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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 36795/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini avverso l'ordinanza n. 5278/18 del G.i.p. del Tribunale di Rimini del 14/09/2020 nel procedimento ne confronti di [OSCURATO:PERSONA] letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza e la restituzione degli atti al giudice procedente per l'ulteriore corso del procedimento [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini, in esito all'opposizione alla richiesta di archiviazione e alla conseguente camera di consiglio, ha ordinato al Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen. di formulare entro dieci giorni l'imputazione a carico di [OSCURATO:PERSONA] per diffamazione in danno di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Rimini, lamentando l'abnormità del provvedimento sotto un duplice profilo: l'imputazione coatta ha ad oggetto una ipotesi di reato (art. 595 cod. pen.) diversa rispetto a quella di calunnia (art. 368 cod. pen.) per la quale era stata avanzata dal Pubblico Ministero la non accolta richiesta di archiviazione; l'ordine si riferisce ad un reato che esula dalla competenza del Tribunale ordinario, non essendo configurabile l'aggravante dell'utilizzazione di mezzo di pubblicità (espressioni incriminate contenute in atti processuali) e che appartiene, invece, a quella del Giudice di Pace. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2. Corretto e indiscutibile l'assunto del ricorrente in ordine alla diversità di reato tra richiesta di archiviazione ed imputazione coatta, del resto emergente con evidenza dalla stessa ordinanza impugnata, in materia di procedimento di archiviazione costituisce atto abnorme, in quanto esorbitante dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l'ordine di imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione.

Trattasi di orientamento ermeneutico condivisibile e consolidato (v.

Sez.

U n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, PM in proc.

L., Rv. 257786), che in tale ipotesi limita il potere del giudice delle indagini preliminari all'ordine di iscrizione nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. (conf.

Sez. 4 n. 1217 del 10/10/2018, Manna, Rv. 274907) e che va, pertanto, ribadito anche in questa sede.

P. Q. M. annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Rimini, Ufficio G.i.p. per l'ulteriore corso.

Così deciso, 2O settembre 2021 Il consiglier St nsore [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini avverso l'ordinanza n. 5278/18 del G.i.p. del Tribunale di Rimini del 14/09/2020 nel procedimento ne confronti di [OSCURATO:PERSONA] letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza e la restituzione degli atti al giudice procedente per l'ulteriore corso del procedimento [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini, in esito all'opposizione alla richiesta di archiviazione e alla conseguente camera di consiglio, ha ordinato al Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen. di formulare entro dieci giorni l'imputazione a carico di [OSCURATO:PERSONA] per diffamazione in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Rimini, lamentando l'abnormità del provvedimento sotto un duplice profilo: l'imputazione coatta ha ad oggetto una ipotesi di reato (art. 595 cod. pen.) diversa rispetto a quella di calunnia (art. 368 cod. pen.) per la quale era stata avanzata dal Pubblico Ministero la non accolta richiesta di archiviazione; l'ordine si riferisce ad un reato che esula dalla competenza del Tribunale ordinario, non essendo configurabile l'aggravante dell'utilizzazione di mezzo di pubblicità (espressioni incriminate contenute in atti processuali) e che appartiene, invece, a quella del Giudice di Pace. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. Corretto e indiscutibile l'assunto del ricorrente in ordine alla diversità di reato tra richiesta di archiviazione ed imputazione coatta, del resto emergente con evidenza dalla stessa ordinanza impugnata, in materia di procedimento di archiviazione costituisce atto abnorme, in quanto esorbitante dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l'ordine di imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione. Trattasi di orientamento ermeneutico condivisibile e consolidato (v. Sez. U n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, PM in proc. L., Rv. 257786), che in tale ipotesi limita il potere del giudice delle indagini preliminari all'ordine di iscrizione nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. (conf. Sez. 4 n. 1217 del 10/10/2018, Manna, Rv. 274907) e che va, pertanto, ribadito anche in questa sede. P. Q. M. annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Rimini, Ufficio G.i.p. per l'ulteriore corso. Così deciso, 2O settembre 2021 Il consiglier St nsore [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITA
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