CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2024
Cassazione n. 03593/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto la Corte ha debitamente motivato sulla responsabilità del ricorrente, attribuendo correttamente rilievo alle dichiarazioni di un teste, che, dopo iniziali titubanze, aveva, anche a seguito di contestazione, mostrato di voler confermare con precisione quanto in precedenza dichiarato, cercando di giustificare le iniziali imprecisioni, fermo restando che la Corte ha anche segnalato come sul piano logico la vicenda implicasse che il racconto del teste fosse veritiero; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente