CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 27400/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dalla [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G., in persona della [OSCURATO:PERSONA] generaleCristina Marzagalli, che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Brescia, con l’ordinanza indicata in epigrafe, haaccolto l’istanza di riparazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione allaingiusta detenzione subita, in regime di arresti domiciliari, nell ’ambito delprocedimento penale n. 12383/2017 nel quale era stata chiamata a risponderedel reato di cui all’art. 648 bis, cod. pen., con l’aggravante mafiosa, dal quale èstata assolta dal Tribunale di Brescia, con sentenza del 31 maggio 2023 perché ilfatto non sussiste. [OSCURATO:PERSONA] è stata riconosciuta a titolo di equa riparazionela somma di euro 25.610 determinata in misura pari a 130 euro al giorno per197 giorni. Le spese sono state compensate.2. Avverso il provvedimento è stato proposto ricorso nell’interesse della2.1. Con il primo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione. LaCorte della riparazione, dopo aver richiamato il criterio aritmetico di riferimento,ha riconosciuto che la media giornaliera può essere aumentata o ridotta in basealla specificità del caso. Dopo avere enunciato tale principio, tuttavia, lo haapplicato in maniera riduttiva e contraddittoria: per un verso ha riconosciutol’eccezionalità del contesto, ma poi si è arrestata ad un incremento minimo,fissandolo in misura pari a 130 euro pro die, con motivazione che non si ritienecongrua. Il periodo indennizzabile è pari a 197 giorni. Posta la somma base di117,91 euro, la Corte della riparazione ha apportato un aumento minimo (a 120euro) in virtù della ulteriore prescrizione del divieto di comunicazione consoggetti non conviventi, aumento che non è né sufficiente né legittimo. Con lamemoria difensiva si era rappresentata la concreta dimensione familiare: duefigli in età prescolare, la compressione della socialità, le privazioni economiche ele ricadute sulla quotidianità. Lo stesso dicasi per il c.d. strepitus fori che, purriconosciuto dalla Corte, ha determinato un minimo aumento portando laliquidazione a 130 euro che la difesa ritiene del tutto incongrua, dolendosi,inoltre, che nessuna ulteriore voce di danno sia stata riconosciuta.2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione agli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. per l’erroneaesclusione del pagamento/rimborso delle spese legali. L’ordinanza afferma chenon hanno cittadinanza le richieste relative alle spese legali perché l’istituto dicui all’art. 314 avrebbe natura indennitaria con esclusione di interventistrettamente risarcitori ai sensi dell’art. 2043. Il difensore obietta che negare larifusione delle spese che la stessa ingiusta detenzione ha reso necessarieequivale a rendere il ristoro solo parziale. La memoria difensiva prodotta avevadocumentato spese legali per complessivi trentamila euro. Si trattava di speseobbligate; il costo della difesa, infatti, è stato determinato dalla custodiacautelare in quanto costo necessario al fine di rimuovere la restrizione.L’esclusione del risarcimento determina un ristoro non solo incompleto ma ancheiniquo.3. Il P.G. ha concluso come in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2. I motivi di ricorso appaiono manifestamente infondati, in quantol’ordinanza impugnata non risulta affetta dai vizi di legittimità dedotti né sotto ilprofilo della congruità della motivazione né sotto quello della violazione di leggee, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.3. Va premesso che il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolodi riparazione è sottratto al giudice di legittimità, che può soltanto verificare se ilgiudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento e nonsindacare la sufficienza o insufficienza dell’indennità liquidata, a meno che,discostandosi sensibilmente dai criteri usualmente seguiti, lo stesso giudice nonabbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbialiquidato in modo simbolico la somma dovuta (Sez. 4, n. 27474 del 02/07/2021,Spedo, Rv. 