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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2025

Cassazione n. 11519/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, avendo la Corte di merito, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica - e quindi non • censurabile in sede di legittimità -, adeguatamente giustificato sia, con riguardo al primo motivo, la mancata esclusione della recidiva, in quanto il Mellone ha riportato tre condanne, di cui due per spaccio di sostanze stupefacenti, seppure relative a fatti risalenti, sicché il nuovo reato è stato ritenuto non occasionale ma espressivo di una particolare pericolosità sociale, posto che, nonostante le menzionate condanne definitive, il Mellone era stato trovato in possesso di diverse tipologie di sostanze stupefacenti, atte a soddisfare le richiesta di una variegata clientela; sia, in relazione al secondo motivo, la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, stante l'assenza di elementi valutabili a tal scopo, e considerando la genericità del motivo, dovendosi, al proposito, ribadire che quando la richiesta di applicazione delle attenuanti in esame non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, avendo la Corte di merito, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica - e quindi non • censurabile in sede di legittimità -, adeguatamente giustificato sia, con riguardo al primo motivo, la mancata esclusione della recidiva, in quanto il Mellone ha riportato tre condanne, di cui due per spaccio di sostanze stupefacenti, seppure relative a fatti risalenti, sicché il nuovo reato è stato ritenuto non occasionale ma espressivo di una particolare pericolosità sociale, posto che, nonostante le menzionate condanne definitive, il Mellone era stato trovato in possesso di diverse tipologie di sostanze stupefacenti, atte a soddisfare le richiesta di una variegata clientela; sia, in relazione al secondo motivo, la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, stante l'assenza di elementi valutabili a tal scopo, e considerando la genericità del motivo, dovendosi, al proposito, ribadire che quando la richiesta di applicazione delle attenuanti in esame non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025.
Sentenza Cassazione n. 11519/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris