CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 33514/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 29329-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5483/6/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della REGIONE [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato [OSCURATO:PERSONA] impugnò, innanzi alla C.T.P. di Catania il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso relativamente all'I.R.P.E.F. versata, quale proprio sostituto di imposta, nella qualità di datrice di lavoro, dalla S.T.S. — società tipografica siciliana, con sede a Catania, per gli anni 1990- 1992, in forza dell'agevolazione fiscale prevista dall'art. 9, comma 17, della I. n. 289 del 2002; che la C.T.P. di Catania, con sentenza n. 4400/2017 rigettò il ricorso; che [OSCURATO:PERSONA] propose appello innanzi alla C.T.R. della Regione [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 5483/6/2021, depositata il 09/06/2021, accolse il gravame osservando — per quanto in questa sede ancora rileva — il contribuente avesse diritto al chiesto rimborso, (a) risultando dipendente di una società con sede a Catania e (b) essendo il titolare del diritto in quanto "le imposte versate dai sostituti all'erario non sono imposte da essi dovute, ma sono imposte dovute dai sostituiti, che sono i veri contribuenti e pertanto sono legittimati a pretenderne il rimborso" (cfr. motivazione della sentenza impugnata, p. 2, terzo cpv.); che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituito con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Ric. 2021 n. 29329 sez. Sesta civile - T - ud. 13-10-2022 -2- Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della "violazione e falsa applicazione dell'art. 2698 c. c., degli articoli 9, comma 17 Legge 289/2002 ed 1, comma 665 Legge 190/2014, dell'art. 3 dell'Ordinanza Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile del 21 dicembre 1990, del DPCM del 15 gennaio 1991" (cfr. ricorso, p. 5), per avere la C.T.R. erroneamente riconosciuto la legittimazione del ricorrente a richiedere il rimborso dell'I.R.P.E.F., benché lo stesso non abbia dimostrato di risiedere, da data anteriore al 13 dicembre 1990, in uno dei Comuni colpito dal Sisma, ed essendo, piuttosto, egli solo un lavoratore alle dipendenze di una società ivi avente sede (in specie, a Catania); che il motivo è manifestamente infondato; che questa Corte ha chiarito che in materia di agevolazioni fiscali, il rimborso d'imposta previsto dall'art. 1, comma 665, della I. n 190 del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del dicembre 1990, può essere richiesto non soltanto dal sostituto d'imposta che ha effettuato il versamento ma anche dal percipiente le somme assoggettate a ritenuta nella qualità di lavoratore dipendente, in ragione dell'unitarietà del rapporto sostanziale presupposto dalla sostituzione d'imposta, trovando la legittimazione del sostituito peraltro conferma anche nell'art. 16 -octies del d.l. n. 91 del 2017 (conv., con modif., dalla I. n. 123 del 2017) che, incidendo sulla modalità di esecuzione del rimborso, ha incluso tra i beneficiari dello stesso i titolari di redditi di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite (Cass., Sez. 6-5, 5.12.2017, n. 29039, Rv. 646972- 01); Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Ric. 2021 n. 29329 sez. Sesta civile - T - ud. 13-10-2022 3 Direttore p.t., al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; che, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Per l'effetto, condanna l'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in C 200,00 (duecento/00) per esborsi ed C 2.300,00 (duemilatrecento/00) per compenso professionale, oltre al 15% su tale ultimo importo per rimborso forfettario spese generali ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera