (pag. 2).

3.1. Non può condividersi la prospettazione del ricorrente secondo cui, in caso di sentenza di condanna che disponga la confisca, il sequestro del bene potrebbe prescindere dalla valutazione in merito del periculum in mora.

Trattandosi di provvedimento cautelare che incide sulla proprietà e disponibilità di un bene, ante iudicatum, tale tesi si pone in contrasto con il principio contenuto nell'art. 14 Cost. che per i sequestri prevede le medesime garanzie indicate nel precedente art. 13, tra le quali centrale è "l'atto motivato della Autorità giudiziaria".

Neppure potrebbe ritenersi applicabile il principio - peraltro non univocamente condiviso dalla Giurisprudenza di questa Corte - secondo cui ai fini dell'adozione del sequestro preventivo preordinato alla confisca ex art. 322-ter cod. pen, sarebbe sufficiente, qualora sussista il "fumus" di uno dei delitti contro la pubblica amministrazione, il mero presupposto della confiscabilità del bene, senza alcuna ulteriore specificazione in ordine alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio con sentenza di condanna e di applicazione della pena (Sez. 6, n. 12513 del 23/02/2022, Grandis, Rv. 283054 - 01); infatti, il reato di cui all'art. 353 cod. pen. non è contemplato tra le fattispecie per le quali opera il sequestro di cui all'art. 322-ter cod. pen. i a l e r P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia del 24/07/2024 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga rigettato; sentito il difensore dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA], che si p associato alle richieste del PG. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Venezia con l'ordinanza in epigrafe indicata ha respinto l'appello proposto dal Procuratore generale territoriale avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello aveva a sua volta rigettato la richiesta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di un determinato immobile ritenuto profitto derivante dal reato di cui all'art. 353 cod. pen. per il quale è intervenuta condanna in primo grado a carico [OSCURATO:PERSONA], condannato in primo grado per detta imputazione; immobile del quale la sentenza di condanna ha disposto la confisca. 1.1. La Corte di appello dapprima e quindi e il Tribunale del gravame cautelare reale hanno rigettato la richiesta di sequestro, in ragione dell'assenza di una corretta visura catastale e, soprattutto, del requisito del periculum in mora, in alcun modo evidenziato dal richiedente la misura. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello, deducendo violazione di legge del provvedimento impugnato, consistente nella circostanza che, essendo stata già disposta in sentenza la confisca di un bene libero, non sarebbe richiesto il requisito del periculum, comunque sussistente in ragione dell'esistenza di una confisca disposta con sentenza di condanna avente ad oggetto un bene libero da vincoli. Si aggiunge altresì che la Corte e il Tribunale avrebbero declinato diversamente il requisito in esame, avendo la Corte fatto riferimento alla non chiara intestazione del bene e il Tribunale al pericolo di dispersione dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e dunque inammissibile. 2. Invero, Il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare - nel rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura reale - alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio (Sez. 6, n. 20649 del 15/02/2023, Costingo, Rv. 284757 - 01) e la necessità di tale motivazione opera sempre, essendo irrilevante la distinzione tra confisca facoltativa ed obbligatoria e tra confisca diretta o per equivalente, con la sola eccezione della confisca avente ad oggetto cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato (Sez. 3, n. 47054 del 22/09/2022, PnnT c. Filippetti, Rv. 283910 - 01).3. Nel caso oggetto del presente ricorso, l'ordinanza impugnata ha evidenziato che a distanza di ben nove anni dai fatti l'immobile era ancora intestato alla società che, secondo l'ipotesi accusatoria, era riconducibile all'imputato e che all'interno dello stesso continuava a risiedere la moglie di quest'ultimo (che si trova ristretto in carcere), concludendo, in modo certamente non illogico, che "essendo quindi immutato lo stato di fatto e non avendo la Procura generale fornito, neppure nel corso dell'udienza (durante la quale ha sostenuto la non necessità del requisito del periculum), qualsivoglia elemento concreto che consenta di concludere per l'attualità del pericolo di dispersione del bene, l'appello dovrà essere rigettato" (pag. 2). 3.1. Non può condividersi la prospettazione del ricorrente secondo cui, in caso di sentenza di condanna che disponga la confisca, il sequestro del bene potrebbe prescindere dalla valutazione in merito del periculum in mora. Trattandosi di provvedimento cautelare che incide sulla proprietà e disponibilità di un bene, ante iudicatum, tale tesi si pone in contrasto con il principio contenuto nell'art. 14 Cost. che per i sequestri prevede le medesime garanzie indicate nel precedente art. 13, tra le quali centrale è "l'atto motivato della Autorità giudiziaria". Neppure potrebbe ritenersi applicabile il principio - peraltro non univocamente condiviso dalla Giurisprudenza di questa Corte - secondo cui ai fini dell'adozione del sequestro preventivo preordinato alla confisca ex art. 322-ter cod. pen, sarebbe sufficiente, qualora sussista il "fumus" di uno dei delitti contro la pubblica amministrazione, il mero presupposto della confiscabilità del bene, senza alcuna ulteriore specificazione in ordine alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio con sentenza di condanna e di applicazione della pena (Sez. 6, n. 12513 del 23/02/2022, Grandis, Rv. 283054 - 01); infatti, il reato di cui all'art. 353 cod. pen. non è contemplato tra le fattispecie per le quali opera il sequestro di cui all'art. 322-ter cod. pen. i a l e r P
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