CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2022
Cassazione n. 40115/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che entrambi i motivi sulla affermazione della recidiva risultano riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, risultando puntualmente verificata in base alle precedenti condanne per analoghi reati in materia di stupefacenti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7.10.2022