281513 – 02; Sez. 4, n. 24225 del 04/03/2015, Pappalardi,Rv. 263721 – 01; Sez. 4, n. 10690 del 25/2/2010, Cammarano, Rv. 246424).4. La Corte della riparazione, nell’esercizio della discrezionalità che le èpropria, ha dato conto, con motivazione immune dalle criticità dedotte, deglielementi ritenuti idonei a giustificare un incremento rispetto all ’importo risultantedall’applicazione del criterio aritmetico. In particolare, ha valorizzato: a) lanatura degli arresti domiciliari, qualificati come c.d. “ristretti”, in ragione deldivieto di comunicazione con soggetti non conviventi, elevando per tale ragionel’importo giornaliero da euro 117,91 a euro 120; b) il clamore mediaticoriconducibile allo strepitus fori, osservando tuttavia che, pur a fronte delladedotta infamante connotazione dell’accusa e della risonanza ad essa attribuita,il regime coercitivo applicato alla [OSCURATO:PERSONA] risultava inserito nel contesto dellanotizia in termini del tutto marginali, come emergeva dagli stessi link indicati nelricorso e, soprattutto, nella memoria difensiva. Sulla base di tali considerazioni,la Corte territoriale ha quindi determinato l’importo giornaliero in euro 130.La Corte territoriale ha, dunque, assolto all’obbligo motivazionale, indicandoin modo puntuale gli elementi ritenuti rilevanti ai fini della liquidazione econfrontandosi con le conseguenze dedotte dall’istante sia nella domanda diindennizzo sia nella successiva memoria. In particolare, essa ha preso inconsiderazione la richiesta relativa al periodo di ingiusta detenzione, quantificatain euro 23.228,28 sulla base dell’importo giornaliero di euro 117,91, nonché leulteriori pretese prospettate per i danni alla Porsche, per la perdita di valore delmedesimo veicolo, per le spese legali e per i danni morali.5. Il giudice della riparazione ha rigettato le ulteriori richieste conmotivazione congrua e coerente che si pone nel solco dei principi affermati inmateria dalla giurisprudenza di legittimità.Quanto ai riflessi personali della restrizione, la Corte di appello ha escluso laliquidazione di ulteriori voci di danno, rilevando che il danno esistenziale non èautonomo rispetto a quello derivante dalla privazione della libertà personale(Sez. 4, n. 6913 del 12/02/2021, Errico, Rv. 280545-01; Sez. 4, n. 39815 del11/07/2007, Bevilacqua, Rv. 237838-01).Il giudice della riparazione ha, altresì, respinto la domanda relativa ai danniderivanti dal sequestro preventivo e dall’asserito uso difettoso della PorscheMacan da parte della G.d.F., osservando che l’art. 314 cod. proc. pen. riguardal’equa riparazione per la custodia cautelare ingiustamente subita e non consenteinterventi propriamente risarcitori ex art. 2043 cod. civ., specie se riferiti a fattidiversi dalla privazione della libertà.È principio consolidato, infatti, che nel procedimento per la riparazionedell’ingiusta detenzione il giudice possa conoscere solo del diritto all ’indennizzo,restando estranee le pretese risarcitorie disciplinate dagli artt. 2043 ss. cod. civ.(Sez. 3, n. 35834 del 03/11/2020, Belletti, Rv. 280371-01; Sez. 3, n. 43453 del17/09/2014, Miglio, Rv. 260329-01; Sez. 4, n. 21077 del 01/04/2014, Silletti,Rv. 259237-01).Correttamente è stata esclusa anche la rifusione delle spese legali,quantificate in euro trentamila, poiché l’indennizzo riguarda il pregiudizioinscindibilmente connesso alla privazione della libertà personale e noncomprende le spese di difesa sostenute nel giudizio di merito, incluse quelle dellafase cautelare (Sez. 3, n. 12297 del 11/02/2016, Mei, Rv. 266491-01; Sez. 4, n.28082 del 02/04/2007, Musicco, Rv. 236827-01; Sez. 4, n. 46267 del14/10/2005, Toscano, Rv. 232824-01).6. [OSCURATO:PERSONA] inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Cortecostituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementiper ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell ’art. 616cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di euro 3.000,00 in favore dellaCassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni diinammissibilità. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026La Consigliera est. La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]