CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 31425/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pello di PalermoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che si è riportata alla requisitoria in atti e ha concluso per ilrigetto del ricorso;udito, per il ricorrente, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimentodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo haconfermato la pronuncia di primo grado di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per ildelitto di bancarotta fraudolenta distrattiva.In particolare, secondo la prospettazione accusatoria di cui al capo 1),ritenuta fondata dai giudici di merito, l’imputato, quale amministratore unicodella società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, aveva distratto due rami di aziendadella stessa, dissipando il relativo valore di avviamento, pari ad euro151.744,61.Nello specifico, la distrazione riguardava: a) l’agenzia di viaggi operante inTerrasini, [OSCURATO:PERSONA] n. 274, ceduta nel mese di novembre 2013alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che si era impegnata all’acquisto di soli benistrumentali della fallita per il prezzo di euro 5.000,00; b) tour operator esercentein Palermo, viale Michelangelo n. 390, ceduto nel luglio 2013 alla società [OSCURATO:SOCIETA]., che si impegnava ad acquistare solo beni strumentali per la sommadi euro 841,00.2. Avverso la richiamata sentenza il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, mediante il difensore di fiducia, affidandosi a cinque motivi diimpugnazione, di seguito ripercorsi ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo, denuncia violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc. pen. in relazione agli artt. 216, comma 1, n. 1), l. fall., 2555 e ss. e 2112cod. civ. con riguardo alla qualificazione giuridica dei fatti contestati in termini dicessione di ramo di azienda piuttosto che di mera vendita di beni mobili (peraltroobsoleti e di modestissimo valore economico).Al riguardo sottolinea, rispetto alla società [OSCURATO:PERSONA], che era statacostituita autonomamente dai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] conlogo, denominazione e insegna privi di elementi che potessero ricollegarla allasocietà fallita, e che, inoltre, la stessa [OSCURATO:PERSONA] si era avvalsa sin dall’inizio diun proprio programma software e non di quello della [OSCURATO:SOCIETA].Quanto alla società [OSCURATO:PERSONA] evidenzia che era stata costituita nel mese digiugno dell’anno 2013 da [OSCURATO:PERSONA], dipendente della [OSCURATO:SOCIETA] e dasede legale diversa dalla fallita e aveva sviluppato la sua attività in base a unfinanziamento agevolato di Invitalia, con un modello di business fondato su unapiattaforma telematica digitale.Soggiunge che, per tali ragioni, sia il proprio consulente tecnico di parte,dottor Quartararo, che il consulente tecnico d’ufficio nominato nel giudizio civile,avevano concluso per l’avvenuta cessione solo di alcuni fattori della produzione enon di entità tali da poter essere considerate rami di azienda.Di qui assume che la Corte territoriale si è affidata a circostanzeerroneamente ritenute indiziarie, quali: i) la vendita di beni mobili sebbene prividi un’autonoma capacità produttiva; ii) l’avere le nuove società svolto la lorose, da un lato, si trattava di attività che di norma vengono effettuate a distanzae, da un altro, è usuale che i dipendenti di una società in crisi cerchino nuoveopportunità lavorative; iii) il formale intreccio di parentele e rapporti tra soci daiquali era stato desunto un congetturale “disegno unitario”. Sennonché taleassunto disegno unitario era stato palesemente smentito dalla medesimadecisione censurata, che aveva assolto il [OSCURATO:PERSONA], amministratore della [OSCURATO:SOCIETA], dal delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva per non essereamministratore di fatto della fallita.2.2. Con il secondo motivo assume vizio di motivazione in ordine allaqualificazione giuridica dei fatti contestati come cessione di ramo di azienda,deducendo l’omesso confronto con le emergenze probatorie e con le relazioni deiconsulenti tecnici che avevano escluso la configurabilità dello stesso.2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen. in relazione agli artt. 216, comma 1, n. 1), l. fall., 2555 cod. civ.e 2, quarto comma, del d.P.R. 31 luglio 1996, n. 460, in ordine alla sussistenzadi un avviamento positivo da distrarre.In proposito lamenta che, anche a voler ritenere esistente un’azienda, lastessa all’epoca della cessione dei beni presentava un avviamento negativo.Secondo la prospettazione difensiva, infatti, la sussistenza di un avviamentopositivo era stata erroneamente accertata dalla decisione impugnata utilizzandoil criterio seguito dal curatore che, tuttavia, fa leva sul metodo fiscale prefiguratosolo per finalità tributarie e privo di attinenza con la dottrina economico-aziendale, come posto in rilievo nel giudizio civile dal consulente tecnico d’ufficiodottor Spiaggia.Sottolinea che, inoltre, lo stesso consulente della curatela aveva riconosciutoche la scelta del metodo fiscale era correlata alla difficoltà di determinare unreddito medio prospettico senza inserire valutazioni di carattere meramentesoggettivo nella costatazione dello stato di liquidazione prima e fallimentosuccessivo della [OSCURATO:SOCIETA], così ammettendo l’impossibilità di individuare un valoredi avviamento positivo.Evidenzia che, in particolare, nella fattispecie in esame la fallita, tra il 2011e il 2013, aveva prodotto un risultato economico ampiamente negativo e che,anche a voler utilizzare il criterio della curatela, avrebbe dovuto essereconsiderato quale triennio di riferimento quello 2011-2013 e non già 2010-2012,essendo la liquidazione stata deliberata nella data del 31 dicembre 2013.Inoltre, in via gradata, aggiunge che, anche a voler considerare, invece, iltriennio 2010-2012, i dati contabili reali dimostravano una tendenza allariduzione della redditività, dovuta non solo a fattori endogeni, ma anche esogenicorrelati alla crisi del settore.2.4.Con il quarto motivo assume vizio di motivazione in ordine all’esistenzadi un valore di avviamento positivo da distrarre, lamentando, segnatamente, chenon è stato spiegato per quale ragione il metodo fiscale dovesse essere preferitoai metodi riconosciuti dalla dottrina aziendalistica per la determinazione delvalore dell’avviamento, né perché fosse stato considerato il triennio 2010-2012,omettendo di confrontarsi con le conclusioni del CTU nel giudizio civile, dottorSpiaggia, e affidandosi a quelle del consulente della curatela, che è unconsulente di parte e non dell’autorità giudiziaria.2.5. Mediante il quinto motivo denuncia, sotto un primo aspetto, violazionedell’art. 219, comma 2, n. 1, l. fall., essendo stata ritenuta la pluralità di fatti dibancarotta sebbene le vendite in questione si collocassero nel medesimocontesto temporale, fossero funzionalmente connesse e rispondessero adun’unica finalità riorganizzativa.Per altro verso sottolinea che erroneamente non gli sono state riconosciutele circostanze attenuanti generiche, omettendo di considerare una serie dielementi favorevoli, ossia il contesto di crisi strutturale nel quale versava lasocietà dal 2010 per cause del tutto indipendenti dalla sua volontà e che laredditività negativa e la perdita dell’intero capitale sociale rendevano la messa inliquidazione inevitabile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I primi due motivi di ricorso, suscettibili di valutazione unitaria, non sonofondati, per le ragioni di seguito esposte.1.1. All’esame di tali motivi deve essere premesso che le decisioni di meritorispetto alla qualificazione delle operazioni come cessione di rami d’azienda enon di singoli beni mobili costituiscono una c.d. doppia conforme, talché ilrelativo apparato argomentativo può essere vagliato unitariamente perverificarne la congruità.1.2. Ai sensi dell’art. 2555 cod. civ. – com’è noto – l’azienda è il complessodei beni organizzati dall'imprenditore per l’esercizio dell’impresa.Nei gradi di merito, è stato accertato congruamente che, a fronte dellaformale cessione di alcuni beni mobili strumentali alle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], la fallita ha in realtà ceduto alle stesse, senza alcun corrispettivo, i proprirami di azienda.Ciò in quanto, a differenza di quello che è sostenuto nei motivi di ricorso –che, peraltro, in tal modo, confrontandosi solo parzialmente con l’apparatoargomentativo