CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00305/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato [OSCURATO:PERSONA]' TIRRRENI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 15/09/2020 della [OSCURATO:PERSONA] SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Olga MIGNOLO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato. Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento I [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Salerno, sull'impugnazione del Procuratore Generale, ha riformato la decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 483 cod. pen., per avere falsamente dichiarato, all'atto della iscrizione nell'albo dei geometri, di non avere riportato condanne penali, per errore sul fatto conseguente al rilascio, su richiesta del ricorrente, di un certificato penale privo di indicazioni a carico - dichiarandolo colpevole e condannandolo alla pena di mesi tre di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge due motivi. 2.1. erronea applicazione della normativa di cui al DPR n. 313/2002, sostenendosi che il ricorrente ha reso una dichiarazione conforme a quanto risultante dal certificato penale rilasciato, a sua richiesta, non contenente annotazioni a carico; d'altro canto, la circostanza che il ricorrente avesse riportato due condanne era ininfluente ai fini della iscrizione nell'albo dei geometri, come accertato in dibattimento. 2.2. Analogo vizio viene denunciato con riguardo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., in ragione della modestia del fatto e dell'assenza di dolo. [OSCURATO:PERSONA] E' fondato il primo motivo, in modo assorbente. 1.Dalla ricostruzione dei giudici di merito, si ricava che [OSCURATO:PERSONA] ha sottoscritto, il 05 marzo 2015, una dichiarazione sostituiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 46 co. 1 lett. aa) D.P.R. n. 445/2000, che, testualmente, indica "di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa "; detta dichiarazione era formata contestualmente alla domanda che il ricorrente presentava per l'iscrizione all'albo dei geometri della Provincia di Salerno. 1.1. Premesso che, dal certificato penale acquisito dall'[OSCURATO:PERSONA], in data 23 marzo 2015, emergono due annotazioni antecedenti alla dichiarazione incriminata: l'una riguardante una condanna a pena pecuniaria inflitta con decreto penale a pena condonata, e altra relativa a pena pecuniaria applicata nei suoi confronti ai sensi dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen., anch'essa condonata, la questione controversa è se il Trezza fosse tenuto a dichiarare anche le predette due sentenze, che, come premesso, non risultano annotate nel certificato a lui rilasciato, in due occasioni: il 13 marzo 2013 e il 27 maggio 2015., in quanto entrambi riportano la dicitura "NULLA". 1.2. Occorre considerare che l'art. 175 cod. pen. dispone che "se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a euro 516, il giudice (...) può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati (...)". A contrario, tale disposizione fa ritenere che la non menzione non riguardi i certificati chiesti dalla pubblica amministrazione: questa esegesi è rafforzata dal coordinamento con il testo del previgente (fino a marzo 2003) dell'art. 688 co. 1 cod. proc. pen., per il quale "ogni organo avente giurisdizione penale ha il diritto di ottenere, per ragioni di giustizia penale, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome di una determinata persona. Uguale diritto appartiene a tutte le amministrazioni pubbliche e agli enti incaricati di pubblici servizi, quando il certificato è necessario per provvedere a un atto delle loro funzioni, in relazione alla persona cui il certificato stesso si riferisce". L'insieme delle due norme fa concludere che, allorché le pubbliche amministrazioni avevano necessità di un certificato quali quelli in discussione, per provvedere a un atto delle loro funzioni, avevano il diritto di conoscere se la persona interessata avesse o meno riportato una condanna definitiva; dunque, la non menzione riguardava solo i certificati chiesti dai privati. 1.3. Tale normativa è, però, notevolmente mutata con l'introduzione del D.P.R. n. 313/2002, che, con l'art. 52, ha abrogato, fra gli altri, l'art. 688 cod. proc. pen.. La norma di riferimento è oggi, quella di cui all'art. 28 del citato D.P.R., la quale stabilisce che "le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi hanno il diritto di ottenere i certificati di cui all'articolo 23 e all'articolo 27, relativo a persone maggiori di età, quando tale certificato è necessario per l'esercizio delle loro funzioni". Rispetto a quanto previsto dall'abrogato art. 688 cod. proc. pen., è venuta meno l'equiparazione tra la pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, da un lato, e "ogni organo avente giurisdizione penale", che "ha il diritto di ottenere, per ragioni di giustizia penale, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome di una determinata persona". L'attuale normativa mantiene, dunque, solo in capo all'autorità giudiziaria - art. 21 co. 1 D.P.R. citato - il potere, per ragioni di giustizia, di acquisire dal sistema il certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite a un determinato soggetto, senza i limiti della non menzione di cui all'art. 175 cod. pen.; mentre, riconosce alla pubblica amministrazione e ai gestori di pubblici servizi il potere di ottenere soltanto "i certificati di cui all'articolo 23 e all'articolo 27", cioè il certificato generale di cui all'art. 24, quello penale di cui all'art. 25, il certificato civile di cui all'art. 26 e quello dei carichi pendenti di cui all'art. 27: sia l'art. 24 che l'art. 25 escludono, però, in modo espresso, che, nei certificati rispettivamente disciplinati, siano riportate, oltre alle "condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175, del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato", anche quelle per le quali "è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata" e "i provvedimenti previsti dall'articolo 445, del codice di procedura penale, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, e i decreti penali". 1.4. Dall'insieme di tali disposizioni si ricava che, allorché il ricorrente redigeva la dichiarazione con l'atto sostitutivo di atto notorio, non era tenuto a dichiarare nulla di più di quanto sarebbe risultato dal certificato penale, quello che avrebbe potuto essere rilasciato al privato o alla pubblica amministrazione.1.5. Tale ricostruzione esegetica è ora espressamente confermata dalla nuova versione dell'art. 28 co. 8 D.P.R. citato, introdotto successivamente ai fatti per cui vi è giudizio: "L'interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, rende dichiarazioni sostitutive all'esistenza, nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui (...) all'articolo 24 comma 1". Dunque, non è tenuto a indicare le iscrizioni riguardanti le sentenze di patteggiamento, con pena contenuta nel limite di due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, né quelle che siano state inflitte con decreto penale di condanna. 1.6. E' quanto accaduto nel presente processo, avendo, [OSCURATO:PERSONA], in un caso, concordato l'applicazione della sola pena pecuniaria di euro 1500, , el nell'altro/ riportato una condanna inflitta con decreto penale di condanna. A ciò consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma, 20 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] P