CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 aprile 2022
Cassazione n. 23195/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 28 settembre 2021, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, in parziale accoglimento delle richieste formulate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], riconosceva il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze annotate ai nn. 6, 7 e 10 del casellario giudiziale; per l'effetto, rideterminava la pena nei confronti del predetto condannato nella misura complessiva di anni nove di reclusione ed C. 3.000,00 di multa. 2. Avverso detta ordinanza, Il Procuratore della Repubblica di Napoli ha proposto opposizione, qualificata quale ricorso per cassazione, evidenziando che il Giudice dell'esecuzione non avrebbe tenuto conto o, comunque, non avrebbe fatto menzione nella propria decisione, anche ai fini della rideterminazione della pena, che il medesimo Tribunale di Napoli, con ordinanza del 13.12.2017, aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati di due delle sentenze indicate. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. E in vero, l'ordinanza impugnata, nel rideterminare la pena complessiva inflitta al Cerchia, per effetto del riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le tre sentenze di condanna indicate (n. 6, n. 7 e n. 10 del casellario giudiziale) ha omesso di considerare o, comunque, di farne menzione nella decisione adottata, che, con provvedimento del 13.12.2017, il medesimo Tribunale aveva applicato la disciplina della continuazione tra i reati giudicati con due delle tre sentenze in questione. 5. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Napoli che, in diversa composizione (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 183 del 2013), dovrà tenere conto, nella rideterminazione della pena, della indicata circostanza. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 7 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]