della pronuncia impugnata si pongono ai limiti dell’ammissibilità –plurimi indizi, gravi, precisi e concordanti, hanno condotto a tale conclusione.Così, non solo la confluenza nelle nuove società di soci ed ex dipendentidella fallita, lo svolgimento dell’attività nelle medesime sedi ma anche - il cheassume valore cruciale – il trasferimento di clienti.Del resto, per quanto attiene alla posizione della [OSCURATO:PERSONA], sin dalgiudizio di primo grado sono state valorizzate le dichiarazioni del liquidatore dellafallita che ha riferito al curatore che egli svolgeva la propria attività per laCtamar nella sede di viale Michelangelo n. 390, all’interno di un capannone doveoperavano contemporaneamente la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (amministrata dallostesso ricorrente), la fallita e la [OSCURATO:PERSONA], amministrata da [OSCURATO:PERSONA],“amico intimo” (e già imputato nel presente giudizio) dello steso [OSCURATO:PERSONA]. Ilmedesimo liquidatore ha preciso, come evidenziato dalla decisione di primogrado, che nel server dell’ufficio vi era la contabilità di tutte e tre le società alpunto che egli quando doveva lavorare alla contabilità della [OSCURATO:SOCIETA] per accederedoveva contattare un dipendente della [OSCURATO:PERSONA] e, allo stesso modo, per accederenei locali aziendali doveva contattare [OSCURATO:PERSONA], al contempo socio dellafallita, amministratore della [OSCURATO:PERSONA] e dipendente della [OSCURATO:PERSONA].Grande rilievo è stato inoltre attribuito già dalla pronuncia di primo gradoalla dichiarazione del liquidatore della fallita, che ha spiegato che la societàgiapponese [OSCURATO:PERSONA], in precedenza fornitore della [OSCURATO:SOCIETA], aveva poicontinuato a lavorare con la [OSCURATO:PERSONA] che, per fare questo, si era assunta l’onere dipagare la somma di euro 52.000,00 che, al momento dell’inizio del rapporto, erastata data dalla [OSCURATO:PERSONA] alla fallita quale fondo spese, senza chiedernepoi la restituzione alla [OSCURATO:SOCIETA]. Del pari, lo stesso liquidatore ha riferito cheanche la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] lavorava con [OSCURATO:PERSONA], che utilizzava il softwareprima appartenente a [OSCURATO:SOCIETA]. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] si occupava di pagare le spese egli onorari del legale della fallita per il contenzioso contro la Città del Mare.La medesima sentenza del Tribunale ha idoneamente saldato talidichiarazioni con l’ulteriore indizio del significativo fatturato di euro 1.800.000,00registrato dalla [OSCURATO:PERSONA] già nell’anno 2015, con debiti per soli euro 290.000,00,quale circostanza inusuale per una società di nuova costituzione e dunque taleda avallare la continuità aziendale con la fallita.Quanto alla società [OSCURATO:PERSONA], come evidenziato nella Relazione ex art.33 l. fall. è stato accertato che essa, oltre ad essere amministrata dal socio dellaCtamr [OSCURATO:PERSONA], utilizzava la medesima sede e gli stessi recapiti telefonicidella fallita, la stessa impiegata, gli arredi e gli stamenti informatici. D’altraparte, la continuità con la fallita, come congruamente valorizzato in sede dimerito, era disvelata anche dal sito internet della stessa dove si diceva che “èuna realtà aziendale giovane, ma che vanta un’esperienza decennale nelsettore”. Né può essere considerato elemento privo di valore indiziario quantoevidenziato dal liquidatore Caruso nella relazione sulla gestione del bilanciodell’anno 2014 dove si afferma che “ai sensi dell’art. 2428 cod. civ. l’attività nonviene svolta in altre sedi, dato che l’agenzia di viaggi è stata ceduta come ramodi azienda”. Annotazione che non può essere posta in non cale, comelogicamente affermato dalle decisioni di merito, dalle successive puntualizzazionidel liquidatore volte a ridimensionarne la portata, considerati gli stretti rapportiche lo legavano ai soggetti coinvolti, essendo il padre il commercialista delLabisi.E, allora, il complesso di tali elementi ha indotto congruamente i giudici dimerito a concludere che dietro la cessione di alcuni beni mobili si celasse, senzaalcun corrispettivo per il relativo avviamento commerciale, quella dei rispettivirami di azienda delle attività di agenzia di viaggio e tour operator.Le operazioni hanno invero consentito alla fallita, in un momento di fortedifficoltà a causa del mancato pagamento di un’ingente somma di denaro daparte della propria creditrice “Città del Mare”, di cessare completamentel’esercizio della propria attività, ponendo in liquidazione la società, facendocontinuare tale attività, nei suoi due rami, alle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].La circostanza, peraltro, che le cedenti non abbiano versato un corrispettivo perl’avviamento commerciale ha inciso negativamente sulla garanzia patrimonialedei creditori della [OSCURATO:SOCIETA], configurando la relativa cessione come condottadistrattiva a seguito della dichiarazione di fallimento di tale società.2. Il terzo e il quarto motivo, del pari suscettibili di valutazione unitaria,sono anch’essi non fondati.Tali motivi, come si è detto, pongono in discussione la sussistenza di unavviamento positivo della società fallita, per un importo superiore a euro150.000,00, tale da rendere vile il prezzo corrisposto per la cessione dei beniaziendali per la somma complessiva di euro 5.840,00 dalle due societàcessionarie dei rami di azienda.In realtà, ancora una volta, le decisioni di merito hanno chiarito, in manieranon manifestamente illogica, le ragioni che hanno fatto ritenere congruo ilmetodo fiscale di determinazione dell’avviamento aziendale utilizzato dalconsulente della curatela. Come evidenziato da quest’ultimo, infatti, altri metodi,di carattere prospettico, non erano utilizzabili, considerato lo stato di liquidazionedella società fallita.Inoltre, poiché si è accertato che, al di là della fatturazione, la cessione deirami aziendali era avvenuta nell’anno 2013, correttamente attraverso il metodofiscale il valore dell’avviamento aziendale è stato accertato tenendo conto dei treanni precedenti.Con riferimento alla redditività della [OSCURATO:SOCIETA] nel periodo è stato inoltrecorrettamente ritenuto che non potesse far ritenere, come assume la difesa,insussistente il valore dell’avviamento la circostanza che il margine operativolordo fosse negativo nel predetto periodo, poiché il valore della produzione,ovvero l’indicatore contabile che misura l’intera ricchezza economica creata daun’impresa in un determinato periodo, era rimasto molto elevato negli stessianni, e si era ridotto significativamente solo dopo la cessione dei rami di aziendaper cui è processo.3. Consegue al rigetto dei motivi esaminati che i giudici di merito hannofatto corretta applicazione del consolidato principio in forza del quale integra ilreato di bancarotta fraudolenta patrimoniale la cessione di un ramodi azienda senza corrispettivo o con corrispettivo inferiore al valore reale (tra lealtre, Sez. 5, n. 34464 del 14/05/2018, Rv. 273644; Sez. 5, n. 17965 del22/01/2013, Rv. 255501).4. Il quinto motivo, nel complesso, non è fondato.4.1. Quanto all’applicazione della c.d. continuazione fallimentare, deveessere ribadito che, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, èconfigurabile l'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., anchenel caso di più condotte distrattive compiute in continuità temporale ed aventi adoggetto lo stesso bene (tra le altre, Sez. 5, n. 42750 del 16/05/2017, Rv.271013).4.2. Rispetto alla concessione delle circostanze attenuanti generiche ladoglianza è inammissibile poiché omette di confrontarsi con gli elementi negativia tal fine congruamente valorizzati dalla Corte territoriale, ovvero le concretemodalità dei vari fatti distrattivi commessi e l’intensità del dolo.Né, peraltro, la situazione di crisi nella quale versava la società quando sonoavvenuti i fatti può costituire un elemento favorevole da considerare perl’attenuazione del trattamento sanzionatorio, poiché, proprio detta situazione,sottende in realtà la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per non aver richiesto il fallimentodella società in un momento nel quale i rami d’azienda avrebbero potuto esseredal curatore ceduti a terzi a prezzo congruo in modo da soddisfare piùadeguatamente le ragioni dei creditori.5. Il ricorso deve dunque essere rigettato e il ricorrente condannato alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 01/07/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]